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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva accolto la revocazione proposta dall'Agenzia delle entrate e dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'avviso si fondava sul recupero delle agevolazioni prima casa, poiché l'immobile acquistato nel 2004 era stato ritenuto abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5. La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che l'Agenzia avesse proposto tardivamente la revocazione, oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza della sentenza sul classamento dell'immobile, e che la CTR non avesse adeguatamente motivato su tale data, sul dolo, sull'efficacia del giudicato esterno e sulla decisività del documento prodotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo. Nel giudizio tributario, per la revocazione straordinaria fondata sui motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, il termine perentorio di 60 giorni decorre dal momento in cui viene scoperto il dolo, viene recuperato il documento o passa in giudicato la sentenza rilevante. Chi propone la revocazione deve indicare e provare la data di conoscenza o recupero del documento, così da dimostrare la tempestività dell'impugnazione. Poiché la CTR non aveva verificato se la revocazione fosse stata proposta entro tale termine, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto, che dovrà effettuare le verifiche necessarie e decidere anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla debenza delle imposte, ma ha accolto il ricorso della contribuente limitatamente al vizio relativo alla tempestività della revocazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 2

    Nel caso di revocazione per i motivi di cui all'art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, o sono state dichiarate false le prove, o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

    La norma stabilisce un termine perentorio di 60 giorni per proporre la revocazione straordinaria, decorrente dall'effettiva conoscenza dell'evento o del documento che fonda il rimedio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1

    Richiama i motivi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. e impone di applicare, nel processo tributario, la disciplina speciale dei termini.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66

    Rinvia alla disciplina dell'art. 51 per i termini della revocazione nel processo tributario.

  • Art. 395 c.p.c.

    Individua i motivi di revocazione, tra cui il dolo, la falsità delle prove, il recupero di documenti decisivi e il dolo del giudice.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di legge e i vizi della motivazione.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 5

    Individua una delle caratteristiche in base alle quali un'abitazione può essere qualificata come di lusso, con conseguente possibile esclusione delle agevolazioni prima casa.

Massime di principio

  • Chi propone una revocazione straordinaria deve dimostrare con precisione la data in cui ha scoperto il fatto, il dolo o il documento decisivo; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato tardivo o inammissibile.
  • Il termine di 60 giorni decorre dalla conoscenza effettiva dell'evento rilevante e deve essere verificato dal giudice anche attraverso la documentazione prodotta dalla parte che propone la revocazione.
  • La mera esistenza di una sentenza o di un documento potenzialmente decisivo non basta: occorre dimostrarne la rilevanza e, quando necessario, il passaggio in giudicato.
  • Il giudice d'appello deve motivare espressamente sulla tempestività della revocazione, soprattutto quando dagli atti risulta una possibile conoscenza anticipata del documento da parte del ricorrente.
  • Nel ricorso per cassazione è opportuno distinguere chiaramente violazione di legge e vizio di motivazione, evitando di sovrapporre censure eterogenee; tuttavia, esse possono essere esaminate congiuntamente quando riguardano la stessa questione.
  • La cassazione con rinvio per omessa verifica della tempestività non equivale alla vittoria definitiva sul merito fiscale: il giudice di rinvio dovrà ancora stabilire se la revocazione fosse tempestiva e, se del caso, decidere sulla legittimità dell'avviso.

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