Cassazione Civile, Sentenza n. 21352/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fatti: Tiecher e Dall'Armi avevano chiesto il rimborso di somme investite in polizze tramite l'agenzia Global Servizi Assicurativi gestita da Annalisa Niero con la collaborazione di Cesare Pertile; dopo riscatti e nuova emissione di polizze per oltre 4,3 milioni di euro la compagnia (divenuta Genertellife) negò la gestione delle polizze e denunciò Pertile per falsificazione. Il Tribunale di Treviso condannò in solido Pertile, Niero, l'agenzia e la compagnia al pagamento di oltre 4 milioni. In appello la somma venne rideterminata a € 3.401.224,57. Ricorso per cassazione proposto da Pertile con un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. (riferito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 2049 c.c. al preposto (Pertile) quando la responsabilità del preposto sarebbe disciplinata dall'art. 2043 c.c. (responsabilità diretta), e non dall'art. 2049 (responsabilità del preponente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Cesare Pertile e ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale proposto da Tiecher e Dall'Armi. Motivazione principale: il riferimento all'art. 2049 nella sentenza di merito era già contenuto nella sentenza di primo grado non impugnata da Pertile (formazione del giudicato interno), e la Corte d'appello ha esaminato l'impugnazione di Genertellife relativa a quella norma; inoltre la sentenza d'appello contiene riferimenti al fatto illecito commesso da Pertile, per cui la Corte territoriale aveva comunque considerato la natura della responsabilità. Conseguenze processuali e di soccombenza: Cesare Pertile è condannato a rifondere a Tiecher e Dall'Armi le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 16.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi (oltre oneri di legge) e a rifondere a Genertellife S.p.A. analoga somma; le spese tra le parti controricorrenti (Tiecher e Dall'Armi e Genertellife) sono compensate; è disposta l'inefficacia dell'impugnazione incidentale; viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore contributo unificato al competente ufficio di merito ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (e, se dovuto, nei termini del comma 1-bis).
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
La Corte territoriale ha richiamato la norma quale fondamento della responsabilità in via solidaristica tra preponente e preposto; la Cassazione osserva che tale richiamo era già presente nella sentenza di primo grado non impugnata, determinando giudicato interno sulla qualificazione normativa ai fini del ricorrente.
art. 2043 c.c.
Riferita dal ricorrente come disciplina della responsabilità diretta del preposto; la Corte di Cassazione rileva che, anche se la sentenza di appello non evocava espressamente l'art. 2043, essa contiene riferimenti al fatto illecito del Pertile tali da far ritenere considerata la natura della responsabilità diretta.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata quale parametro di cassazione per 'violazione e falsa applicazione di legge'; la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso, per ragioni processuali (giudicato interno e carenza di pertinenza del motivo).
art. 334, comma 2, c.p.c.
Applicata per dichiarare l'inefficacia dell'impugnazione incidentale quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito di memorie; la Corte sottolinea inoltre che il Pubblico Ministero può variare le richieste nella fase di discussione orale senza che ciò offenda il contraddittorio, e senza che ciò legittimi termini difensivi richiesti ad udienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (e comma 1-bis)
La Corte dispone che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato al competente ufficio di merito, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto secondo il comma 1-bis.
Massime di principio
- Se una parte non impugna in appello una qualificazione giuridica adottata in primo grado, quella qualificazione può divenire giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione dal medesimo soggetto.
- La distinzione tra responsabilità del preposto (diretta, art. 2043 c.c.) e responsabilità del preponente per fatto del preposto (indiretta/solidale, art. 2049 c.c.) è rilevante; tuttavia, nelle motivazioni di merito conta la sostanza: anche l'omessa citazione espressa di una norma non è sempre decisiva se la Corte ha comunque valutato il fatto illecito e la natura della responsabilità.
- Un ricorso incidentale perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (art. 334, comma 2 c.p.c.).
- Il Pubblico Ministero può modificare oralmente le proprie conclusioni in Cassazione senza che ciò configuri violazione del contraddittorio; non è automatica la concessione di un termine difensivo alle parti in udienza per replicare a tali variazioni.
- La mancata ammissione del ricorso per cassazione comporta di regola condanne alle spese di giudizio in favore delle parti controricorrenti; la determinazione degli importi segue le liquidazioni indicate nella motivazione/dispositivo.
- In fase di impugnazione è essenziale curare tempestivamente le questioni di diritto che si intendono contestare: questioni non sollevate nei gradi precedenti o rese oggetto di giudicato interno sono difficilmente riapribili in cassazione.
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