Cassazione Civile, Sentenza n. 18201/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una complessa lite su un fondo agricolo-immobiliare inserito in una vicenda successoria familiare. Gli eredi di un soggetto che rivendicavano la proprietà del bene hanno agito contro la società che aveva acquistato, durante la pendenza di un precedente giudizio divisionale, i diritti di comproprietà venduti da alcuni coeredi, chiedendo l'accertamento della propria quota, la restituzione del fondo e il risarcimento dei danni per la vendita ritenuta illegittima. La società e il socio accomandatario si sono difesi negando le pretese e proponendo a loro volta usucapione, oltre a domande riconvenzionali risarcitorie e di rimborso migliorie. In appello la decisione di primo grado è stata in larga parte riformata, ritenendosi prescritti i crediti risarcitori, con alcune precisazioni sulla posizione degli eredi del socio accomandatario. In Cassazione sono stati proposti un ricorso principale e più ricorsi incidentali: il ricorso di Armandino Russo contestava il mancato estendersi in suo favore dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società; altri ricorsi censuravano, tra l'altro, l'accertamento della qualità di eredi, la rilevanza del giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 87/2001, il momento di decorrenza della prescrizione, la legittimazione processuale di alcune parti e la compensazione delle spese. Il ricorrente principale sosteneva invece l'erronea esclusione della qualità di eredi, l'erronea lettura del giudicato, la mancata valutazione di una perizia di parte e l'erronea applicazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale di Armandino Russo, ritenendo che l'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla società dovesse produrre effetto favorevole anche nei suoi confronti, quale erede del socio accomandatario, senza che potesse esserne escluso uno solo tra i successori del medesimo dante causa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il secondo motivo del medesimo ricorso è stato respinto e il terzo dichiarato assorbito; sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale e quelli incidentali di altri due ricorrenti, mentre tutti gli altri ricorsi incidentali sono stati respinti. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo per i ricorrenti diversi da Armandino Russo.
Norme richiamate
art. 1300 c.c.
Richiamato per il regime delle obbligazioni solidali e la comunicazione degli effetti favorevoli tra condebitori.
art. 1301 c.c.
Richiamato nel quadro delle obbligazioni solidali e della comunicazione degli effetti favorevoli.
art. 1304 c.c.
Richiamato quale norma sulle obbligazioni solidali e sugli effetti favorevoli dell'eccezione.
art. 1305 c.c.
Richiamato nel ragionamento sugli effetti favorevoli tra coobbligati solidali.
art. 1308 c.c.
Richiamato come disposizione che non consente la comunicazione degli effetti sfavorevoli.
art. 1309 c.c.
Richiamato come norma che non estende gli effetti sfavorevoli ai condebitori.
art. 1306 c.c.
Usato per affermare che la sentenza favorevole ottenuta da un condebitore può essere opposta dagli altri, salvo eccezioni personali, e per il coordinamento degli effetti nel contesto solidale.
art. 1310, comma 3, c.c.
Richiamato per evidenziare che la norma disciplina espressamente la rinuncia sostanziale alla prescrizione e le sue conseguenze, senza prevedere effetti ulteriori per il non rinunziante.
art. 2937 c.c.
Richiamato come norma sulla rinuncia alla prescrizione; la Corte la distingue dall'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta.
art. 2935 c.c.
Interpretato nel senso che il diritto al risarcimento poteva essere fatto valere dal momento della vendita del bene, quale fatto lesivo e momento di insorgenza del credito.
art. 2945, comma 3, c.c.
Richiamato per affermare che, in caso di estinzione del processo, l'atto introduttivo produce effetto interruttivo ma non sospensivo della prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla notifica della citazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi sul riparto dell'onere della prova in ordine alla qualità di erede.
art. 2909 c.c.
Richiamato nei motivi relativi all'efficacia del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di omessa pronuncia o pronuncia oltre i limiti della domanda.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi sull'utilizzo e la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 102 c.p.c.
Richiamato in tema di integrazione del contraddittorio/litisconsorzio a seguito di riassunzione dopo interruzione.
art. 180, comma 2, c.p.c.
Richiamato per attestare la tempestività dell'eccezione di prescrizione proposta dalla società nel termine assegnato dal giudice.
art. 354 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla riassunzione e sui profili di contraddittorio nel giudizio di primo grado.
art. 287 c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi all'omessa declaratoria di prescrizione e alla correzione della sentenza.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla portata del giudicato interno/esterno.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nei motivi sull'eccezione di prescrizione e sulle difese del convenuto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nei motivi di censura sulla regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi e soccombenza reciproca, nel regime applicabile ratione temporis.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di impugnazione relativi alla motivazione sulla compensazione delle spese.
art. 47 d.P.R. 445/2000
Richiamato nei motivi sulla prova della qualità di erede mediante dichiarazioni sostitutive.
art. 48 d.P.R. 445/2000
Richiamato nei motivi sulla documentazione sostitutiva di certificazione o notorietà.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Richiamato nei motivi sulla rilevanza delle dichiarazioni sostitutive rese in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorrenti soccombenti.
L. 69/2009
Richiamata per il diverso regime della compensazione delle spese, non applicabile al giudizio iniziato prima della sua entrata in vigore.
L. 228/2012
Richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta da un condebitore si estende anche agli altri condebitori convenuti nello stesso processo quando la permanenza del debito verso questi ultimi possa pregiudicare il primo, salvo che si tratti di eccezioni personali o di effetti sfavorevoli non comunicabili.
- Tra società di persone e socio illimitatamente responsabile opera un'alterità soggettiva sufficiente a giustificare l'effetto espansivo favorevole dell'eccezione di prescrizione proposta dalla società anche in favore del socio e dei suoi aventi causa, in quanto il debito rimane riferibile alla società e il socio che paga conserva azione di regresso.
- In caso di estinzione del precedente giudizio, la domanda giudiziale interrompe la prescrizione ma non la sospende; il nuovo termine decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.
- Il diritto al risarcimento del danno da vendita illegittima di un bene può essere fatto valere già dal momento dell'atto di disposizione lesivo, e non dal successivo accertamento giudiziale della proprietà.
- La compensazione delle spese, nei giudizi introdotti prima della riforma del 2009, resta consentita per giusti motivi e può essere giustificata anche dalla soccombenza reciproca e dalla natura della lite.
- La censura sull'omessa declaratoria di prescrizione è inammissibile quando il ricorrente non ottiene alcuna utilità concreta dalla decisione richiesta, per difetto di interesse ad agire o a impugnare.
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