L.R. Valle d'Aosta 16/2025
Disposizioni per il riuso di edifici esistenti finalizzato all'alloggio del personale di imprese alberghiere, commerciali o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande attive sul territorio regionale, nonché di altre attività strettamente correlate al settore turistico. Modificazioni alle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33, e 4 settembre 2001, n. 19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge valdostana disciplina il riuso di edifici esistenti, anche mediante cambio d’uso e limitati ampliamenti, per alloggiare il personale di imprese alberghiere, commerciali e di somministrazione attive in regione e attività turistiche correlate. Prevede deroghe urbanistiche, vincolo di destinazione per 15 anni sugli ampliamenti, sanzioni e un finanziamento di 1,4 milioni per il 2025.
Riuso di edifici esistenti per l’alloggio del personale di imprese turistiche e commerciali
Riuso di edifici esistenti per l’alloggio del personale del settore turistico e commerciale
La legge della Valle d’Aosta disciplina, nell’ambito delle competenze regionali in urbanistica e turismo, l’utilizzo di edifici esistenti per ospitare il personale dipendente di imprese alberghiere, commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande attive sul territorio regionale, nonché di altre attività strettamente connesse al settore turistico.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda edifici esistenti, o porzioni di essi, situati in Valle d’Aosta e destinati ad accogliere esclusivamente personale dipendente delle imprese indicate. Le attività ammesse comprendono anche quelle strettamente correlate al settore turistico, che sono individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Edifici già destinati ad attività turistico-ricettiva alberghiera
Gli edifici, o porzioni di essi, con destinazione turistico-ricettiva alberghiera che abbiano cessato definitivamente l’attività e non siano stati oggetto di mutamento di destinazione d’uso possono essere impiegati per l’alloggio del personale dipendente. In tali casi:
- la destinazione d’uso turistico-ricettiva alberghiera resta conservata;
- l’alloggio deve essere riservato al personale delle imprese ammesse dalla legge.
Edifici con destinazione diversa da quella alberghiera
Anche gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella turistico-ricettiva alberghiera possono essere utilizzati per il medesimo scopo di alloggio del personale. In questo caso:
- l’uso è ricompreso nella destinazione d’uso turistico-ricettiva alberghiera;
- l’intervento è assentibile solo se ammesso dal PRG comunale urbanistico e paesaggistico;
- le superfici interessate dal cambio di destinazione non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali del PRG.
Qualificazione come strutture complementari
Gli immobili disciplinati dalla legge sono qualificati come strutture complementari di aziende alberghiere in esercizio. La nozione è riferita a strutture al servizio dell’organizzazione dell’attività d’impresa e asservite all’attività ricettiva con atto pubblico.
Regime urbanistico e deroghe
Agli edifici interessati non si applicano:
- la disciplina generale della l.r. 33/1984, salvo l’articolo 6 come modificato;
- gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998;
- la l.r. 24/2009;
- la l.r. 10/2023 sull’imposta di soggiorno.
In deroga ai PRG:
- non è richiesta la verifica della dotazione di aree verdi private;
- i posti auto devono essere garantiti almeno nella misura del 50% di quanto previsto dalle norme ordinarie.
La legge stabilisce inoltre che le disposizioni speciali prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.
Ampliamenti volumetrici consentiti
Per gli immobili che non abbiano già fruito dei benefici previsti dalle disposizioni urbanistiche richiamate, è consentito un ampliamento mediante nuovi volumi e superfici fino al 20% del volume esistente al 31 dicembre 2024. L’ampliamento:
- può essere realizzato anche con più interventi;
- deve comunque rispettare il limite complessivo del 20%;
- è subordinato a limiti e modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere degli organi e delle associazioni indicati dalla legge.
Sugli immobili che beneficiano dell’incremento volumetrico si applica un vincolo di destinazione urbanistica per 15 anni dalla dichiarazione di agibilità delle opere, con trascrizione nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
Soggetto gestore
La gestione degli edifici riutilizzati è riservata esclusivamente a imprese esercenti aziende turistico-ricettive alberghiere in attività, singole o associate. Le caratteristiche del soggetto gestore sono demandate alla deliberazione della Giunta regionale.
Requisiti delle unità abitative
I requisiti e le caratteristiche delle camere e delle unità abitative destinate all’alloggio del personale sono stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione, previo coinvolgimento del Consiglio permanente degli enti locali, delle Commissioni consiliari competenti e delle organizzazioni sindacali e associazioni di categoria più rappresentative.
Interventi agevolati e finanziamento
La legge inserisce tra gli interventi regionali agevolabili anche la realizzazione di interventi per il riuso di edifici esistenti finalizzato all’alloggio del personale. Per tali iniziative è autorizzato un trasferimento di 1.400.000 euro al Fondo di rotazione regionale presso Finaosta S.p.A.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza è affidata alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. Sono previste sanzioni amministrative per:
- alloggio a persone diverse dal personale ammesso: da 1.500 a 5.000 euro;
- gestione senza i requisiti del soggetto gestore: da 5.000 a 15.000 euro;
- mancata fornitura di dotazioni e servizi o inosservanza delle modalità di gestione/fruizione stabilite dalla Giunta: da 1.500 a 5.000 euro;
- mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari: da 3.000 a 10.000 euro.
Per le violazioni sanabili con sanzione massima non superiore a 5.000 euro, alla prima contestazione nel quinquennio è prevista la diffida ad adempiere; se la violazione viene sanata, il procedimento si estingue per le inosservanze regolarizzate. I proventi delle sanzioni sono acquisiti alla Regione.
Disposizioni transitorie e attuative
Fino all’adozione della deliberazione regionale sui requisiti delle camere e unità abitative, continuano ad applicarsi le disposizioni ordinarie della l.r. 33/1984 richiamate dalla legge. La Giunta regionale deve inoltre adottare una deliberazione attuativa generale, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale, per definire caratteristiche del gestore, modalità di gestione e fruizione, requisiti igienico-sanitari, dotazioni, servizi e ogni altro adempimento applicativo.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo è quantificato in 1.400.000 euro per il 2025 e grava sulla missione Turismo del bilancio regionale 2025/2027. La copertura è assicurata mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., con autorizzazione alla Giunta per le necessarie variazioni contabili.
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