L.R. Valle d'Aosta 15/2025
Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza la disciplina valdostana dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ridefinendo ambiti, competenze di Unités, CELVA e Regione, e introducendo un nuovo capo sui segretari degli enti locali, con regole su convenzioni, assegnazione, incarichi e Comune di Aosta. Prevede decorrenze differite e numerose abrogazioni di norme previgenti.
Revisione dell’esercizio associato di funzioni comunali e della disciplina dei segretari degli enti locali in Valle d’Aosta
Revisione organica dell’esercizio associato di funzioni comunali e dei segretari degli enti locali in Valle d’Aosta
La legge riforma in modo ampio la disciplina regionale dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali della Valle d’Aosta, incidendo anche sull’ordinamento dell’ufficio di segretario. Ridefinisce riparti di competenze, ambiti territoriali, organi e procedure, con effetti in parte differiti alle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore.
Oggetto e quadro generale della disciplina
Il provvedimento sostituisce il titolo della l.r. 6/2014 e ne amplia l’ambito, riferendolo non solo ai Comuni ma anche agli altri enti locali, nonché alle disposizioni sull’ufficio di segretario. La finalità dichiarata è migliorare qualità e omogeneità dei servizi resi ai cittadini, nel rispetto dello statuto speciale e della disciplina dell’ordinamento degli enti locali.
Ambiti territoriali e riparto delle funzioni comunali
La legge individua tre livelli di esercizio delle funzioni e dei servizi comunali:
- livello regionale, mediante convenzioni tra Comuni e soggetti individuati dalla legge;
- livello delle Unités des Communes valdôtaines, per le funzioni e i servizi assegnati a tali enti;
- livello comunale, per tutto ciò che non è riservato agli altri livelli, salva la possibilità di convenzioni tra enti locali.
La Giunta regionale, d’intesa con il CPEL, può elencare le attività ricomprese nelle singole funzioni e servizi.
Funzioni svolte in forma associata tramite CELVA e Amministrazione regionale
I Comuni esercitano in forma associata, tramite il CELVA, funzioni e servizi relativi a formazione di amministratori e personale, consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, predisposizione di regolamenti tipo e modulistica, servizi online per le istanze, supporto alla contrattazione e alle relazioni sindacali del personale, supporto alle commissioni locali valanghe, iniziative e progetti specifici del Consorzio e coordinamento con ANCI. La Giunta regionale, sempre d’intesa con il CPEL, può individuare ulteriori ambiti di attività di consulenza e supporto.
Tramite l’Amministrazione regionale i Comuni gestiscono in forma associata, tra l’altro, procedimenti disciplinari di maggiore gravità, CUG, Commissione indipendente di valutazione, espropriazioni per opere di pubblica utilità locale, Piano di zona e sportello sociale, servizi per persone migranti e senza dimora, pianificazione strategica per edilizia scolastica e impianti sportivi e gestione del sistema delle conoscenze territoriali. Resta ferma la disciplina speciale sulla centralizzazione delle funzioni di committenza e sui contratti pubblici.
Ruolo delle Unités des Communes valdôtaines
Le Unités sono confermate come enti locali dotati di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Si applica la disciplina regionale sugli enti locali, in quanto compatibile.
Le Unités possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi di ambito più ampio. Inoltre, per l’esercizio delle proprie funzioni, si applicano loro specifiche disposizioni già previste per CELVA, Amministrazione regionale e convenzioni comunali.
Organi, funzionamento e competenze della Giunta dell’Unité
La Giunta dell’Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati, con sostituzioni previste in caso di assenza, impedimento o incompatibilità. Dura cinque anni ed è rinnovata dopo le elezioni generali comunali.
Alla Giunta spettano, tra l’altro:
- statuto e sue modifiche;
- regolamenti;
- bilancio, DUP, nota di aggiornamento e rendiconto;
- convenzioni con altri enti;
- atti di programmazione e indirizzo, incluso il PIAO;
- dotazione organica;
- elezione/revoca di Presidente e Vicepresidente;
- nomina/revoca dell’organo di revisione;
- nomine e designazioni presso altri enti;
- mutui e aperture di credito;
- tariffe per beni e servizi affidati;
- atti sul patrimonio immobiliare;
- ulteriori atti attribuiti dallo statuto.
Il funzionamento è disciplinato da regolamento interno; in via transitoria si applica, se compatibile, il regolamento del Consiglio del Comune associato più popoloso. Per il primo Presidente, la convocazione spetta al Sindaco più anziano di età. Presidente e membri lavoratori dipendenti sono equiparati, ai fini dei permessi, agli organi esecutivi delle Comunità montane.
