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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14545/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di diciassette sentenze (reati quali ricettazione, truffa, sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta, trattamento illecito di dati ecc.) commessi in periodi e luoghi diversi tra il 2006 e il 2018. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo assente l'elemento psichico tipico del reato continuato, poiché i reati sarebbero stati commessi in luoghi diversi e in tempi lontani tra loro e quindi risulterebbero frutto di decisioni estemporanee e non di un unico disegno criminoso. La difesa ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e ha chiesto il riconoscimento della continuazione almeno tra gruppi di sentenze indicate (es. fatti relativi a sostituzioni di persona per ottenere forniture Enel/Tim; ricettazione e uso di assegni rubati per truffe in varie province; reati connessi a soggiorno in hotel usato come punto di appoggio), richiamando la giurisprudenza che riconosce la continuazione quando i reati sono progettati nelle loro linee essenziali ab origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi impugnatori. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione, seppure sintetica, abbia adeguatamente spiegato le ragioni del rigetto (molteplicità dei reati e ampio arco temporale non compatibili con programma criminoso unico) e sia conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha osservato che il ricorso conteneva solo considerazioni generali e l'elencazione delle sentenze senza indicare elementi di fatto specifici idonei a dimostrare la continuazione, né una critica puntuale alle parti della motivazione censurata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla definizione e alla nozione del "reato continuato" e alla necessità di un medesimo disegno criminoso; la Corte richiama che per la continuazione occorre un progetto criminoso progettato almeno nelle linee essenziali ab origine.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai rimedi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la decisione valuta la legittimità del ricorso ex art. 671 e la correttezza della motivazione impugnata.

  • art. 581, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di specificità dei motivi di impugnazione: il rimprovero di manifesta illogicità o carenza della motivazione richiede indicazione puntuale del vizio e richiamo alle parti della motivazione censurata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro di inammissibilità per motivi generici e non specifici nell'impugnazione, in conformità ai requisiti di specificità delle censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpevole determinazione della causa dell'inammissibilità; la Corte ha imposto euro 3.000 valutando profili di colpa.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un unico "disegno criminoso" progettato almeno nelle linee essenziali ab origine; la semplice vicinanza temporale o la ripetizione di reati non è sufficiente.
  • Fattori quali ampiezza dell'arco temporale, pluralità di luoghi e differenze nelle modalità operative possono ostare al riconoscimento della continuazione, salvo che non emergano elementi concreti che colleghino le condotte a un progetto unitario.
  • In sede di impugnazione è essenziale formulare censure specifiche e puntuali: non sono ammesse deduzioni generiche di manifesta illogicità o carenza motivazionale; il ricorso deve indicare le parti precise della motivazione che si ritengono viziate e spiegare in che cosa consista l'errore.
  • Il mero elenco di provvedimenti o sentenze non è idoneo a provare la continuazione; occorre evidenziare elementi di fatto (metodo, mezzi comuni, finalità univoca, pianificazione, collegamenti probatori) che dimostrino il vincolo psicologico tra i reati.
  • L'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità può comportare l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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