Ordinanza n. 2003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo di autotutela relativo a una stazione radio base installata su un fondo interessato da abusi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Sezione Settima, che aveva respinto il ricorso di primo grado contro un provvedimento di autotutela adottato in relazione alla stazione radio base. In sede cautelare ha chiesto, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata e degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella mancata evidenza, nel provvedimento di autotutela, di una compiuta istruttoria sul nesso di interrelazione tra gli abusi contestati e la stazione radio base installata sul fondo. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che l’esecuzione del provvedimento determinasse l’interruzione della fornitura di un servizio di interesse pubblico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto prima facie sussistenti entrambi i requisiti cautelari. Ha quindi accolto l’istanza ex art. 98 c.p.a., sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza di rigetto appellata e, unitamente ad essa, gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 novembre 2026. Il Comune è stato condannato a rifondere alla società appellante le spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con attribuzione diretta al difensore antistatario; le spese sono state compensate tra la società appellante e il Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.
Consente, in appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata quando risultino prima facie sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando il provvedimento di autotutela non dia evidenza di una compiuta istruttoria sul nesso di interrelazione tra gli abusi contestati e l’opera o impianto oggetto del provvedimento.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione nelle more del giudizio di merito comporti l’interruzione della fornitura di un servizio di interesse pubblico.
- Quando siano presenti fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice d’appello può sospendere sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia, unitamente ad essa, gli effetti dell’atto amministrativo impugnato.
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