Circolare numero 72 del 03-07-2026
Con la presente circolare si illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, e si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo incentivo previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 62/2026 per favorire l’occupazione giovanile stabile: un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, fino a 500 euro mensili per lavoratore e per un massimo di 24 mesi, in caso di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Il beneficio riguarda i lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato e si applica solo alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a 12 mesi. Sono disciplinati requisiti soggettivi e oggettivi, condizioni ostative, incremento occupazionale netto, compatibilità con gli aiuti di Stato, cumulabilità con altri incentivi e procedura telematica di domanda all’INPS.
Esonero contributivo 100% per la stabilizzazione di giovani under 35 con trasformazione da tempo determinato a indeterminato (1 agosto-31 dicembre 2026)
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei giovani under 35
La circolare illustra l’esonero contributivo introdotto dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, finalizzato a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro giovanili. La misura prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 500 euro mensili per lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Ambito soggettivo
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura imprenditoriale, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È espressamente esclusa la pubblica amministrazione, da individuarsi secondo la nozione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Lavoratori interessati
L’esonero spetta per le trasformazioni di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato che riguardino lavoratori che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età, da intendersi come età pari o inferiore a 34 anni e 364 giorni, e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura riguarda i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, ed esclude il personale dirigente.
Rapporti incentivabili e periodo di applicazione
L’esonero si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, purché riguardino rapporti a termine instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a 12 mesi. Le trasformazioni devono avvenire senza soluzione di continuità.
Non sono incentivabili:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni di rapporti a termine instaurati dal 1° maggio 2026 in poi.
La circolare precisa inoltre che l’esonero si applica anche ai contratti part-time, con riproporzionamento dei massimali, nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione di lavoro. Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
In ragione della finalità della norma, non rientra tra le tipologie agevolate la trasformazione del contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Misura dell’esonero e contribuzione esclusa
Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i rapporti trasformati o cessati nel corso del mese, il tetto di 500 euro mensili va riproporzionato in base a 16,12 euro al giorno. Nei rapporti part-time il massimale va ridotto proporzionalmente.
La circolare elenca espressamente le contribuzioni non agevolabili, tra cui:
- premi e contributi INAIL;
- contributo al Fondo TFR di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006;
- contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai fondi territoriali di Trento e Bolzano;
- contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contributi di solidarietà su previdenza complementare e assistenza sanitaria;
- contributi di solidarietà per lavoratori dello spettacolo e per sportivi.
Il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% a carico del datore di lavoro rientra invece nell’esonero; di conseguenza, il datore non deve operare l’abbattimento della quota annua di TFR, o deve effettuarlo solo per la parte di contributo non esonerata. Se si applicano le misure compensative relative al TFR, l’esonero si calcola al netto delle riduzioni derivanti da tali misure.
Limiti di spesa e monitoraggio
Il beneficio è riconosciuto nei limiti di spesa indicati dalla norma:
- 18,2 milioni di euro per il 2026;
- 87,5 milioni di euro per il 2027;
- 69,3 milioni di euro per il 2028.
L’INPS provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse e, se emerge il raggiungimento del limite, anche in prospettiva, non accoglie ulteriori comunicazioni e informa i Ministeri competenti.
Condizioni generali di spettanza
Il diritto all’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 e delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
La circolare richiama anche il comma 1175-bis, in base al quale la regolarizzazione successiva può preservare il diritto ai benefici entro i limiti previsti dalla legge.
Cause ostative e specificità della stabilizzazione
Tra le cause ostative generali richiamate dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 figurano, tra l’altro:
- violazione del diritto di precedenza;
- presenza di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo specifiche eccezioni;
- licenziamenti nei sei mesi precedenti da parte di datori con assetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento/controllo;
- tardivo invio delle comunicazioni obbligatorie, con perdita della quota di incentivo riferita al periodo antecedente la comunicazione.
La circolare precisa tuttavia che, essendo la misura finalizzata alla sola stabilizzazione dei rapporti a termine, la previsione generale che esclude gli incentivi in caso di attuazione di un obbligo preesistente non opera per questa agevolazione: l’esonero spetta anche se la trasformazione costituisce attuazione di un obbligo di legge o di contratto collettivo.
Condizioni specifiche previste dal decreto
Per il legittimo riconoscimento del beneficio occorre che:
- il rapporto a termine da trasformare abbia durata complessiva non superiore a 12 mesi al momento della trasformazione;
- la trasformazione avvenga senza soluzione di continuità per rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026;
- il lavoratore non abbia compiuto 35 anni alla data della trasformazione;
- il lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeterminato, con l’eccezione di apprendistato e lavoro intermittente a tempo indeterminato, che non ostano;
- non vi siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva;
- nei sei mesi successivi non intervenga il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva;
- la trasformazione determini un incremento occupazionale netto;
- venga applicato ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi, secondo i criteri indicati dall’art. 7 del decreto-legge n. 62/2026.
La circolare precisa che il pregresso rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione è ostativo. Non è invece ostativo il fatto che un precedente rapporto a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni, poiché il rapporto va considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.
Incremento occupazionale netto
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il calcolo avviene in Unità di Lavoro Annue (ULA), secondo il criterio del diritto comunitario.
Il requisito è considerato soddisfatto anche se l’incremento non si realizza per vacanze dovute a:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
È invece richiesto il rispetto dell’incremento nel caso di vacanze generate da licenziamenti per riduzione di personale.
Il requisito deve essere verificato mese per mese e mantenuto per tutta la durata di fruizione del beneficio. Se viene meno, l’agevolazione non spetta per il mese di riferimento; un eventuale ripristino consente la fruizione solo dal mese di ripristino e fino alla scadenza originaria, senza recupero dei mesi persi.
