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Sentenza

Sentenza n. 11414/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del decreto di esclusione del ricorrente dalle Gps della Provincia di Latina emesso dall' USR Lazio- Ufficio VIII prot. 406 del 15/07/2025 nonché di qualsiasi altro atto connesso, conseguente e consequenziale; nonché del decreto di ripubblicazione delle Gps della Provincia di Latina prot. 4325 del 25.07.2025; nonché di qualsiasi altro atto connesso, conseguente e consequenziale; - e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno; per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202509466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla I fascia delle GPS della provincia di Latina, classe di concorso ADSS, e successiva ripubblicazione delle graduatorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva conseguito in Spagna un titolo di specializzazione per il sostegno e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia. Dopo il diniego del riconoscimento, impugnato davanti al TAR, era stato iscritto con riserva nelle GPS per il biennio 2024/2026. In seguito, il 18 giugno 2025, aveva rinunciato alla domanda di riconoscimento del titolo estero per accedere ai percorsi di formazione INDIRE previsti dal d.l. n. 71/2024, rinunciando conseguentemente anche al ricorso contro il diniego. L'amministrazione lo aveva quindi escluso dalla I fascia delle GPS, ritenendo venuto meno il titolo di accesso. Il ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la rinuncia alla domanda di riconoscimento non potesse incidere negativamente sulla posizione già acquisita con riserva nelle graduatorie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Ha applicato l'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 71/2024, secondo cui la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, effettuata per partecipare ai corsi integrativi INDIRE, non incide sullo scioglimento della riserva previsto dall'art. 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, né sulle procedure di reclutamento cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti. Le graduatorie per le supplenze rientrano in tali procedure di reclutamento. Pertanto, la rinuncia non poteva determinare la modifica o la compromissione della posizione in graduatoria, già costituita anteriormente sia alla rinuncia sia al diniego del riconoscimento. Il giudice ha valorizzato il principio di conservazione previsto dalla legge, escludendo effetti penalizzanti sui rapporti instaurati sulla base dell'iscrizione con riserva. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito in l. 9 agosto 2024, n. 106

    La rinuncia alla domanda di riconoscimento, richiesta per la partecipazione ai corsi integrativi INDIRE, "non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti".

    La rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero non può incidere sullo scioglimento della riserva, sulle procedure di reclutamento cui si accede con riserva né sugli incarichi già conferiti; tale tutela comprende le graduatorie per le supplenze.

  • art. 7, comma 4, lett. e), ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024

    La disposizione è richiamata quale base della riserva nelle graduatorie, la cui permanenza non può essere pregiudicata dalla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda di riconoscimento di un titolo estero, presentata per accedere ai percorsi integrativi INDIRE previsti dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 71/2024, non produce effetti sullo scioglimento della riserva né sulle procedure di reclutamento cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero.
  • Le graduatorie per le supplenze rientrano nelle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero; pertanto, la rinuncia al riconoscimento non può giustificare l'esclusione dalla graduatoria o la modifica peggiorativa della posizione già acquisita.
  • Il principio di conservazione previsto dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 71/2024 impedisce che la rinuncia alla domanda di riconoscimento e al relativo giudizio produca effetti penalizzanti sui rapporti, sulle graduatorie o sugli incarichi di insegnamento legittimamente instaurati prima della rinuncia.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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