Ordinanza n. 2029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. In sede cautelare ha sostenuto la fondatezza dell’azione amministrativa, evidenziando che l’atto impugnato aveva adeguatamente approfondito la non validità dell’attestato formativo prodotto quale titolo di abilitazione per l’accesso alla formazione regolamentata di insegnante di sostegno in Spagna e, conseguentemente, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia. Il Ministero ha inoltre valorizzato la differenza tra la formazione relativa alla specializzazione sul sostegno conseguita in Italia e il percorso formativo seguito in Spagna, oggetto della richiesta di riconoscimento, sulla base di una specifica comparazione dei due percorsi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. Il Collegio, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da fumus boni iuris, poiché l’atto amministrativo contestato risultava avere adeguatamente esaminato sia la validità dell’attestato straniero sia le differenze tra i percorsi formativi italiano e spagnolo. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato l’esigenza di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, considerato il possibile pregiudizio alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e l’alterazione della concorrenza a danno dei docenti correttamente abilitati. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito, fissata per il 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, non ponendole a carico della controinteressata.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere riconosciuto quando l’amministrazione abbia verificato in modo adeguato la validità del titolo straniero e abbia svolto una specifica comparazione tra il percorso formativo estero e quello nazionale cui il riconoscimento viene riferito.
- La sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta per evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione definitiva, quando l’esecuzione possa incidere sulla corretta attribuzione di funzioni pubbliche e sulla posizione concorrenziale di soggetti correttamente abilitati.
- Nella fase cautelare il giudice formula una valutazione sommaria, suscettibile di ulteriori approfondimenti nella fase di merito, senza definire in via definitiva la controversia sul riconoscimento del titolo formativo straniero.
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