Sentenza n. 1943/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della gammopatia monoclonare di incerto significato e della malattia renale cronica
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza di riconoscimento della causa di servizio con riferimento alla gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS IgG Kappa) e alla malattia renale cronica stadio G. Ha dedotto: violazione dell'art. 603 del codice dell'ordinamento militare, sostenendo che la norma riconosca una presunzione del nesso causale per i militari impiegati in missioni operative all'estero e nei poligoni di tiro; violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, per omesso accertamento della riconducibilità delle patologie all'attività lavorativa e ai fatti di servizio; violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. Il militare aveva prestato servizio per circa 34 mesi in Kosovo, Afghanistan, Libano e Ucraina, oltre che presso il poligono di Capo Teulada, svolgendo mansioni di armaiolo e istruttore di tiro, anche senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie e in condizioni di esposizione a polveri, uranio impoverito, materiali bellici e munizioni potenzialmente inquinanti. Il Comitato di verifica aveva escluso il nesso per la gammopatia, richiamando l'assenza di conoscenze scientifiche certe o di evidenze epidemiologiche sufficienti, e per la malattia renale aveva indicato l'ipertensione arteriosa quale possibile causa autonoma. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danno esistenziale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché tale amministrazione aveva adottato soltanto atti endoprocedimentali e non il provvedimento conclusivo, adottato dal Ministero della Difesa. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alla gammopatia monoclonale, il Collegio ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 15/2025, secondo cui, per le patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni operative o attività presso poligoni e siti di stoccaggio, non è necessario dimostrare in modo effettivo il nesso eziologico: il militare deve provare il servizio in condizioni tipizzate, l'aumento del rischio e il carattere tumorale della patologia, mentre spetta all'Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa. Il parere del Comitato è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui si fondava sull'assenza di studi scientifici dimostrativi di una correlazione certa o altamente probabile, sicché è stato annullato il decreto nella parte relativa alla gammopatia e al conseguente rigetto dell'istanza di equo indennizzo. Quanto alla malattia renale cronica, il TAR ha ritenuto applicabile l'ordinario onere probatorio a carico del ricorrente, non essendo stata riscontrata una ricorrenza empirica di casi idonea a collegare astrattamente tale patologia alle condizioni operative indicate. La possibile riconducibilità della malattia all'ipertensione arteriosa ha impedito di ritenere provato il nesso causale o concausale con il servizio, con conseguente rigetto della relativa censura. La domanda di risarcimento del danno esistenziale è stata respinta per carenza di allegazione e prova. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. 66/2010
«fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi»
La disposizione, come modificata, considera rilevanti le patologie contratte dal personale impiegato in missioni nazionali o internazionali, in particolari condizioni ambientali od operative, nonché nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento; per le patologie tumorali riconducibili a tali rischi opera una disciplina probatoria speciale.
art. 11 d.P.R. 461/2001
Impone l'accertamento della riconducibilità dell'infermità o della lesione all'attività lavorativa, in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; il provvedimento è stato ritenuto illegittimo, quanto alla gammopatia, perché fondato su un criterio probatorio non conforme alla disciplina speciale applicabile.
art. 30 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria, respinta per mancanza di allegazione e prova del danno esistenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti, durante missioni operative o attività presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge considera il rapporto causale insito nel rischio professionale tipizzato.
- In tali controversie, il militare deve dimostrare di avere svolto un servizio rientrante nelle attività tipizzate dalla legge, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, e che la patologia successivamente insorta abbia carattere tumorale ed esprima quel rischio; spetta invece all'Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- È viziato per eccesso di potere il giudizio medico-legale del Comitato di verifica che escluda la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale soltanto perché mancano studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o con alto grado di credibilità razionale la correlazione causale con l'esposizione a fattori di rischio.
- Per patologie diverse da quelle tumorali, in assenza di una disciplina probatoria speciale o di una ricorrenza empirica che renda astrattamente correlabile la malattia alle condizioni operative, il militare deve dimostrare con l'ordinario rigore il nesso causale o concausale tra servizio e infermità.
- Nel processo amministrativo, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non agli organi o alle amministrazioni che abbiano compiuto soltanto attività endoprocedimentali prive di autonoma incidenza lesiva.
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