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Circolare

Circolare INAIL n. 76 del 18 dicembre 1985

Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell Uruguay del 7 novembre 1979.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Uruguay, ratificata con legge n. 669/1981 ed efficace dal 1° giugno 1985. Segnala però una situazione atipica per la materia infortunistica: le norme specifiche su infortuni sul lavoro e malattie professionali restano sospese ex articolo 37 finché l’Uruguay non adeguerà la propria legislazione e il sistema di gestione. Nel frattempo trovano applicazione le norme generali della Convenzione, con particolare riguardo a parità di trattamento, distacco, trasferibilità delle prestazioni e coordinamento amministrativo. La circolare richiama inoltre le modalità operative in assenza di un organismo di collegamento in Uruguay, indicando il ricorso ai Consolati italiani per eventuali visite medico-legali.

Convenzione di sicurezza sociale Italia-Uruguay del 7 novembre 1979

Convenzione di sicurezza sociale Italia-Uruguay

La circolare dell’INAIL dà conto della ratifica e dell’entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmata il 7 novembre 1979 e ratificata con legge 15 ottobre 1981, n. 669. L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 1985, ma presenta una peculiarità importante per il settore infortunistico, poiché le norme speciali su infortuni sul lavoro e malattie professionali restano sospese fino all’adeguamento della legislazione uruguaiana.

Inquadramento generale e ambito di applicazione

La Convenzione si applica ai lavoratori soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Definisce inoltre i concetti di legislazione, autorità competenti, istituzioni competenti, organismi di collegamento, periodi di assicurazione, prestazioni, familiari e luogo di residenza. Sul piano oggettivo, per l’Italia copre invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternità, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari e regimi speciali; per l’Uruguay riguarda i regimi di sicurezza sociale gestiti da organismi statali, parastatali e privati nei settori indicati dal testo convenzionale.

Regole generali di coordinamento

La regola base è quella della soggezione alla legislazione dello Stato in cui il lavoratore svolge l’attività. Sono previste deroghe per il distacco temporaneo da un’impresa con sede nell’altro Stato, fino a 24 mesi prorogabili per altri 24 mesi con consenso dell’autorità competente, nonché per personale di volo, equipaggi navali e impiegati pubblici o assimilati. La Convenzione disciplina anche i casi di impiegati governativi, diplomatici e consolari, con regole specifiche sulla legislazione applicabile e sulla possibilità di scelta in taluni casi.

Prestazioni, cumulo e tutela dei familiari

Ai fini dell’assicurazione volontaria i periodi assicurativi maturati nei due Stati si cumulano quando necessario. Le prestazioni familiari sono erogabili anche quando i familiari risiedono nell’altro Stato rispetto a quello debitore, mentre se il titolare percepisce pensione o rendita a carico di entrambi gli Stati ha diritto alle sole prestazioni familiari dello Stato di residenza. Le prestazioni in denaro non possono subire penalizzazioni per il solo fatto della residenza del beneficiario nell’altro Stato contraente.

Problemi applicativi nel settore infortunistico

La circolare sottolinea che, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, il sistema uruguaiano, basato su istituti privati, non è immediatamente armonizzabile con quello italiano. Per questo gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono soggetti alla condizione sospensiva dell’articolo 37 e diverranno applicabili solo dopo la modifica della normativa uruguaiana. Nelle more, la Convenzione opera soltanto attraverso le regole generali già richiamate.

Assistenza sanitaria, rimborsi e malattie professionali

Per malattia, infortunio non professionale, infortunio sul lavoro e malattia professionale sono previste prestazioni in natura a carico dell’istituzione del luogo di soggiorno o residenza per conto dell’istituzione competente, e prestazioni in denaro corrisposte dall’istituzione competente. Il testo disciplina anche i pensionati e i titolari di rendita, i rimborsi tra istituzioni, l’autorizzazione preventiva per protesi e prestazioni di grande importanza, il rimborso degli accertamenti sanitari e le regole di competenza in caso di malattia professionale contratta in uno o in entrambi gli Stati.

Cooperazione amministrativa e soluzione delle controversie

Le autorità competenti devono adottare accordi amministrativi, designare gli organismi di collegamento e scambiarsi informazioni sulle modalità applicative e sulle modifiche legislative. È istituita una Commissione mista con funzioni di applicazione, interpretazione e proposta di modifiche, mentre eventuali controversie possono essere risolte consensualmente o tramite arbitrato permanente. La circolare segnala però che in Uruguay non è ancora presente un organismo di collegamento, con conseguente impossibilità di attivare la collaborazione diretta fra istituzioni.

Indicazioni operative per l’INAIL

In mancanza dell’organismo di collegamento uruguaiano, per le visite medico-legali relative a titolari di rendita residenti in Uruguay occorre ricorrere ai buoni uffici dei Consolati italiani secondo la circolare n. 36/1978. La circolare allega il testo convenzionale degli articoli di interesse dell’Istituto e precisa che essa integra il volume della circolare n. 55/1976 dedicato alla normativa internazionale verso i Paesi extra C.E.E.

Punti principali

Ratifica ed entrata in vigore

La Convenzione di sicurezza sociale Italia-Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979, è stata ratificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 669. A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1985.

Regime infortunistico e condizione sospensiva

La circolare evidenzia che, per la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il testo convenzionale presenta una situazione normativa atipica: le disposizioni particolari non possono operare immediatamente perché in Uruguay l’assicurazione infortunistica è fondata su istituti di natura privata, non armonizzabili con il sistema italiano. Per questo motivo, gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 restano subordinati alla condizione sospensiva dell’articolo 37 e potranno entrare in vigore solo dopo l’adeguamento della normativa uruguaiana.

