Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 73 del 07-07-2026

Con la presente circolare si illustra lo schema di convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni per la riscossione delle quote associative sindacali da trattenere sui compensi spettanti ai predetti medici e si forniscono le relative istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra lo schema di convenzione tra INPS e le Organizzazioni sindacali dei medici convenzionati esterni per la riscossione, mediante trattenuta sui compensi, delle quote associative degli iscritti. Sono disciplinate le modalità di rilascio, decorrenza e revoca della delega, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i corrispettivi dovuti all’INPS, la trasmissione dei dati alle organizzazioni, nonché le clausole di salvaguardia, recesso, risoluzione, sospensione e le istruzioni contabili con i relativi conti dedicati.

Convenzione INPS-sindacati per la riscossione delle quote associative sui compensi dei medici convenzionati esterni

Convenzione INPS per la riscossione delle quote associative dei medici convenzionati esterni

La circolare descrive lo schema di convenzione stipulato tra INPS e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni per la trattenuta e il riversamento delle quote associative sui compensi spettanti ai medici. Il documento disciplina in modo organico modalità di riscossione, delega e revoca, importi, flussi finanziari, trasmissione dati, tutele per l’Istituto, ipotesi di recesso o risoluzione e relativi profili contabili.

Premessa e ambito di applicazione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dell’11 marzo 2026 è stato adottato lo schema di convenzione tra INPS e le organizzazioni sindacali dei medici convenzionati esterni incaricati delle attività di invalidità civile e delle altre attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell’INPS. La convenzione risulta stipulata con FIMMG e con ANMI-FEMEPA e mantiene validità fino alla scadenza dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022.

Modalità di riscossione del contributo associativo

L’INPS si obbliga a svolgere, per conto delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo dovuto dagli iscritti titolari del rapporto convenzionato con l’Istituto. La trattenuta avviene di regola con cadenza mensile, al momento del pagamento del compenso al medico convenzionato esterno, e richiede il rilascio di una formale delega. A ciascuna organizzazione viene attribuito un codice identificativo specifico per gestire la trattenuta.

Delega alla riscossione: forma, trasmissione e conservazione

La delega deve essere sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa e redatta sul modulo predisposto dall’organizzazione sindacale, integrato dall’Allegato A contenente informativa e autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e della normativa europea richiamata. Se la firma è autografa, la delega va scannerizzata in formato PDF non modificabile e corredata da copia di un documento di identità valido del delegante.

La trasmissione può avvenire:

  • telematicamente, da parte del medico convenzionato esterno o, per suo conto, dall’organizzazione sindacale, tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente;
  • in alternativa, mediante consegna diretta alla struttura territoriale INPS di riferimento.

La struttura territoriale che acquisisce la delega deve conservarne l’originale o la copia con documento allegato, in formato cartaceo o equivalente, secondo le regole di conservazione sostitutiva e per i tempi previsti dal Massimario di Conservazione e Scarto. La conservazione deve garantire identificabilità del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

La delega produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all’INPS e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca.

Revoca della delega

Il medico convenzionato esterno può revocare in ogni momento la delega alla riscossione del contributo sindacale. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all’INPS. L’Istituto deve elaborare la richiesta nel più breve tempo possibile e comunicarla all’organizzazione sindacale competente. La circolare ribadisce inoltre che il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, con conseguente obbligo di indirizzare a quest’ultima ogni comunicazione relativa a tale rapporto.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è indicato nell’atto di delega come quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere in 12 mensilità. Le organizzazioni sindacali devono comunicare alla Direzione generale INPS - Direzione centrale Risorse umane l’importo da applicare e le eventuali successive variazioni.

Rapporti finanziari, spese e corrispettivi

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e organizzazione sindacale.

Le organizzazioni firmatarie devono corrispondere all’INPS:

  • 1,80 euro per l’acquisizione di ciascuna delega;
  • 1,50 euro per l’acquisizione di ciascuna revoca;
  • 32,94 euro per l’acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati dell’organizzazione.

Resta inoltre a carico delle organizzazioni ogni altro onere inerente alla convenzione.

