Ordinanza n. 4299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1685 del 2 luglio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera RFI n. 1/2023 di approvazione del progetto esecutivo della variante V20 relativa alla nuova condotta del metanodotto, nonché decreto di asservimento, ordinanza di occupazione temporanea e verbali di immissione nel possesso
Esito
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti concernenti la realizzazione di una nuova condotta del metanodotto, necessaria nell'ambito dei lavori ferroviari dell'alta velocità Milano-Verona, lotto funzionale Brescia Est-Verona. La nuova condotta interessa terreni della società e comporta l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree. L'appello è articolato in due motivi, ulteriormente suddivisi in censure, ma il testo dell'ordinanza non ne espone il contenuto analitico. Ai fini istruttori risultano controverse, in particolare, la destinazione urbanistica agricola dei mappali interessati, l'effettiva corrispondenza tra la ricognizione territoriale contenuta nella relazione ambientale e lo stato concreto dei fondi, nonché la necessità e adeguatezza della localizzazione del tracciato della variante rispetto alle opere esistenti, alla morfologia dei luoghi e agli impatti sulla stabilità del pendio.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto una nuova verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ritenendo che l'accertamento tecnico fosse ancora necessario per decidere. Le precedenti designazioni del Provveditorato interregionale, dell'Università degli studi di Padova e dell'Università Iuav di Venezia non hanno avuto seguito per l'impossibilità, comunicata dagli enti, di assumere l'incarico; il Collegio ha ritenuto giustificata tale mancata assunzione ai sensi dell'art. 20 c.p.a. L'incarico è stato quindi affidato al Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, o a un dipendente da lui designato dotato delle necessarie competenze. La verificazione dovrà accertare: la destinazione urbanistica dei mappali interessati; la correttezza della ricognizione degli aspetti territoriali e dello stato dei luoghi contenuta nella documentazione progettuale; la concreta necessità di allontanare il tracciato dalla ferrovia per la presenza di altre opere e infrastrutture e gli eventuali impatti della localizzazione alternativa sulla collina e sulla stabilità del pendio. Sono state disciplinate le modalità di comunicazione e svolgimento delle operazioni, la partecipazione dei tecnici di fiducia, i termini per il deposito della relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. È stato posto a carico dell'appellante un anticipo sul compenso del verificatore di 2.500 euro, impregiudicata la regolazione definitiva delle spese. L'udienza di merito è stata riservata all'esito delle operazioni peritali.
Norme richiamate
art. 20 c.p.a.
Il Collegio lo applica per ritenere giustificato il motivo della mancata assunzione dell'incarico da parte delle Università precedentemente designate.
art. 66 c.p.a.
Consente di disporre la verificazione, ritenuta necessaria per l'accertamento di profili tecnici rilevanti ai fini della decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Collegio richiama la possibilità di trarre argomenti di prova dalla mancata collaborazione delle parti con il verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici relativi allo stato dei luoghi, alla destinazione urbanistica e alla localizzazione di un'opera, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., formulando quesiti puntuali e demandando al verificatore il riscontro della documentazione progettuale con la situazione concreta.
- L'impossibilità motivata dell'ente o dell'istituzione precedentemente designata di assumere l'incarico di verificazione costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 20 c.p.a. e consente al giudice di revocare la precedente designazione e individuare un nuovo verificatore dotato delle competenze necessarie.
- La mancata collaborazione delle parti o delle amministrazioni alle operazioni di verificazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. come argomento di prova e può incidere anche sulla liquidazione delle spese di lite.
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