Ordinanza n. 1727/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione lavoro, relativa al pagamento di differenze stipendiali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 653 dell’8 novembre 2017. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e aveva nominato, in caso di persistente inottemperanza, il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto quale Commissario ad acta. Il Commissario aveva quantificato in euro 1.814,58 le differenze stipendiali dovute per il periodo dal 10 luglio 2001 al 31 agosto 2015 e aveva sollecitato l’istituto scolastico al pagamento, indicando inoltre la debenza di interessi, spese di precetto e ulteriori spese processuali. Il ricorrente ha lamentato che l’istituto ha corrisposto soltanto euro 1.583,51 lordi, trattenendo la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rivalsa non sarebbe applicabile in caso di tardivo versamento dei contributi. Ha inoltre chiesto l’applicazione della misura prevista dall’art. 114, comma 6, c.p.a., la rifusione delle spese sostenute per l’esecuzione e la sostituzione del Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sulla richiesta di sostituzione del Commissario ad acta né sulla misura richiesta dal ricorrente. Ha ritenuto necessario acquisire preliminarmente dal Commissario una relazione adeguatamente documentata sull’ulteriore attività svolta e sull’attuale stato della procedura di ottemperanza, direttamente o tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, chiamata a seguire collaborativamente lo sviluppo dell’esecuzione. I chiarimenti devono essere forniti entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza al Commissario ad acta, a cura del ricorrente. È stata fissata per il prosieguo una camera di consiglio al 18 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
misura richiesta dal ricorrente con istanza del 6 dicembre 2023
La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di adozione di una misura nell’ambito del giudizio di ottemperanza; l’ordinanza non ne definisce ancora l’applicazione concreta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, prima di disporre la sostituzione del Commissario ad acta, il giudice può richiedere al commissario una relazione documentata sull’attività svolta e sullo stato attuale della procedura esecutiva.
- La decisione sulla sostituzione del Commissario ad acta può essere preceduta da un’attività istruttoria volta a verificare concretamente il grado di esecuzione del giudicato e le ragioni dell’eventuale persistente inadempimento.
- Quando l’esecuzione coinvolge articolazioni amministrative diverse, il giudice può richiedere la collaborazione dell’Avvocatura dello Stato per acquisire e verificare le informazioni necessarie sull’attuazione del giudicato.
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