Sentenza del 08/09/2015 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Accertamento - Retroattività ex art. 12 comma 2 D.L. 78/2009 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato per l'anno 2005 la presentazione di una dichiarazione infedele, per omessa indicazione di redditi di capitale e di attività finanziarie detenute all'estero, recuperando a tassazione 430.734,43 euro. Il contribuente sosteneva l'illegittimità dell'avviso per mancata indicazione del tipo di accertamento, mancato rispetto del termine di 60 giorni, irretroattività dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, insufficiente specificazione della categoria di reddito e rilevanza dell'assoluzione penale intervenuta per i medesimi fatti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo irretroattiva la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 e attribuendo rilievo all'assoluzione penale del contribuente. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile retroattivamente la presunzione di redditi sottratti a tassazione per le attività finanziarie estere non dichiarate. La mancata produzione di documentazione sulla posizione fiduciaria ha impedito al contribuente di fornire la prova contraria. È stata inoltre esclusa l'efficacia vincolante dell'assoluzione penale nel processo tributario, poiché presunzioni non sufficienti per una condanna penale possono essere idonee a fondare l'accertamento fiscale. Le ulteriori eccezioni sono state respinte e il contribuente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese del grado di appello, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La norma è stata ritenuta applicabile anche ad annualità e fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Essa introduce una presunzione relativa: le attività finanziarie estere non dichiarate si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente. La presunzione non opera nei limiti delle somme regolarizzate tramite il cosiddetto scudo fiscale.
Art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009
La disposizione raddoppia i termini per l'accertamento in relazione alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Il raddoppio è stato considerato coerente con l'applicazione della presunzione anche a periodi precedenti, altrimenti la disciplina di emersione perderebbe gran parte della sua efficacia.
Art. 3 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Il contribuente aveva invocato il principio di irretroattività. La decisione ha tuttavia ritenuto prevalente la specifica disciplina dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 e la sua finalità di contrasto all'occultamento di capitali esteri.
Art. 10 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
I principi di affidamento, collaborazione e buona fede non sono stati ritenuti ostativi all'applicazione della presunzione fiscale prevista per le attività estere non dichiarate.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché esponeva l'iter seguito, i fatti contestati, le valutazioni dell'Ufficio e le ragioni giuridiche, consentendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
Ha consentito al contribuente appellato di riproporre in appello le eccezioni formulate in primo grado e non esaminate dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992
Il processo tributario presenta regole probatorie diverse da quelle penali e ammette il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche quando tali elementi non sarebbero sufficienti per una condanna penale.
Art. 44, comma 1, lettera a), del TUIR
Le somme contestate sono state qualificate dall'Ufficio come redditi di capitale soggetti a imposizione.
Massime di principio
- Le norme fiscali che introducono presunzioni specifiche per favorire l'emersione di attività finanziarie estere occultate possono essere applicate anche a periodi d'imposta anteriori, soprattutto quando la disciplina prevede espressamente termini di accertamento più lunghi e mira a contrastare fenomeni evasivi preesistenti.
- La presunzione fiscale è relativa: il contribuente può superarla fornendo documentazione idonea sull'origine, sulla natura e sulla corretta tassazione delle somme o della posizione finanziaria estera. La semplice contestazione non è sufficiente.
- L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario. Il giudice fiscale può valutare autonomamente gli elementi acquisiti e utilizzare presunzioni che, pur non bastando per una condanna penale, siano sufficienti sul piano fiscale.
- Quando l'avviso di accertamento descrive in modo comprensibile fatti, importi, metodo seguito e ragioni giuridiche, l'eventuale mancata indicazione puntuale di ogni norma o categoria reddituale non comporta necessariamente la nullità, se il contribuente ha potuto difendersi concretamente.
- Il termine ordinario di 60 giorni dal processo verbale può essere derogato in presenza di specifiche ragioni d'urgenza, come l'imminente scadenza dei termini per l'accertamento, purché tali ragioni siano indicate nell'atto.
- In presenza di attività finanziarie estere non dichiarate e di documentazione mancante o non esibita, il rischio di conferma dell'accertamento aumenta significativamente, perché l'onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente.
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