Fornitura dei dati alle organizzazioni sindacali

L’INPS fornisce alle organizzazioni sindacali, con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi alla gestione delle deleghe presenti negli archivi dell’Istituto. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Istituto trasmette telematicamente alle Segreterie Nazionali, in riferimento ai dati rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, la consistenza associativa, l’elenco dei medici per i quali è stata effettuata la ritenuta e l’importo totale trattenuto e riversato.

La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo intercorrente tra associato e organizzazione sindacale. Le organizzazioni esonerano quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, le organizzazioni eventualmente soccombenti sono tenute a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di inadempimenti delle organizzazioni sindacali o di contestazioni relative a denominazione, acronimo o logo, al legittimo esercizio dei poteri statutari o alla titolarità delle deleghe. Il recesso è possibile anche se intervengono nuove disposizioni normative, regolamentari o convenzionali che rendano opportuno o necessario un nuovo testo, oppure se il servizio diviene eccessivamente oneroso per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’art. 1467 c.c.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve motivare la propria decisione. L’organizzazione dispone di 30 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente documentate; nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso oppure il mancato esercizio del recesso, motivando l’eventuale rigetto delle osservazioni.

La risoluzione unilaterale di diritto ex art. 1456 c.c. è prevista, tra l’altro, nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti di legge per la stipula;
  • perdita dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4, dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022;
  • mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti convenzionali o di quelli attestati con dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato B;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche;
  • misure inibitorie giudiziarie o amministrative che possano compromettere il servizio;
  • uso per fini diversi o fuorvianti di quanto previsto dalla convenzione;
  • violazione della buona fede e abuso dei diritti o delle facoltà conferite;
  • misure cautelari personali nei confronti di soggetti che ricoprano cariche sociali, per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni;
  • violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 11 della convenzione;
  • perdita della capacità generale di stipulare con la pubblica amministrazione o di altre incapacità a contrarre previste dalla normativa.

Al verificarsi di una causa di risoluzione, l’INPS comunica via PEC la volontà di avvalersene. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, compatibilmente con i tempi tecnici procedurali.

È inoltre riconosciuta all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione quando il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni del presente paragrafo devono essere effettuate via PEC.

Istruzioni contabili

Ai fini contabili, l’Istituto istituisce nuovi conti di debito per registrare le ritenute sulle somme spettanti ai medici convenzionati esterni e il successivo riversamento alle organizzazioni sindacali, con contestuale rilevazione del debito verso ciascuna organizzazione. Per le organizzazioni firmatarie regolarmente accreditate sono previsti i seguenti conti:

  • GPA10401 per FIMMG, codice identificativo trattenuta 5801;
  • GPA10402 per ANMI-FEMEPA, codice identificativo trattenuta 5800.

Tali conti sono raccordati al nodo patrimoniale PNE112018 - Debito verso le Organizzazioni Sindacali per il riversamento delle quote associative. La struttura territoriale INPS che gestisce la liquidazione dei compensi movimenta i conti al momento del pagamento e dispone il riversamento netto delle somme alle organizzazioni, dedotti gli oneri per la refusione delle spese del servizio, imputati al conto GPA24228. Al medesimo conto sono imputate anche le somme versate dalle organizzazioni su richiesta dell’Istituto per il medesimo titolo di refusione e nei casi di incapienza verificatasi in sede di trattenuta diretta. Nell’Allegato n. 4 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Schema di convenzione e ambito soggettivo

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dell’11 marzo 2026 è stato adottato lo schema di convenzione tra INPS e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati delle attività di invalidità civile e delle altre attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale. La convenzione è stata stipulata con FIMMG e con ANMI-FEMEPA e ha validità fino al termine di vigenza dell’Accordo Collettivo Nazionale dell’11 ottobre 2022.

Modalità di riscossione del contributo sindacale

L’INPS si impegna a riscuotere, in nome e per conto delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, il contributo associativo dovuto dagli associati titolari del rapporto convenzionato con l’Istituto. La riscossione avviene di norma mensilmente mediante trattenuta sul compenso spettante al medico convenzionato esterno, previo rilascio di una delega formale. A ciascuna organizzazione l’Istituto assegna uno specifico codice identificativo.

