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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria - del diritto di accesso della parte ricorrente a tutti i documenti richiesti con l’istanza ex art. 22 della legge n. 241/1990 presentata con PEC del 08.08.2024, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia; > per l’annullamento - del provvedimento prot. ITL LE.REGISTRO UFFICIALE.U.0031870.05-09-2024 reso dall’ITL Lecce, a mezzo del quale è stato opposto diniego avverso l’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della legge n. 241/1990 presentata dalla parte ricorrente con PEC del 08.08.2024.

Giustizia amministrativa202401274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto del deposito della documentazione richiesta e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della diversità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione sottesa al diniego.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell'accesso documentale opposto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso a tutti i documenti indicati nell'istanza presentata via PEC l'8 agosto 2024 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, nonché l'annullamento del provvedimento del 5 settembre 2024 con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce aveva negato l'accesso. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha depositato il 31 marzo 2026 la documentazione richiesta, così soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La norma è applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa dell'interessato è stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più attuale la controversia.
  • Nel giudizio avente a oggetto l'accesso documentale, il deposito in giudizio della documentazione richiesta può determinare la cessazione della materia del contendere qualora risulti integralmente soddisfatto il diritto di accesso azionato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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