Circolare numero 71 del 03-07-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Confederazione Delle Aziende (CONFAZIENDE P.M.I.) dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 aprile 2026 tra INPS e la Confederazione Delle Aziende (CONFAZIENDE P.M.I.) per la riscossione, insieme ai contributi previdenziali obbligatori, dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. Vengono indicati durata della convenzione, modalità di riscossione, misura e riversamento delle quote, flussi informativi messi a disposizione dell’associazione, corrispettivi dovuti all’Istituto, clausole di salvaguardia e ipotesi di recesso, risoluzione o sospensione. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per l’esposizione nel flusso Uniemens del nuovo codice causale W489 e le istruzioni contabili collegate.
Convenzione INPS-CONFAZIENDE P.M.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-CONFAZIENDE P.M.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 10 aprile 2026 tra INPS e la Confederazione Delle Aziende (CONFAZIENDE P.M.I.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. Il documento riepiloga durata, modalità di riscossione, flussi informativi, oneri economici, clausole di tutela per l’Istituto, ipotesi di cessazione del rapporto convenzionale e relative istruzioni operative e contabili.
Premessa e durata della convenzione
La convenzione è stata adottata sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 18 dicembre 2024. Ha validità fino al 31 dicembre 2026. Ciascuna parte può recedere mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra a mezzo PEC.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione sindacale avviene da parte dell’INPS a favore dell’Associazione, purché le imprese siano in regola con gli obblighi contributivi. La riscossione si svolge unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, secondo il D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni, con le medesime modalità e periodicità.
La circostanza che il contributo sia riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori non ne muta la natura volontaria. L’INPS è quindi esonerato da responsabilità se i soggetti tenuti non versano il contributo ed è altresì escluso qualunque obbligo di accertamento o di riscossione coattiva da parte dell’Istituto.
Misura del contributo e condizioni per il riversamento
La misura del contributo è stabilita dall’Associazione sindacale, che deve curare l’informazione ai soggetti obbligati e ogni controllo sul rispetto dei versamenti.
L’INPS riversa all’Associazione le quote del contributo soltanto se gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, nel quale il contributo è dichiarato, risultano integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione dei flussi UniEmens con i flussi F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla scadenza ordinaria legale del pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Se i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori intervengono dopo tale termine, l’Istituto non procede al riversamento delle relative quote; tali somme restano disponibili per eventuali compensazioni oppure sono restituite mediante apposita procedura di rimborso.
Quando l’azienda adempie solo parzialmente agli obblighi contributivi UniEmens entro il termine indicato, il versamento è imputato prioritariamente ai contributi previdenziali obbligatori e agli eventuali oneri accessori; solo l’eventuale residuo viene riversato all’Associazione. L’Istituto si riserva inoltre di verificare gli elementi informativi contenuti nel flusso UniEmens e nel flusso F24.
Fornitura dei dati all’Associazione
Nell’applicazione "Gestione e Ricerca Quote Associative", disponibile tra i "Servizi per le aziende e consulenti" dei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Associazione i dati delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato. Su richiesta dell’Associazione, sono resi disponibili anche i dati "Dichiarato" e/o "Insoluto".
Per accedere al servizio online, l’Associazione deve trasmettere all’Istituto i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti autorizzati all’utilizzo dell’applicazione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e corrispettivi
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale l’Associazione corrisponde all’INPS:
- euro 5.300,00 una tantum, a copertura degli oneri di attivazione della convenzione, da versare prima della stipula;
- euro 1.400,00 annui, per i costi fissi;
- euro 0,24 per ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ciascuna azienda.
Il pagamento dell’importo una tantum è condizione per la sottoscrizione della convenzione. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutti gli ulteriori oneri inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e manleva
L’INPS è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione sindacale e alle vicende connesse. L’Associazione esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, è esclusa ogni responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione o di strutture a essa associate, anche se relativo a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, da quantificare secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi posti a carico dell’Associazione, contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, questioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sopravvenienze normative o regolamentari non compatibili con l’articolo 12 della convenzione, eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’art. 1467 c.c., nonché mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.
Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’Associazione la decisione di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Entro i 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso oppure la decisione di non procedere, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni.
L’INPS può inoltre risolvere unilateralmente di diritto la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi indicati nel testo, tra cui:
- perdita dei requisiti previsti per la stipula;
- perdita di uno o più requisiti richiesti dalla convenzione o attestati con dichiarazione sostitutiva;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche;
- misure inibitorie nei confronti dell’Associazione o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto dalla convenzione;
- violazione della buona fede, con particolare riferimento all’abuso dei diritti o delle facoltà conferite;
- misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo statuto, per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui all’articolo 10 della convenzione.
Al verificarsi di una causa di risoluzione, l’INPS comunica all’Associazione la volontà di avvalersi della risoluzione tramite PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. È prevista anche la possibilità di sospendere l’efficacia della convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini dell’autorità giudiziaria per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni relative a recesso, risoluzione e sospensione devono avvenire via PEC.
Istruzioni operative: codice W489 e flusso UniEmens
Per le imprese aderenti a CONFAZIENDE P.M.I. è istituito il codice di nuova istituzione "W489". Nel flusso UniEmens le imprese devono validare il nuovo codice causale "W489", con significato di "Ass. Contr. Confederazione delle Aziende (CONFAZIENDE P.M.I.)", e il relativo importo.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’UniEmens, previa verifica della regolarità contributiva tramite "Durc on-line", la procedura trasmette il flusso dei dati delle riscossioni alla procedura "gestione sindacale" per il successivo riversamento.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse tramite UniEmens resta disponibile sul sito intranet nella procedura "Gestione contributiva", raggiungibile da "Soggetto contribuente" alla voce "Contabilità" > "quote associative".
