Cassazione Civile, Ordinanza n. 06478/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una complessa truffa immobiliare: un immobile di proprietà di una società veniva venduto sulla base di procura, preliminare, delibera assembleare e contratto definitivo risultati falsi; il prezzo della vendita transitava su un conto corrente acceso presso un istituto di credito a nome della società proprietaria, conto che la società sosteneva essere stato aperto all'insaputa della stessa. In primo grado erano stati dichiarati falsi vari atti e nulli i contratti di trasferimento; in separato giudizio era stata poi affermata la responsabilità solidale della banca, del notaio e di altri soggetti. La Corte d'appello, in parte a seguito di cessazione della materia del contendere per rinunce/transazioni, aveva comunque condannato in via generica la banca e il notaio al risarcimento dei danni in favore della società proprietaria, ritenendo provata la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di identificazione e della normativa antiriciclaggio, e aveva rigettato le censure sulla mancanza di prova del danno e sul concorso colposo della danneggiata. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo per l'appello principale e non anche per l'incidentale; 2) motivazione apparente e erronea ammissione della condanna generica risarcitoria in difetto di prova del danno; 3) violazione delle regole sulle presunzioni, sull'onere della prova e sulla responsabilità aquiliana, per avere la Corte valorizzato indizi ritenuti inidonei; 4) violazione delle norme sulla diligenza professionale, sulla responsabilità per fatto dei dipendenti, sul concorso colposo e sulla normativa antiriciclaggio, contestando il nesso causale tra il proprio operato e il danno. Si proponevano inoltre ricorsi incidentali della compagnia assicuratrice del notaio e della banca popolare sulle statuizioni in tema di domanda limitata all'an debeatur, concorso colposo e spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e tutti i ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non ha dimostrato che la transazione avesse eliminato l'interesse a coltivare anche l'appello incidentale; infondati il secondo e il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo comprensibile e aveva correttamente utilizzato presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere provato il danno da perdita della disponibilità giuridica e materiale dell'immobile; inammissibile/infondato il quarto motivo perché le doglianze si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e comunque la Corte territoriale aveva accertato la violazione degli obblighi di adeguata verifica e della normativa antiriciclaggio, nonché l'efficienza causale della condotta bancaria. È stato rigettato anche il motivo incidentale della compagnia assicuratrice, sul presupposto che la domanda limitata all'an debeatur è proponibile senza consenso del convenuto e che la giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce la possibilità di riservare il quantum a un separato giudizio. Parimenti rigettato il ricorso incidentale della banca popolare sulle spese, perché mancava una domanda nei suoi confronti nel giudizio di primo grado e la motivazione sulla regolazione delle spese era conforme al principio di causalità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, con condanna solidale della banca e delle ricorrenti incidentali al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare il preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché le questioni erano state esaminate nei limiti dei motivi.
art. 132 c.p.c.
Invocato per sostenere la motivazione apparente; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza d'appello pienamente comprensibile.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che i motivi formalmente qualificati come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in un riesame del merito.
art. 366 c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 343 c.p.c.
Menziionato per l'appello incidentale proposto a seguito dell'impugnazione principale.
art. 278 c.p.c.
La Corte aderisce all'orientamento delle Sezioni Unite che consente la domanda risarcitoria limitata all'accertamento del solo an debeatur, con riserva del quantum in separato giudizio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di spese; la regolazione segue il principio di causalità e non solo quello formale di soccombenza quando vi siano chiamate giustificate o ingiustificate.
art. 342 c.p.c.
Invocato con riferimento alla specificità dei motivi di appello e alla necessità di indicare in modo chiaro il soggetto tenuto al rimborso delle spese.
art. 1176, comma 2, c.c.
Utilizzato per valutare la diligenza qualificata esigibile dalla banca nell'apertura e movimentazione del conto.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla banca e dalla compagnia assicuratrice per dedurre il concorso colposo della danneggiata; la Corte conferma l'esclusione del concorso colposo in fatto.
art. 1299 c.c.
Evocato dalla banca in relazione alla pretesa domanda di regresso, qualificata diversamente dal giudice di merito.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana per il danno cagionato dalla condotta colposa della banca e degli altri corresponsabili.
art. 2049 c.c.
Richiamato per la responsabilità del datore di lavoro per fatto dei dipendenti, applicata alla banca.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 231/2007
La Corte conferma l'accertata violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente e di astensione/segnalazione in presenza di operazioni sospette.
L. Ass.
Citata nel riepilogo dei fatti di merito in relazione ai titoli di credito connessi al prezzo della compravendita.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento può essere proposta anche limitatamente all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di quantificazione del danno in separato giudizio, senza che sia necessario il consenso del convenuto; in tale giudizio il giudice può, se richiesto, pronunciare anche condanna provvisionale.
- Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, costituiscono prova piena e possono sorreggere l'accertamento del danno anche quando non vi sia prova diretta dello specifico pregiudizio, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente.
- In sede di legittimità, la censura che formalmente denunci violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile se mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a un nuovo apprezzamento del merito.
- In tema di responsabilità della banca, l'apertura e la gestione di un conto devono essere precedute da un'adeguata verifica dell'identità e della genuinità della documentazione del cliente; la violazione degli obblighi antiriciclaggio può integrare colpa rilevante ai fini del nesso causale con il danno.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede un accertamento in fatto dell'efficienza causale della sua condotta nella produzione dell'evento dannoso; non basta la mera allegazione di un atteggiamento di trascuratezza o di mancata vigilanza se il danno deriva da una condotta fraudolenta clandestina.
- La regolazione delle spese di lite nei giudizi con chiamata di terzi va improntata non solo alla soccombenza, ma anche al principio di causalità: chi provoca ingiustificatamente l'estensione del processo sopporta le spese del rapporto processuale così determinato.
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