Ordinanza n. 14487/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del verbale Modello BL/S n. J12400519, datato 13/02/2025 del Comando Logistico dell’Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, Roma, Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, con il quale è stato espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio: “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto dalla data del verbale”; - della nota prot. n. J12400519 datata 13/02/2025, del Comando Sanità e Veterinaria, Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma; - della nota prot. n. 0070147/2025 datata 13/02/2025, della Guardia di Finanza, Gruppo di Latina, Sezione Comando; - di ogni altro atto antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. n. 00024874 datata 17/01/2024, della Guardia di Finanza, Gruppo Latina; della relazione datata 23/01/2024 del Dirigente l’Infermeria del Centro Navale della G.d.F. di Formia; della nota datata 23/01/2024, del Dirigente l’Infermeria del Centro Navale della G.d.F. di Formia; della nota datata 01/02/2024 della Guardia di Finanza, quartier Generale, Reparto Poliambulatorio: - della nota datata 12/02/2024 della Guardia di Finanza, Centro Navale, Ufficio sanitario Infermeria; della relazione psicodiagnostica datata 04/06/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Consultorio Psicologico; - della relazione psichiatrica datata 16/09/2024 del Policlinico Militare di Roma “Celio”, Dipartimento Medicina, UOS di Psichiatria, Consultorio Psicologico; - della nota di notifica del giudizio di inidoneità temporanea datata 16/09/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma; del verbale modello BL/S n. RM124009631 datato 16/09/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma; - del test di Rorschach del 10/01/2025 eseguito presso il Policlinico Militare di Roma; della relazione psicodiagnostica datata 14/01/2025 redatta presso il Policlinico Militare di Roma, Dipartimento Medicina, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico; della relazione psichiatrica datata 30/01/2025 redatta presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”, Dipartimento Medicina, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico; della nota prot. n. 0079846 datata 20/02/2025 del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio medico di non idoneità permanente e assoluta al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, con i relativi atti sanitari e amministrativi presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza, con cui è stato dichiarato permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, nonché gli atti sanitari e amministrativi presupposti, tra cui relazioni psicodiagnostiche e psichiatriche, precedenti giudizi di inidoneità temporanea e ulteriori note dell’amministrazione. Dopo il deposito della verificazione disposta nel corso del giudizio, il ricorrente ha contestato in modo puntuale la metodologia seguita e gli esiti raggiunti, depositando anche relazioni tecniche di parte. Ha inoltre dedotto che si sarebbe svolto un incontro unilaterale e a porte chiuse tra due componenti della Commissione verificatrice e il consulente tecnico della parte resistente, con esclusione della propria difesa. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli originari motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire una relazione chiarificatrice da parte dell’amministrazione e, in particolare, della Commissione Medica che ha svolto la verificazione, imponendo una presa di posizione puntuale e analitica sulle contestazioni contenute nella memoria finale del ricorrente e nelle relazioni mediche di parte, nonché sulla riferita riunione unilaterale tra componenti della Commissione e consulente tecnico della parte resistente. Ha assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito della relazione e ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento UE 2016/679.
Norme richiamate
memoria finale ex art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della memoria finale con cui il ricorrente ha formulato le contestazioni alla verificazione; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente di disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della protezione dei dati personali identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, dopo una verificazione, la parte formula contestazioni specifiche sulla metodologia, sugli esiti e sulle modalità di svolgimento dell’attività verificativa, il giudice può disporre un supplemento istruttorio imponendo all’amministrazione e all’organo verificatore una risposta puntuale e analitica prima di decidere il merito.
- Le contestazioni relative alla partecipazione della difesa e all’eventuale interlocuzione unilaterale tra organo verificatore e consulente di una sola parte possono richiedere uno specifico chiarimento istruttorio sulle modalità di svolgimento della verificazione.
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