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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06478/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una complessa truffa immobiliare: un immobile di proprietà di una società veniva venduto sulla base di procura, preliminare, delibera assembleare e contratto definitivo risultati falsi; il prezzo della vendita transitava su un conto corrente acceso presso un istituto di credito a nome della società proprietaria, conto che la società sosteneva essere stato aperto all'insaputa della stessa. In primo grado erano stati dichiarati falsi vari atti e nulli i contratti di trasferimento; in separato giudizio era stata poi affermata la responsabilità solidale della banca, del notaio e di altri soggetti. La Corte d'appello, in parte a seguito di cessazione della materia del contendere per rinunce/transazioni, aveva comunque condannato in via generica la banca e il notaio al risarcimento dei danni in favore della società proprietaria, ritenendo provata la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di identificazione e della normativa antiriciclaggio, e aveva rigettato le censure sulla mancanza di prova del danno e sul concorso colposo della danneggiata. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo per l'appello principale e non anche per l'incidentale; 2) motivazione apparente e erronea ammissione della condanna generica risarcitoria in difetto di prova del danno; 3) violazione delle regole sulle presunzioni, sull'onere della prova e sulla responsabilità aquiliana, per avere la Corte valorizzato indizi ritenuti inidonei; 4) violazione delle norme sulla diligenza professionale, sulla responsabilità per fatto dei dipendenti, sul concorso colposo e sulla normativa antiriciclaggio, contestando il nesso causale tra il proprio operato e il danno. Si proponevano inoltre ricorsi incidentali della compagnia assicuratrice del notaio e della banca popolare sulle statuizioni in tema di domanda limitata all'an debeatur, concorso colposo e spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e tutti i ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non ha dimostrato che la transazione avesse eliminato l'interesse a coltivare anche l'appello incidentale; infondati il secondo e il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo comprensibile e aveva correttamente utilizzato presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere provato il danno da perdita della disponibilità giuridica e materiale dell'immobile; inammissibile/infondato il quarto motivo perché le doglianze si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e comunque la Corte territoriale aveva accertato la violazione degli obblighi di adeguata verifica e della normativa antiriciclaggio, nonché l'efficienza causale della condotta bancaria. È stato rigettato anche il motivo incidentale della compagnia assicuratrice, sul presupposto che la domanda limitata all'an debeatur è proponibile senza consenso del convenuto e che la giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce la possibilità di riservare il quantum a un separato giudizio. Parimenti rigettato il ricorso incidentale della banca popolare sulle spese, perché mancava una domanda nei suoi confronti nel giudizio di primo grado e la motivazione sulla regolazione delle spese era conforme al principio di causalità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, con condanna solidale della banca e delle ricorrenti incidentali al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare il preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché le questioni erano state esaminate nei limiti dei motivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere la motivazione apparente; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza d'appello pienamente comprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che i motivi formalmente qualificati come violazione di legge o vizio motivazionale non possono tradursi in un riesame del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 343 c.p.c.

    Menziionato per l'appello incidentale proposto a seguito dell'impugnazione principale.

  • art. 278 c.p.c.

    La Corte aderisce all'orientamento delle Sezioni Unite che consente la domanda risarcitoria limitata all'accertamento del solo an debeatur, con riserva del quantum in separato giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese; la regolazione segue il principio di causalità e non solo quello formale di soccombenza quando vi siano chiamate giustificate o ingiustificate.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla specificità dei motivi di appello e alla necessità di indicare in modo chiaro il soggetto tenuto al rimborso delle spese.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Utilizzato per valutare la diligenza qualificata esigibile dalla banca nell'apertura e movimentazione del conto.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla banca e dalla compagnia assicuratrice per dedurre il concorso colposo della danneggiata; la Corte conferma l'esclusione del concorso colposo in fatto.

  • art. 1299 c.c.

    Evocato dalla banca in relazione alla pretesa domanda di regresso, qualificata diversamente dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana per il danno cagionato dalla condotta colposa della banca e degli altri corresponsabili.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per la responsabilità del datore di lavoro per fatto dei dipendenti, applicata alla banca.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. n. 231/2007

    La Corte conferma l'accertata violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente e di astensione/segnalazione in presenza di operazioni sospette.

  • L. Ass.

    Citata nel riepilogo dei fatti di merito in relazione ai titoli di credito connessi al prezzo della compravendita.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento può essere proposta anche limitatamente all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di quantificazione del danno in separato giudizio, senza che sia necessario il consenso del convenuto; in tale giudizio il giudice può, se richiesto, pronunciare anche condanna provvisionale.
  • Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, costituiscono prova piena e possono sorreggere l'accertamento del danno anche quando non vi sia prova diretta dello specifico pregiudizio, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente.
  • In sede di legittimità, la censura che formalmente denunci violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile se mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a un nuovo apprezzamento del merito.
  • In tema di responsabilità della banca, l'apertura e la gestione di un conto devono essere precedute da un'adeguata verifica dell'identità e della genuinità della documentazione del cliente; la violazione degli obblighi antiriciclaggio può integrare colpa rilevante ai fini del nesso causale con il danno.
  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede un accertamento in fatto dell'efficienza causale della sua condotta nella produzione dell'evento dannoso; non basta la mera allegazione di un atteggiamento di trascuratezza o di mancata vigilanza se il danno deriva da una condotta fraudolenta clandestina.
  • La regolazione delle spese di lite nei giudizi con chiamata di terzi va improntata non solo alla soccombenza, ma anche al principio di causalità: chi provoca ingiustificatamente l'estensione del processo sopporta le spese del rapporto processuale così determinato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaContenzioso tributarioSpese di lite
RamiResponsabilità civileBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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