Delega alla riscossione: rilascio, trasmissione e decorrenza

La trattenuta è autorizzata da delega sottoscritta dall’associato con firma digitale o autografa. La delega deve essere redatta sul modulo dell’organizzazione sindacale integrato dall’Allegato A, che contiene l’informativa e le autorizzazioni privacy previste dal d.lgs. n. 196/2003 e dal GDPR. La delega può essere trasmessa telematicamente dal medico o, per suo conto, dall’organizzazione sindacale via PEC alla struttura territoriale INPS competente, oppure consegnata personalmente alla struttura territoriale di riferimento. In caso di firma autografa, la delega deve essere scansionata in PDF non modificabile e accompagnata da copia del documento d’identità valido. La struttura INPS che acquisisce la delega deve conservarne l’originale o la copia con documento, in formato cartaceo o equivalente, secondo le regole di conservazione sostitutiva e i termini del Massimario di Conservazione e Scarto, garantendo identificazione del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. La delega produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all’INPS e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca.

Revoca della delega

Il medico convenzionato esterno può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione all’INPS. L’Istituto deve elaborare la richiesta nel più breve tempo possibile e comunicarla all’organizzazione sindacale competente. Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, quindi ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.

Misura del contributo e comunicazioni all’INPS

L’importo del contributo sindacale indicato nella delega è una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, ripartita su 12 mensilità. Le organizzazioni sindacali devono comunicare alla Direzione generale INPS - Direzione centrale Risorse umane la misura del contributo da applicare e le eventuali successive variazioni.

Rapporti finanziari, spese e corrispettivi

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 dello schema di convenzione, con adempimenti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. Per il servizio di riscossione, le organizzazioni firmatarie devono corrispondere all’INPS 1,80 euro per ogni delega acquisita, 1,50 euro per ogni revoca acquisita e 32,94 euro per l’acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati dell’organizzazione. Restano a carico delle organizzazioni anche ogni altro onere inerente alla convenzione.

Fornitura dei dati alle organizzazioni sindacali

L’INPS fornisce alle organizzazioni sindacali, almeno trimestralmente, tutti i dati relativi alla gestione delle deleghe presenti nei propri archivi. Entro febbraio di ogni anno l’Istituto trasmette telematicamente alle Segreterie Nazionali, con riferimento ai dati rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, la consistenza associativa, l’elenco dei medici per i quali è stata effettuata la ritenuta e l’importo totale trattenuto e riversato. L’accesso e il prelievo dei dati avvengono nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. Le organizzazioni esonerano l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, le organizzazioni soccombenti devono rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali o di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o sulla titolarità delle deleghe, nonché in presenza di nuove disposizioni che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale o quando il servizio diventi eccessivamente oneroso per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’art. 1467 c.c. Prima del recesso, l’Istituto deve motivare la decisione e concedere 30 giorni per osservazioni scritte dell’organizzazione; entro i 30 giorni successivi comunica l’eventuale recesso o il mancato recesso. È prevista anche la risoluzione unilaterale di diritto ex art. 1456 c.c. per una serie di cause, tra cui perdita dei requisiti di legge o convenzionali, pregiudizi o conflitti di interesse, misure inibitorie, uso distorto delle previsioni convenzionali, violazioni della buona fede, misure cautelari personali, violazioni in materia di protezione dei dati e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La cessazione del servizio ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione in caso di indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili e conti dedicati

Per la rilevazione delle trattenute e dei riversamenti vengono istituiti nuovi conti di debito e un nuovo nodo patrimoniale per il debito verso le organizzazioni sindacali per il riversamento delle quote associative. Per le organizzazioni firmatarie già accreditate sono previsti i conti GPA10401 per FIMMG con codice identificativo trattenuta 5801 e GPA10402 per ANMI-FEMEPA con codice identificativo trattenuta 5800, raccordati al nodo patrimoniale PNE112018. La struttura territoriale INPS che gestisce l’elaborazione dei compensi provvede, al momento della liquidazione, a movimentare i conti per il riversamento alle organizzazioni. Il riversamento avviene al netto degli oneri per la refusione delle spese del servizio, imputati al conto GPA24228, sul quale sono versate anche le somme richieste dall’Istituto per il medesimo titolo nei casi di incapienza in sede di trattenuta diretta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.