Cassazione Civile, Sentenza n. 16052/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile dei danni cagionati il 27 aprile 1991 da una tracimazione d'acqua verificatasi durante lavori eseguiti da Edilcoop, consorziata. In appello il Consorzio chiedeva che fosse affermata l'esclusiva responsabilità di Edilcoop e che la Compagnia assicuratrice Unipol fosse condannata al risarcimento. La questione centrale verteva sulla corretta qualificazione della responsabilità del consorzio ai sensi dell'art. 2615 c.c.: se applicare il comma 1 (responsabilità esclusiva del consorzio per obbligazioni assunte in nome proprio) ovvero il comma 2 (responsabilità solidale del consorziato e del fondo consortile quando le obbligazioni realizzano l'interesse dei singoli consorziati). Il Consorzio lamentava che la Corte d'appello aveva omesso di valutare il contratto d'appalto e la circostanza che Edilcoop fosse l'unica impresa operante al momento del sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente alla questione relativa alla corretta applicazione dell'art. 2615 c.c., ritenendo che il caso dovesse essere ricondotto al comma 2 (responsabilità solidale), poiché l'appalto realizzava l'interesse del singolo consorziato. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per riesaminare la chiamata in causa di Edilcoop e l'accertamento della responsabilità solidale. Il ricorso incidentale di Unipol è stato rigettato. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio si pronunzi anche sulle spese di legittimità e ha richiamato l'adempimento relativo al contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2615 cod. civ.
La Corte distingue il comma 1 (responsabilità esclusiva del consorzio per obbligazioni inerenti al funzionamento o allo scopo consortile) dal comma 2 (quando l'obbligazione realizza l'interesse dei singoli consorziati, opera responsabilità solidale del consorziato e del fondo consortile); nel caso concreto applicazione del comma 2 con conseguente possibilità di accertare responsabilità solidale fra consorzio e consorziata
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Richiamato come norme invocate nei motivi di cassazione per vizio di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 115 cod. proc. civ.
Invocato come norma violata per l'omesso esame degli elementi probatori e contraddittorio tra le parti
art. 380 bis cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dal controricorrente/ricorrente incidentale
art. 378 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alle memorie depositate prima dell'udienza di trattazione
art. 13 d.p.r. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale
Massime di principio
- Distinguere sempre se le obbligazioni assunte dal consorzio riguardano il funzionamento/attività collettiva (art. 2615(1) c.c.: responsabilità esclusiva del consorzio) oppure realizzano l'interesse di singoli consorziati (art. 2615(2) c.c.: responsabilità solidale del consorziato e del fondo consortile).
- Se i lavori o il contratto sono eseguiti nell'interesse di un singolo consorziato, è molto probabile che operi la responsabilità solidale: il terzo può agire sia contro il consorzio sia contro il consorziato esecutore.
- La chiamata in causa di una consorziata fondata sull'art. 2615(2) c.c. deve essere interpretata anche come richiesta di accertamento della responsabilità solidale; non è necessario che l'attore estenda formalmente la domanda per ottenere l'accertamento della solidarietà fra consorzio e consorziata.
- Una pronuncia che esclude la responsabilità del consorzio nei rapporti interni non necessariamente opera nei confronti dei terzi: il giudicato interno non sempre preclude l'azione dei terzi nei confronti dei consorziati.
- In sede di giudizio il giudice deve esaminare il contenuto contrattuale (appalto) e le prove circa chi materialmente ha eseguito i lavori; la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale è decisiva per stabilire la natura della responsabilità.
- Compagnia assicurativa e consorziato/consorzio devono valutare la polizza e la copertura rispetto alla qualificazione della responsabilità (es. responsabilità solidale) poiché l'obbligo indennitario può dipendere dalla natura del titolo di responsabilità accertato.
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