Sentenza del 15/01/2016 n. 542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse quasi integralmente illeggibile, priva di una concisa esposizione dello svolgimento del processo, confondesse il difensore con una parte, non riportasse le richieste dei contribuenti e non contenesse un adeguato percorso argomentativo, limitandosi ad aderire alle tesi dell'Ufficio. Il motivo è stato formulato come unico motivo e unico quesito, benché comprendesse censure tra loro diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato sia l'accorpamento, in un unico motivo e quesito, di censure plurime e disomogenee, sia una contraddizione interna: i ricorrenti sostenevano contemporaneamente l'illeggibilità quasi integrale della sentenza e formulavano contestazioni puntuali che presupponevano la piena comprensione del suo contenuto. Le spese del giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. È rimasta quindi ferma la legittimità delle cartelle IRPEF relative all'anno 1995.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La norma è richiamata in relazione ai requisiti formali e motivazionali della sentenza tributaria.
La sentenza tributaria deve contenere, tra l'altro, una concisa esposizione dello svolgimento del processo e una motivazione comprensibile. Tuttavia, le doglianze relative a tali vizi devono essere formulate in modo chiaro, coerente e specifico.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente i diversi vizi denunciati, evitando di riunire in un unico motivo censure eterogenee e non omogenee.
- La censura di illeggibilità o carenza assoluta di motivazione è difficilmente conciliabile con contestazioni dettagliate del contenuto della sentenza: la contraddizione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Per contestare una sentenza tributaria per difetto di motivazione occorre indicare in modo specifico quali parti siano mancanti, incomprensibili o illogiche e spiegare perché il vizio impedisca di comprendere le ragioni della decisione.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito le doglianze contenute in un ricorso inammissibile; in tal caso resta ferma la decisione impugnata e il ricorrente può essere condannato alle spese.
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