Per le trasformazioni a scopo di somministrazione, il requisito deve essere verificato in capo all’impresa utilizzatrice. Nel computo della forza lavoro si considerano le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo il lavoro occasionale. Il lavoratore assunto in sostituzione di un assente non va computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Per i rapporti part-time il calcolo è ponderato in relazione al rapporto tra ore pattuite e orario normale dei lavoratori a tempo pieno.
Aiuti di Stato
La circolare afferma che la misura, per le sue caratteristiche, non è idonea a integrare un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. Essa è rivolta in modo generalizzato alla platea dei datori di lavoro privati operanti in tutti i settori economici e sul territorio nazionale, senza favorire specifiche imprese, settori o aree geografiche.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In particolare, non è cumulabile con:
- Decontribuzione Sud;
- incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
- riduzione contributiva per datori di lavoro agricoli in territori montani o zone svantaggiate;
- riduzioni contributive del settore edile;
- contributi speciali per lavoratori occupati in Paesi extra UE non convenzionati.
È invece compatibile, senza riduzione, con:
- la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025;
- l’esonero dell’1% per i datori in possesso della certificazione della parità di genere, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta;
- le riduzioni della contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri.
Procedura di domanda e controlli INPS
Il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda telematica esclusivamente tramite il Portale delle Agevolazioni, nell’area dedicata all’"Incentivo alla stabilizzazione". La domanda può riguardare sia trasformazioni già effettuate dal 1° agosto 2026 sia trasformazioni non ancora avvenute.
Nel modulo devono essere indicati:
- i dati identificativi dell’impresa;
- i dati del lavoratore;
- la data del contratto a termine da trasformare;
- la tipologia di contratto e l’eventuale percentuale di part-time;
- la retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, e l’aliquota contributiva datoriale;
- la dichiarazione di non cumulo con altri esoneri o riduzioni;
- la dichiarazione sul rispetto del trattamento economico previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 62/2026.
Se la trasformazione è già avvenuta, l’INPS restituisce l’esito direttamente nel modulo. Se la trasformazione non è ancora avvenuta, l’INPS accantona le risorse e invia una comunicazione via PEC o e-mail, oltre alla notifica nell’area MyINPS, richiedendo di effettuare la trasformazione e di inviare la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.
L’INPS verifica quotidianamente la presenza della comunicazione Unilav/Unisomm; il mancato rispetto del termine perentorio comporta la perdita degli importi accantonati, con possibilità di presentare una nuova istanza. L’ente effettua inoltre controlli successivi mediante le proprie banche dati e, ove disponibili, quelle del Ministero del Lavoro, dell’INL e del CNEL.
Per i rapporti part-time, eventuali aumenti dell’orario non possono far superare il massimale già autorizzato, mentre le riduzioni di orario impongono al datore di lavoro di riparametrare l’esonero spettante.
Punti principali
Finalità e misura dell’incentivo
La circolare chiarisce che l’esonero contributivo mira a rafforzare la stabilizzazione dell’occupazione giovanile. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, per massimo 24 mesi e fino a 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Soggetti beneficiari e lavoratori interessati
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, mentre è esclusa la pubblica amministrazione. L’incentivo spetta per lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, esclusi i dirigenti, che abbiano meno di 35 anni alla data della trasformazione e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativa.
Rapporti incentivabili e limiti temporali
L’esonero riguarda esclusivamente le trasformazioni di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. I rapporti a termine devono essere stati instaurati senza soluzione di continuità entro il 30 aprile 2026 e avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi. Sono escluse le nuove assunzioni a termine e le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Condizioni specifiche e cause di esclusione
Il beneficio richiede, tra l’altro, che il lavoratore non abbia mai avuto un rapporto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni: l’apprendistato e il lavoro intermittente a tempo indeterminato non ostano, mentre è ostativo il pregresso rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Sono inoltre previsti divieti in caso di licenziamenti individuali o collettivi nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva e, nei sei mesi successivi, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di un collega con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.
Incremento occupazionale netto e calcolo della forza lavoro
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato in ULA. Il requisito va verificato mese per mese e per l’intera organizzazione del datore di lavoro, includendo anche società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e secondo la nozione di impresa unica. Sono escluse dal computo le diminuzioni intervenute in società collegate/controllate, mentre possono rilevare gli aumenti registrati in tali società.
Importo, limiti di spesa e contributi esclusi
L’esonero opera sulla contribuzione effettivamente dovuta e si riproporziona in caso di part-time o di mese non intero. Restano fuori dall’agevolazione INAIL, contributi ai fondi di solidarietà, contributi destinati al finanziamento della formazione continua e contributi di solidarietà non previdenziali. Il beneficio è soggetto ai limiti di spesa di 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028.
Cumulo con altri incentivi e compatibilità UE
La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, incluse la Decontribuzione Sud, le agevolazioni per l’assunzione di disabili e le riduzioni contributive per aree montane, zone svantaggiate ed edilizia. È invece compatibile con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni e con l’esonero per i datori in possesso della certificazione di parità di genere, nonché con le riduzioni della contribuzione a carico del lavoratore. La circolare esclude che la misura integri aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.
Procedura INPS e adempimenti dei datori di lavoro
Il datore deve presentare domanda telematica all’INPS tramite il Portale delle Agevolazioni, indicando i dati dell’impresa, del lavoratore, del contratto e la dichiarazione di non cumulo con altri benefici e di rispetto del trattamento economico previsto. Per le trasformazioni già effettuate l’INPS comunica l’esito direttamente; per quelle non ancora avvenute accantona le risorse e richiede la trasformazione e l’invio della comunicazione obbligatoria entro 10 giorni. Il mancato rispetto dei termini comporta la perdita delle risorse accantonate, ferma restando la possibilità di nuova istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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