Norme generali immediatamente operative

Pur in assenza dell’operatività delle disposizioni particolari infortunistica, la Convenzione opera comunque nel settore degli infortuni e delle malattie professionali mediante le norme di carattere generale. In particolare sono richiamati: la parità di trattamento per i lavoratori che esercitano attività nell’altro Stato (art. 4), il distacco temporaneo fino a 24 mesi prorogabili (art. 5), e la trasferibilità delle prestazioni economiche quando il beneficiario risiede nell’altro Stato o in un Paese terzo non contraente (artt. 9 e 30).

Assenza di organismo di collegamento in Uruguay

La circolare segnala che in Uruguay non esiste ancora un organismo di collegamento; di conseguenza non è possibile attivare la collaborazione istituzionale prevista dalla Convenzione. Nei casi in cui sia necessaria una visita medico-legale su un titolare di rendita residente in Uruguay, si deve fare ricorso ai buoni uffici dei Consolati italiani secondo la circolare n. 36/1978.

Contenuto della Convenzione e ambito soggettivo

La Convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Sono definiti i principali concetti convenzionali: legislazione, autorità competenti, istituzioni competenti, organismi di collegamento, periodi di assicurazione, prestazioni, familiari e luogo di residenza.

Legislazioni interessate

Per l’Italia la Convenzione riguarda l’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, malattia e maternità, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari e regimi speciali per determinate categorie di lavoratori. Per l’Uruguay concerne i regimi di sicurezza sociale gestiti da organismi statali, parastatali e privati in materia di invalidità, vecchiaia e morte, maternità, malattia e infortunio comune, disoccupazione, indennità e altre prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni familiari.

Regole di coordinamento assicurativo

La Convenzione stabilisce che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività. Prevede però eccezioni per il distacco temporaneo da un’impresa con sede nell’altro Stato per un massimo di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 24 mesi con consenso dell’autorità competente; per il personale di volo; per gli equipaggi navali; e per gli impiegati pubblici e assimilati. Sono inoltre previste regole particolari per impiegati governativi, diplomatici, consolari e personale delle rappresentanze.

Cumulo dei periodi e prestazioni familiari

Ai fini dell’assicurazione volontaria, i periodi assicurativi maturati nei due Stati si sommano quando necessario. Le prestazioni familiari sono corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato diverso da quello debitore della prestazione; se il titolare percepisce pensione o rendita a carico di entrambi gli Stati, ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari dello Stato di residenza.

Prestazioni economiche e regola di non penalizzazione

Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il solo fatto che il beneficiario risiede nell’altro Stato contraente.

Cooperazione amministrativa e Commissione mista

Le autorità competenti devono stipulare accordi amministrativi e strumenti aggiuntivi necessari all’attuazione della Convenzione, designare gli organismi di collegamento e scambiarsi informazioni sulle misure applicative e sulle modifiche legislative. È inoltre prevista una Commissione mista paritetica, con compiti di applicazione, interpretazione, proposta di modifiche e riesame delle questioni controverse, riunita almeno una volta l’anno alternativamente in Italia e in Uruguay.

Disposizioni particolari su malattia, infortunio e maternità

Per malattia, infortunio non professionale, infortunio sul lavoro e malattia professionale, la Convenzione disciplina l’assistenza sanitaria per lavoratori e familiari soggiornanti o residenti nell’altro Stato, nonché per pensionati e titolari di rendita. Sono previste prestazioni in natura erogate dall’istituzione del luogo di soggiorno o residenza per conto dell’istituzione competente e prestazioni in denaro corrisposte dall’istituzione competente. Per protesi e prestazioni di grande importanza è richiesta, salvo urgenza assoluta, l’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente; i rimborsi sono regolati dall’accordo amministrativo.

Malattie professionali e infortuni sul lavoro

La Convenzione disciplina la competenza in caso di malattia professionale in relazione all’attività svolta esclusivamente in uno Stato o in entrambi gli Stati, attribuendo la competenza rispettivamente allo Stato dell’attività o a quello dell’ultima attività rischiosa. Per gli infortuni con postumi precedenti, l’istituzione competente del nuovo evento deve considerare la precedente lesione ai fini della valutazione dell’inabilità. È inoltre previsto il rimborso delle spese per accertamenti sanitari e l’obbligo di notifica senza indugio degli infortuni gravi o mortali alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza dell’infortunato.

Disposizioni finali

La Convenzione si applica anche agli eventi assicurativi verificatisi prima della sua entrata in vigore, ma le prestazioni già liquidate non possono essere riliquidate; i diritti nascono solo dalla data di entrata in vigore, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. Le prestazioni sono esportabili anche verso un terzo Stato alle condizioni previste per i residenti del primo Stato. Sono disciplinati la presentazione delle domande presso l’organismo di collegamento dell’altro Stato, l’esenzione da imposte di bollo e legalizzazione, il riconoscimento dei certificati, il pagamento in moneta dello Stato debitore, l’assistenza reciproca tra autorità e la risoluzione delle controversie tramite accordo o arbitrato. La Convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito, salvo denuncia con preavviso di almeno sei mesi.

Allegato normativo

Alla circolare è allegato il testo della Convenzione limitatamente agli articoli di interesse dell’Istituto, con la precisazione che la circolare integra il volume allegato alla circolare n. 55/1976, contenente la normativa internazionale per i rapporti con i Paesi extra C.E.E.

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