Sentenza n. 194/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV - Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 21.11.2025, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 190/2024, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 228 MW che si interconnetterà alla RTN presso la stazione di Rotello, da realizzare nel Comune di Rotello (CB), anche a fronte della diffida trasmessa al MASE in data 11.2.2026; per la condanna dell'Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell'art. 9, d. lgs. 190/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 21 novembre 2025 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica statale relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico nel Comune di Rotello
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia ministeriale e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento autorizzatorio. Ha dedotto la violazione dell'art. 9 del d.lgs. 190/2024, delle Linee guida di cui all'Allegato I del d.m. 10 settembre 2010, degli artt. 1, 2, 6 e 14-bis della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento, nonché degli obiettivi del PNIEC. In particolare, ha lamentato che il Ministero non aveva comunicato l'avvio né la procedibilità del procedimento, non aveva convocato la conferenza di servizi e aveva omesso di adottare un provvedimento espresso entro i termini previsti dall'art. 9 del d.lgs. 190/2024, nonostante la diffida dell'11 febbraio 2026. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Molise in favore del TAR Lazio, sostenendo che l'impianto avrebbe prodotto effetti sull'intero territorio nazionale, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, richiamando anche il carattere ordinatorio dei termini procedimentali e l'elevato numero di procedimenti pendenti. La ricorrente ha replicato che l'autorizzazione riguarda esclusivamente la realizzazione dell'impianto nel territorio molisano e che l'istanza era completa.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., poiché gli effetti diretti dell'autorizzazione richiesta riguardano la realizzazione dell'impianto nel territorio della Regione Molise. La rilevanza nazionale della rete elettrica, della logistica, del trasporto o della fornitura di energia non incide sull'ambito territoriale diretto del provvedimento autorizzatorio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il progetto, trattandosi di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 200 MW, è soggetto all'Autorizzazione Unica statale prevista dall'art. 9 del d.lgs. 190/2024. Il procedimento prevede una fase di verifica della completezza documentale, seguita dalla convocazione della conferenza di servizi entro dieci giorni dalla conclusione di tale fase o dalla ricezione delle integrazioni, e un termine di 120 giorni per la conclusione della conferenza decorrente dalla prima riunione. Computando i termini delle due fasi, il procedimento avviato il 21 novembre 2025 avrebbe dovuto essere definito con un provvedimento espresso. Il Ministero, invece, non ha rispettato i termini, non ha concluso il procedimento neppure dopo la diffida e ha richiesto integrazioni documentali soltanto il 1° aprile 2026, quando i termini risultavano già decorsi. La successiva modifica dello stato della pratica in "Conferenza di Servizi da avviare" non ha fatto venir meno l'inerzia. Il TAR ha escluso che il carattere ordinatorio dei termini, il numero elevato di pratiche pendenti o esigenze organizzative interne potessero giustificare il ritardo, poiché tali circostanze non possono ricadere sul privato né rendere indeterminata la durata del procedimento. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio ed è stato ordinato al Ministero di adottare una determinazione esplicita e conclusiva entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina del ricorso avverso il silenzio e della condanna dell'amministrazione a provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Principio generale dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine definito.
art. 9 d.lgs. 190/2024
Entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione [...] l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi [...] Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
Stabilisce il procedimento di Autorizzazione Unica per gli impianti soggetti al TUFER, articolato nella verifica di completezza, nella convocazione della conferenza di servizi e nella conclusione della conferenza entro 120 giorni.
Allegato C, Sezione II, lettera p, d.lgs. 190/2024
Include tra le opere soggette ad Autorizzazione Unica statale gli impianti di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 200 MW.
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Attribuisce la competenza al TAR regionale quando gli effetti diretti dell'atto o del comportamento amministrativo sono limitati al territorio della regione, anche se l'attività o l'opera presenta riflessi più ampi.
artt. 1, 6 e 14-bis l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi e agli adempimenti del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi; la decisione si fonda principalmente sull'obbligo di conclusione di cui all'art. 2.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di Autorizzazione Unica per impianti di accumulo elettrochimico soggetti all'art. 9 del d.lgs. 190/2024, l'amministrazione deve rispettare la scansione temporale prevista per la verifica di completezza, la convocazione della conferenza di servizi e la conclusione della conferenza; il procedimento non può protrarsi a tempo indeterminato.
- L'avvio del procedimento amministrativo determina, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, l'obbligo dell'amministrazione di adottare una determinazione espressa entro un termine definito, quando la disciplina speciale stabilisce termini per le diverse fasi procedimentali.
- Il carattere ordinatorio dei termini procedimentali, ove riconosciuto, non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere entro un tempo ragionevole e non consente di trasformare la durata del procedimento in un periodo indeterminato.
- Il numero elevato di procedimenti pendenti e le difficoltà organizzative interne dell'amministrazione non giustificano il superamento dei termini normativamente imposti e non possono essere fatti ricadere sul privato istante.
- Una richiesta di integrazione documentale formulata dopo la scadenza dei termini procedimentali non elimina, di per sé, l'inerzia già maturata né fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai fini della competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., rilevano gli effetti diretti del provvedimento impugnato; per un'autorizzazione alla realizzazione di un impianto, tali effetti sono riferibili al territorio in cui l'impianto deve essere realizzato, anche se l'opera è inserita in una rete o in un sistema avente rilevanza nazionale.
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