Sentenza n. 1106/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 189/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, pronunciata dal Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, resa sul ricorso R.G. n. 234/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 189/2024 del Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 aprile 2024, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al pagamento delle differenze di Retribuzione Professionale Docenti maturate in relazione ai contratti individuati nella sentenza, secondo le modalità ivi stabilite, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda, constatando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva contestato la spettanza o l’azionabilità del credito. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici indicato in motivazione, che agirà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente la nomina del Commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel caso esaminato, l’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, se tale termine è trascorso prima della proposizione del ricorso.
art. 114 c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare del tempestivo adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente ad accelerare l’esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
In presenza della dichiarazione di antistatarietà del difensore, le spese liquidate sono distratte in suo favore.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di adempiere e può fissare un termine per l’esecuzione, nominando un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia considerata sufficiente a favorire l’esecuzione.
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