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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 14997 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Agevolazioni ILOR previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le imprese artigiane ed industriali che operano nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse ex artt. 8 e 12, commi 4 e 5, della l. n. 614 del 1966 - Operatività "ex lege" - Conseguente possibilità di farle valere con l'impugnazione dell'atto che dispone il pagamento o nega il rimborso delle somme pagate senza titolo - Giudizio sulla spettanza rimesso al giudice tributario - Onere della prova dei presupposti - A carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva usufruito dell'esenzione decennale ILOR prevista per le imprese artigiane e industriali operanti in zone depresse del Centro-nord. L'Ufficio ne aveva disposto la decadenza, ritenendo che gli investimenti avessero superato il limite massimo previsto dalla legge. La contribuente aveva versato l'ILOR relativa al 1984 con riserva di ripetizione e aveva chiesto il rimborso, ottenendo esito favorevole nei precedenti gradi. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, principalmente, che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione spettasse alla contribuente e, subordinatamente, che il processo avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sulla revoca dell'esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che le agevolazioni ILOR operano direttamente in forza di legge e possono essere fatte valere impugnando l'atto che nega il beneficio o il rimborso dell'imposta versata. Tuttavia, quando l'Amministrazione contesta la spettanza dell'agevolazione, il contribuente deve provare tutti i presupposti di fatto necessari per beneficiarne. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla disciplina dell'onere della prova e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo, relativo alla sospensione del giudizio, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • Art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Prevede le agevolazioni ILOR per imprese artigiane e industriali operanti in determinate zone territoriali depresse; il beneficio è direttamente attribuito dalla legge e non richiede un provvedimento concessorio dell'Amministrazione.

  • Artt. 8 e 12, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1966, n. 614

    Individuano il quadro normativo delle agevolazioni territoriali per le imprese operanti nelle zone depresse del Centro-nord.

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente di far valere il diritto all'agevolazione mediante impugnazione dell'atto tributario che, esplicitamente o implicitamente, neghi il beneficio, compreso il diniego di rimborso di somme versate senza titolo.

  • Art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato richiamato in relazione alla possibilità di sospendere il giudizio tributario; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Art. 295 c.p.c.

    Richiamato dall'Amministrazione in tema di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ma non esaminato nel merito dalla Corte.

  • Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La controversia parallela sulla revoca dell'esenzione risultava estinta a seguito della definizione della lite pendente prevista da tale disposizione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali direttamente previste dalla legge possono essere fatte valere impugnando l'atto impositivo che le esclude oppure il diniego di rimborso dell'imposta versata senza applicarle.
  • Il fatto che l'agevolazione operi automaticamente per legge non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa.
  • Nei giudizi di rimborso fondati su un'esenzione o agevolazione, il contribuente deve provare la spettanza del beneficio; non è sufficiente sostenere che l'Amministrazione non abbia dimostrato la legittimità della revoca.
  • Il giudice tributario può esaminare la spettanza dell'agevolazione nell'ambito dell'impugnazione dell'atto amministrativo, senza che sia necessaria una preventiva pronuncia autonoma dell'Amministrazione.
  • Quando esistono giudizi collegati sulla revoca dell'agevolazione e sul rimborso dell'imposta, occorre verificare concretamente i rapporti tra i procedimenti; la questione processuale della sospensione non sostituisce l'obbligo di provare i presupposti sostanziali del beneficio.

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