Cassazione Civile, Sentenza n. 21831/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Trenitalia impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato il primo grado ritenendo dovute le sanzioni per evasione contributiva in relazione all'omessa presentazione delle denunce mensili obbligatorie. La ricorrente censura la qualificazione dell'ipotesi come evasione (art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000) anziché come omissione, deducendo che la Corte di merito ha motivato esclusivamente sull'omessa presentazione delle denunce senza considerare le circostanze concrete addotte per dimostrare l'assenza di dolo: parte degli importi erano stati effettivamente pagati (seppure in ritardo), alcuni erano stati sgravati, per altri risultava un errore nel calcolo degli interessi o l'insussistenza dell'inadempienza, e sussistevano accordi procedurali con l'INPS (es. restituzione dell'avviso bonario errato in attesa di avviso corretto). Si deduce dunque violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'omissione o l'infedeltà delle denunce può costituire sintomo di occultamento della base imponibile e quindi legittimare l'applicazione della fattispecie dell'evasione, ma si tratta di una presunzione relativa che può essere vinta dall'azienda mediante allegazione e prova di circostanze esimenti. Nel caso concreto la Corte d'appello ha collegato la fattispecie dell'evasione alla sola mancata presentazione delle denunce senza esaminare le circostanze dedotte dalla ricorrente, omettendo dunque il necessario vaglio. Per tali ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, demandando a quella sede la valutazione delle circostanze e delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. b)
in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
La fattispecie dell'evasione è connessa all'ipotesi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro ovvero le retribuzioni; l'omissione o l'infedeltà delle denunce, se non meramente accidentale/episodica/marginale, costituisce presunzione relativa di tale volontà fraudolenta
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a)
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie
La fattispecie dell'omissione ricorre quando il mancato o ritardato pagamento riguarda somme il cui ammontare è desumibile dalle denunce e/o registrazioni; si distingue dall'evasione per l'assenza dell'elemento intenzionale di occultamento
Legge 30 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217, lett. a) (richiamata dalla giurisprudenza)
La giurisprudenza interpretativa (Cass. S.U. n. 4808/2005) ha fornito criteri interpretativi utili a distinguere omissione ed evasione nelle fattispecie contributive analoghe, utilizzati anche per applicare l'art. 116 L. 388/2000
Cass. Sez. U., n. 4808/2005 (giurisprudenza)
Ha chiarito che l'omissione contributiva è configurabile anche quando l'ammontare è desumibile dalle denunce "o" dalle registrazioni e ha precisato che l'omissione/infedeltà delle denunce può, salvo prova contraria, far presumere l'intento di occultamento
Cass. Sez. U., n. 8053/2014 (riferimento procedurale)
Richiamata in relazione al principio sul sindacato di cassazione per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.: l'omesso esame di circostanze decisive, quando dedotte e rilevanti, legittima la cassazione con rinvio
Massime di principio
- L'omissione o l'infedeltà delle denunce mensili può far nascere, di regola, una presunzione relativa dell'intento di occultare la base imponibile e quindi dell'evasione contributiva.
- Si tratta di una presunzione relativa: il datore di lavoro può vincerla allegando e provando circostanze che dimostrino l'assenza del fine fraudolento (es. pagamenti effettuati, provvedimenti di sgravio, errori di calcolo dell'ente, accordi procedurali con l'INPS, documentazione comprovante la correttezza sostanziale).
- L'onere di allegazione e prova delle circostanze esimenti grava sul soggetto inadempiente; il giudice di merito deve esaminare espressamente tali elementi e motivare la valutazione.
- La distinzione pratica: 'omissione' riguarda il mancato/ritardato pagamento di somme desumibili dalle denunce/registrazioni (fattispecie meno grave); 'evasione' richiede la prova o la presunzione di una specifica volontà di occultamento.
- Se la Corte di merito non esamina fatti decisivi dedotti dalla parte ai fini di vincere la presunzione di dolo, la decisione è soggetta a cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Consiglio operativo: conservare e produrre documentazione di pagamenti, comunicazioni con l'INPS, provvedimenti di sgravio e scambi formali (avvisi bonari, richieste di rettifica) per poter efficacemente contrastare la presunzione di evasione in caso di omissioni delle denunce.
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