Sentenza n. 12085/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 8, 25 e 32; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 8, 25 e 32, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei. per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026 con cui l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 03.04.2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15.04.2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta, mancato superamento della prova, graduatorie del concorso e atti conseguenti, con contestazione dei quesiti nn. 8, 25 e 32
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, avendo conseguito 19/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha impugnato gli esiti della prova scritta e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e gli atti di assegnazione, chiedendo la rettifica in aumento del punteggio, l'inclusione tra gli idonei e il risarcimento in forma specifica. Ha contestato il quesito n. 8, relativo al conteggio delle pagine comprese tra determinati volumi di un'enciclopedia, ritenendolo ambiguo; il quesito n. 25, di natura logico-linguistica, sostenendo la correttezza anche della risposta da lei indicata; e il quesito n. 32, volto a individuare l'alternativa da scartare, sostenendo che la soluzione da lei scelta fosse plausibile e che il quesito consentisse interpretazioni soggettive. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto e hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica. I motivi aggiunti hanno censurato la graduatoria per illegittimità derivata e per l'omessa valutazione di un titolo di riserva.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che l'amministrazione sia il soggetto con cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia estranea alla procedura. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, poiché non aveva svolto alcun ruolo nel procedimento e la Commissione Ripam è soggetto autonomo e indipendente. Nel merito, ha ritenuto che la formulazione e la valutazione dei quesiti concorsuali rientrino in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova. Ha tuttavia ribadito che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui, poiché l'amministrazione non può costringere i candidati a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile. Applicando tali criteri, ha ritenuto legittima la risposta al quesito n. 8, pari a 1.800 pagine, considerando l'orientamento dei volumi nella libreria; ha ritenuto univocamente corretta la risposta al quesito n. 25, in quanto implicata bilateralmente dalla proposizione principale; e ha ritenuto corretta la risposta al quesito n. 32, poiché la globalizzazione è un fenomeno politico-economico, mentre socialismo e ambientalismo sono ideologie o movimenti di pensiero. Ha quindi respinto il ricorso e i motivi aggiunti, rigettando le domande di rettifica del punteggio, inclusione in graduatoria e risarcimento in forma specifica. Ha condannato la ricorrente al pagamento, in solido in favore delle amministrazioni resistenti, di 1.000 euro per compensi, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati il decorso del termine minimo, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio quando sussistono le condizioni processuali previste dalla disposizione.
art. 30 c.p.a.
condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica
La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta come conseguenza della dedotta illegittimità degli esiti concorsuali, ma è stata respinta per l'infondatezza delle censure.
artt. 74 e 88 c.p.a.
precedente conformi ex artt. 74 e 88 c.p.a.
Il TAR ha richiamato precedenti conformi della Sezione a sostegno della legittimità dei quesiti contestati e della motivazione della decisione.
Massime di principio
- La formulazione e la valutazione dei quesiti di una procedura concorsuale rientrano in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova della censura.
- Nei concorsi con risposte multiple, l'amministrazione deve formulare quesiti chiari, completi e non ambigui: non è legittimo imporre ai candidati la scelta della risposta meno errata o soltanto approssimativamente accettabile.
- La discrezionalità tecnica della commissione concorsuale è sindacabile quando la formulazione del quesito violi la cosiddetta riserva di scienza, ossia quando non consenta di individuare una soluzione corretta secondo criteri oggettivi e verificabili.
- L'amministrazione competente all'instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori di un concorso ha legittimazione passiva nel giudizio relativo agli esiti della procedura, anche se non abbia materialmente svolto tutte le attività organizzative o valutative della selezione.
- Un'amministrazione priva di qualsiasi ruolo nel procedimento concorsuale e non coinvolta nella composizione dell'organismo autonomo che lo gestisce non è legittimata passivamente rispetto all'impugnazione degli esiti della procedura.
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