Personale, segreteria e organizzazione delle Unités
Al personale delle Unités si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali sul personale degli enti locali. L’Unité è sede di segreteria e può stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario secondo la nuova disciplina speciale.
Funzioni obbligatorie delle Unités
Alle Unités è affidato l’esercizio obbligatorio di una serie di funzioni e servizi, salvo quelli riservati a CELVA e Regione. Tra questi figurano:
- sportello unico degli enti locali (SUEL);
- servizi e interventi alla persona, compresi servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, eventuali integrazioni economiche e assistenziali, integrazione del trasporto regionale per persone anziane o non autosufficienti;
- servizi di supporto alle scuole secondarie di primo grado;
- servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- servizi ludico-ricreativi per minori;
- servizi del ciclo dei rifiuti, nel rispetto della disciplina speciale e del piano regionale dei rifiuti;
- servizi di innovazione e transizione digitale, incluso il Responsabile per la transizione digitale;
- riscossione volontaria delle entrate tributarie;
- trattamento economico del personale e assistenza previdenziale e giuridica;
- procedure selettive per il reclutamento del personale.
Per i servizi rivolti alla persona, le Unités determinano tariffe e contributi e provvedono anche alla riscossione degli introiti. Per i rifiuti, assumono ulteriori compiti specifici in materia di TARI, PEF, tariffe, funzionario responsabile, liste di carico, riscossione e sanzioni.
Gestione associata dei rifiuti e Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO
Quando la gestione dei rifiuti avviene mediante convenzione tra due o più Unités, o tra Unités e Comune di Aosta, è istituita l’Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO, composta dai membri delle Giunte interessate e insediata presso l’ente delegato.
L’Assemblea approva:
- piano di subATO;
- regolamento TARI e regolamento di gestione del servizio;
- carta dei servizi;
- PEF;
- tariffe;
- criteri e modalità di riparto dei costi;
- eventuali altri atti di indirizzo.
Se partecipa il Comune di Aosta, il Sindaco di Aosta integra l’organo. Il funzionamento è demandato a regolamento interno. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri né compensi ai componenti.
Convenzioni tra Comuni per funzioni non riservate e contenuto obbligatorio
I Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non attribuiti alle Unités o agli altri soggetti speciali, anche in forma associata mediante convenzione. La Giunta regionale, d’intesa con il CPEL, definisce ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni rispetto a quelli già previsti dalla disciplina generale.
Le convenzioni possono prevedere:
- delega di funzioni a uno degli enti convenzionati, che opera in luogo e per conto degli altri;
- costituzione di uffici associati con personale distaccato;
- individuazione di un ente capofila responsabile dell’esercizio associato.
È inoltre consentito, nei limiti del codice dei contratti pubblici, delegare a uno degli enti convenzionati le procedure di gara per lavori, forniture e servizi di interesse comune.
Nuova disciplina dei segretari degli enti locali
La legge inserisce un nuovo capo dedicato ai segretari degli enti locali.
Gli enti locali possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario, purché ciò non comporti l’esubero di segretari. Le deliberazioni vanno trasmesse preventivamente all’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta per la verifica della condizione.
I Comuni fino a 1.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni generali comunali, sono tenuti a convenzionarsi per l’ufficio di segretario, salvo quelli con parametro “Ricettività” superiore a 0,2. Le convenzioni possono essere stipulate anche con altri enti locali o con l’Agenzia.
Gli enti convenzionati possono condividere l’attività dei segretari già incaricati secondo apposita convenzione. Ai segretari che operano in sedi convenzionate spetta una maggiorazione della retribuzione di posizione secondo la contrattazione collettiva regionale, sulla base del numero delle sedi, della complessità organizzativa e dell’eventuale presenza di sedi disagiate.
Termini per la stipula delle convenzioni e poteri sostitutivi
In caso di elezioni comunali, le convenzioni obbligatorie o facoltative devono essere approvate e sottoscritte entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti; nelle elezioni generali comunali, il termine decorre dall’ultima proclamazione. Negli altri casi, le convenzioni obbligatorie vanno sottoscritte entro 45 giorni dalla cessazione della precedente convenzione.
Se i Comuni obbligati non rispettano il termine, il Presidente della Regione diffida ad adempiere e poi la Giunta regionale individua i Comuni che devono convenzionarsi. Nei confronti degli inadempienti si applica l’intervento sostitutivo previsto dalla disciplina regionale generale.