Istruzioni contabili
I contributi di assistenza contrattuale evidenziati dai datori di lavoro con il codice W489 sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA29420 di nuova istituzione.
Il riversamento alla Confederazione avviene tramite la procedura centralizzata dedicata alla gestione dei sindacati. La procedura "Gestione sindacati" acquisisce il flusso telematico per la rilevazione centralizzata, sulla sede 0001 (Direzione Generale), dell’assunzione dell’onere e del relativo debito, necessari all’emissione del mandato centralizzato.
Prima del riversamento, la procedura automatizzata rileva il debito verso CONFAZIENDE P.M.I. con la scrittura in partita doppia:
- GPA39420 a GPA18420
per un importo pari a quello evidenziato in avere del conto GPA29420.
Per garantire in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA29420 e GPA39420, tali conti devono essere movimentati esclusivamente tramite procedura automatizzata. Nei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi UniEmens di dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura deve essere effettuata in conto esercizio precedente.
Al momento del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi sono trattenute le somme spettanti all’Istituto a titolo di rimborso spese per il servizio, con contestuale emissione della fattura elettronica. I rimborsi sono imputati in avere del conto GPA24228; le somme per l’eventuale imposta di bollo sono imputate in avere del conto GPA25228. La circolare richiama infine la variazione al piano dei conti allegata.
Punti principali
Convenzione e durata
Il 10 aprile 2026 è stata sottoscritta la convenzione con CONFAZIENDE P.M.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è prevista la possibilità per ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta via PEC.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione avviene contestualmente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo; l’INPS è esonerato da responsabilità, non effettua accertamenti sul rispetto degli obblighi dell’associazione e non ha obbligo di esazione coattiva.
Misura del contributo e riversamento
La misura del contributo è stabilita dall’Associazione sindacale, che cura l’informazione ai soggetti tenuti e i controlli sui versamenti. L’INPS riversa le quote solo se gli obblighi contributivi UniEmens risultano integralmente assolti entro l’inizio del processo di riconciliazione con i flussi F24, di norma il settimo giorno successivo alla scadenza ordinaria. Se il pagamento eccede la misura dovuta ma è successivo al termine, le somme non sono riversate e restano disponibili per compensazione o rimborso. In caso di versamento parziale, l’importo è imputato prima ai contributi obbligatori e agli oneri accessori, e solo l’eventuale residuo viene riversato all’associazione.
Fornitura dati all’Associazione
Attraverso l’applicazione "Gestione e Ricerca Quote Associative" nei servizi online, l’INPS mette a disposizione i dati delle aziende che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo versato; su richiesta, anche i dati "Dichiarato" e/o "Insoluto". Per l’accesso, l’associazione deve trasmettere i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Aspetti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento e le spese sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e associazione. L’associazione deve corrispondere: 5.300 euro una tantum prima della stipula; 1.400 euro annui per i costi fissi; 0,24 euro per ciascun versamento mensile di contributo effettuato da ogni azienda. Restano a carico dell’associazione anche gli altri oneri connessi alla convenzione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è estraneo al rapporto associativo tra aziende e associazione e viene manlevato da ogni responsabilità, anche verso terzi, inclusi i casi di eventuale restituzione delle somme versate e i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di violazioni convenzionali, contestazioni su denominazione/acronimo/logo, problematiche statutarie, sopravvenienze normative incompatibili, eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili, oppure mancato pagamento del saldo del costo fisso annuo. È previsto un contraddittorio con osservazioni dell’associazione entro 30 giorni dalla comunicazione. La risoluzione unilaterale di diritto è possibile per una serie di cause, tra cui perdita dei requisiti, pregiudizi o conflitti di interesse, misure inibitorie, uso fuorviante della convenzione, violazione della buona fede, misure cautelari personali e inosservanza delle regole sulla protezione dei dati personali. L’efficacia può essere sospesa in caso di indagini penali per reati patrimoniali; tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Istruzioni operative e codice W489
Per le imprese aderenti a CONFAZIENDE P.M.I. viene istituito il codice causale W489 da esporre nel flusso UniEmens nell’elemento previsto per la causale e il relativo importo. Entro la fine del mese successivo alla ripartizione contabile dell’UniEmens, e dopo verifica della regolarità contributiva tramite Durc on-line, il flusso delle riscossioni è trasmesso alla procedura di gestione sindacale per il successivo riversamento. La reportistica è disponibile nella procedura "Gestione contributiva" del sito intranet, sezione "Contabilità" > "quote associative".
Istruzioni contabili
I contributi evidenziati con il codice W489 sono imputati al conto GPA29420 di nuova istituzione. La procedura "Gestione sindacati" rileva centralmente il debito verso CONFAZIENDE P.M.I. con scrittura GPA39420 a GPA18420 per importo pari a quello in avere del conto GPA29420, utilizzando solo procedure automatizzate per garantire la concordanza dei saldi. Per i riversamenti relativi a dicembre e al periodo suppletivo, la scrittura va effettuata in conto esercizio precedente. All’atto del riversamento sono trattenuti i rimborsi spese dell’Istituto, con fatturazione elettronica: i rimborsi vanno in avere del conto GPA24228 e l’eventuale imposta di bollo in avere del conto GPA25228.
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