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Risoluzione

Risoluzione n. 18 del 22/02/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’indetraibilità IVA per immobili abitativi non si applica quando tali immobili sono effettivamente utilizzati o destinati in modo inequivocabile ad attività ricettiva imponibile, trattandoli come fabbricati strumentali per natura.

Detrazione IVA su immobili abitativi destinati ad attività turistico-alberghiera

Detrazione IVA su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa

La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972 in relazione all’IVA assolta su acquisto, manutenzione e ristrutturazione di immobili abitativi. Il quesito riguarda in particolare gli immobili abitativi impiegati nell’attività turistico-alberghiera.

Quesito posto

L’Agenzia è chiamata a stabilire se l’indetraibilità dell’IVA relativa a immobili a destinazione abitativa e alle spese connesse debba valere anche quando tali immobili sono utilizzati nell’ambito di un’attività imprenditoriale di tipo turistico-alberghiero.

Quadro normativo richiamato

L’art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972 prevede, in via generale, la preclusione della detrazione dell’IVA assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi. La norma contiene però specifiche eccezioni per:

  • imprese di costruzione;
  • soggetti che pongono in essere locazioni esenti di cui all’art. 10, n. 8), con applicazione del pro rata ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19-bis.

Principio generale sull’indetraibilità degli immobili abitativi

La risoluzione ribadisce che l’indetraibilità riguarda i fabbricati che risultano abitativi in base alle risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dal loro effettivo utilizzo. Tale orientamento è qualificato come consolidato ed è richiamato anche dalla circolare 1° marzo 2007, n. 12.

Deroga per l’attività ricettiva imponibile

L’Amministrazione afferma tuttavia che, quando gli immobili abitativi sono utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività ricettiva, come:

  • gestione di case vacanze;
  • affitto camere;
  • altre attività analoghe; che comporti prestazioni di servizi imponibili ad IVA, essi devono essere trattati, indipendentemente dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura.

Conseguenze sulla detrazione dell’IVA

Da tale qualificazione discende che le spese di acquisto e manutenzione relative a questi immobili non subiscono il divieto di detrazione previsto dall’art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972. La ragione è che l’imponibilità delle prestazioni di alloggio rende detraibile l’IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti tali prestazioni, in coerenza con i principi generali dell’IVA.

Riferimenti interpretativi già esistenti

La soluzione viene considerata coerente con precedenti interpretativi già espressi:

  • circolare 1° marzo 2007, n. 12, par. 9);
  • risoluzione 10 agosto 2004, n. 177. In tali atti si è affermato che gli immobili abitativi destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA.

Verifica concreta richiesta

Ai fini dell’applicazione del principio, occorre verificare in concreto se, nel momento in cui vengono eseguiti lavori di manutenzione o ristrutturazione, l’immobile:

  • sia già effettivamente utilizzato per attività ricettiva; oppure
  • sia inequivocabilmente destinato a tale utilizzazione.

Indicazione finale dell’Agenzia

La risoluzione conclude che, quando sussistono i presupposti sopra indicati, gli immobili abitativi impiegati in attività ricettiva imponibile non rientrano nell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, lett. i), e l’IVA sulle relative spese è detraibile.

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