Contenuto, durata e funzionamento delle convenzioni di segreteria
Le convenzioni per l’ufficio di segretario disciplinano anche:
- modalità di svolgimento delle attività del segretario;
- facoltà di recesso di uno o più enti;
- organo competente al conferimento dell’incarico.
La durata non può superare quella dei Consigli comunali interessati e la convenzione cessa al rinnovo anche di uno solo di tali Consigli. In caso di assenza del segretario, gli enti convenzionati possono stipulare convenzioni temporanee in alternativa alla supplenza. È anche prevista la possibilità di nominare vice segretari, su proposta del segretario, con eventuale adeguamento del regolamento interno dell’ente.
Conferimento, cessazione e assegnazione degli incarichi di segretario
L’incarico di segretario è conferito dal Sindaco o dal Presidente dell’Unité, previa assegnazione da parte dell’Agenzia; nelle convenzioni, il conferimento spetta al Sindaco o al Presidente dell’ente capofila. Gli stessi soggetti possono revocarlo.
Tutti gli incarichi cessano automaticamente alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio restano in funzione fino al termine del mese in cui viene conferito l’ultimo nuovo incarico. La procedura di assegnazione prevede pubblicazione delle sedi vacanti, manifestazioni di interesse degli iscritti all’albo, individuazione da parte degli amministratori e assegnazione da parte dell’Agenzia, con priorità agli enti convenzionati con minore popolazione e poi agli altri enti con minore popolazione.
Sono previsti poteri sostitutivi dell’Agenzia in caso di mancata individuazione o mancato incarico entro i termini. I nuovi incarichi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura. Gli incarichi dei responsabili dei servizi in essere sono prorogati fino ai nuovi incarichi e comunque non oltre due mesi dalla loro decorrenza.
Disciplina speciale per l’Agenzia e per il Comune di Aosta
All’Agenzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del nuovo capo; se non si convenziona per l’ufficio di segretario, l’Agenzia si assegna il segretario al termine della procedura ordinaria.
Per il Comune di Aosta l’incarico di segretario può essere conferito secondo la disciplina generale oppure, per contenimento della spesa, a un proprio dirigente a tempo indeterminato con almeno tre anni di anzianità nella qualifica e almeno un triennio di funzioni di segretario negli ultimi dieci anni. Il Sindaco deve comunicarne l’intenzione all’Agenzia entro 15 giorni dalla proclamazione e conferire l’incarico entro 30 giorni dalla comunicazione. L’incarico segue la decorrenza generale dei nuovi incarichi e cessa con il mandato del Sindaco.
Esercizio associato di funzioni di altri enti locali
La legge estende alcune disposizioni anche alle Unités e al Consorzio BIM Dora Baltea per l’esercizio delle rispettive funzioni, richiamando in particolare regole su formazione/consulenza/supporto, procedimenti disciplinari, CUG, valutazione della performance, espropriazioni, gestione del sistema delle conoscenze territoriali e convenzioni per l’esercizio associato.
Gestione dei rifiuti: competenza regionale
Nell’allegato A della l.r. 1/2002 viene inserita tra le funzioni amministrative regionali la gestione dei rifiuti ai sensi della l.r. 31/2007, coerentemente con il nuovo assetto dei servizi rifiuti disciplinato per le Unités.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga numerose disposizioni previgenti, tra cui il capo V della l.r. 6/2014 e varie norme regionali e regolamentari intervenute nel tempo sulla segreteria degli enti locali, sull’organizzazione delle forme associative e su materie collegate. Modifica anche la l.r. 14/2019 sopprimendo un inciso del comma 5 dell’articolo 8.
Regime transitorio e decorrenze
Le nuove disposizioni si applicano dalle prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore, salvo la disciplina dei rifiuti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera f), e dei commi 3, 4, 5 e 6, che decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla tornata elettorale.
Dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario:
- acquistano efficacia le nuove convenzioni di segreteria;
- sono sciolti gli ambiti territoriali sovracomunali esistenti;
- cessano le convenzioni correlate e quelle di segreteria in essere.
Le Unités devono adeguare i propri statuti entro il sessantesimo giorno precedente le prime elezioni generali comunali successive all’entrata in vigore. In prima applicazione, il termine di 45 giorni per le convenzioni obbligatorie decorre dalla graduatoria finale del primo concorso-corso bandito dall’Agenzia.
Fino al 31 dicembre 2027 continua ad applicarsi la disciplina transitoria prevista dalla l.r. 32/2022.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale e locale.
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