Circolare INAIL n. 71 del 15 novembre 1985
Legge 24 novembre 19841, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni aggiornate per l'applicazione della legge n. 689/1981 nell'ambito della vigilanza contributiva INAIL, chiarendo rapporti con Ispettorato del lavoro e Autorità giudiziaria, distinzione tra violazioni formali e sostanziali, uso del pagamento in misura ridotta e gestione delle contestazioni/notifiche. Vengono inoltre istituite, modificate o abolite numerose modulistiche operative per uniformare le procedure di accertamento, richiesta di premi, accessori, sanzioni civili e amministrative. La circolare disciplina anche casi particolari come violazioni connesse a reato, fallimento, concorso di illeciti, decorrenza della prescrizione e comportamento del datore di lavoro durante gli accertamenti ispettivi.
Istruzioni operative su sanzioni amministrative, moduli e procedure INAIL dopo la legge n. 689/1981
Legge n. 689/1981, vigilanza contributiva INAIL e nuova modulistica operativa
La circolare interviene a seguito dell'esame della prima attuazione della legge n. 689/1981, fornendo istruzioni unitarie per la gestione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. L'obiettivo è coordinare contestazione/notificazione, rapporti con Ispettorato del lavoro e Autorità giudiziaria, recupero dei premi e applicazione delle sanzioni amministrative e civili, aggiornando nel contempo la modulistica INAIL.
Rapporti con Ispettorato del lavoro e Autorità giudiziaria
L'art. 17 della legge n. 689/1981 impone che il rapporto all'autorità competente sia redatto dal funzionario o agente che ha accertato la violazione, solo se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta e se non vi è connessione con un reato. Di conseguenza anche gli atti di notificazione devono essere sottoscritti dal funzionario accertatore. Quando la violazione amministrativa è connessa a reato, il rapporto va inviato all'Autorità giudiziaria competente tramite il mod. 169/bis-D.L., con allegato l'atto di contestazione o notificazione. In tali casi la sede procede comunque alla richiesta di premi, accessori e sanzioni civili, limitandosi a dare notizia all'Autorità giudiziaria dell'eventuale pagamento in misura ridotta.
Violazioni sostanziali dirette e indirette
La circolare distingue le violazioni sostanziali indirette, individuate nell'omesso o parziale versamento di premi conseguente a violazioni precedenti, dalle violazioni sostanziali dirette, che restano autonome e devono essere contestate o notificate separatamente. Le violazioni indirette si realizzano, ad esempio, con la mancata presentazione nei termini della denuncia di esercizio o con l'infedele dichiarazione delle retribuzioni, quando l'accertamento interviene dopo la scadenza del termine per il pagamento o per l'adempimento che avrebbe generato la richiesta di premi. In questi casi la violazione indiretta è soggetta al pagamento in misura ridotta ex art. 16, mentre la violazione diretta segue la disciplina esonerativa dell'art. 36. La circolare precisa che tali fattispecie non rientrano nell'art. 8 della legge per la diversa autonomia delle condotte.
Modulistica istituita, modificata e abolita
Per adeguare le procedure vengono istituiti i moduli 100/bis-D.L., 169/bis-D.L., 170/bis-D.L. e 172/bis-D.L.; vengono modificati e integrati i moduli 100-D.L., 167-D.L., 169-D.L., 170-D.L., 172-D.L., 173-D.L., 177-D.L., 180-D.L., 187-D.L., 188-D.L. e 190-D.L. Sono invece aboliti i moduli 99-D.L., 99/bis-D.L., 171-D.L., 174-D.L., 176-D.L., 181-D.L., 182-D.L. e 183-D.L. Il mod. 170-D.L. è trasformato in un processo verbale polivalente, utilizzabile quando all'atto della contestazione o notificazione si richiedano anche premi, accessori e sanzioni civili.
Mancata presentazione delle denunce e contestazione d'ufficio
Per la mancata presentazione delle denunce previste dagli artt. 12 e 153 del Testo Unico n. 1124/1965 o dall'art. 2 del D.P.R. n. 1055/1960, la circolare distingue due ipotesi. Se l'accertamento avviene in sede ispettiva, l'addetto contesta la violazione e richiede premi e accessori; se l'accertamento avviene d'ufficio su segnalazione di altri enti, la Sede notifica la violazione e diffida il datore di lavoro a presentare la denuncia, richiedendo anche premi, accessori e sanzioni civili. In questo secondo caso si utilizza il mod. 100-D.L. se sono disponibili gli elementi necessari, oppure il mod. 100/bis-D.L. in caso contrario. È esplicitamente escluso il vecchio meccanismo dell'"invito a presentare la denuncia", poiché la diffida deve contenere anche la notificazione della violazione.
Gestione del contraddittorio e dei crediti INAIL
La circolare consente al datore di lavoro di avvalersi sia del contraddittorio ex art. 18 della legge n. 689/1981 sia del ricorso all'Ispettorato del lavoro ex art. 16 del Testo Unico. Se il ricorso è presentato prima dell'ordinanza-ingiunzione, il procedimento sanzionatorio va sospeso e non si procede all'esazione coattiva fino alla decisione ispettoriale o fino allo spirare di 180 giorni dalla presentazione del ricorso. Dopo tale momento, l'Istituto può attivarsi per il recupero dei crediti. La circolare distingue poi i casi in cui premi, accessori e sanzioni civili siano stati richiesti già in contestazione/notifica e quelli in cui debbano essere richiesti successivamente, fissando in questi ultimi un termine di 10 giorni per il pagamento prima dell'ingiunzione.
Violazioni formali, sanzioni devolute all'Istituto e competenza dell'Ispettorato
Per le violazioni formali di cui all'art. 35, 7° comma, non connesse a violazioni sostanziali indirette, gli addetti del servizio ispettivo devono limitarsi a contestare o notificare la violazione e a richiedere la sanzione in misura ridotta; in caso di mancato pagamento, il rapporto va inviato all'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 17. La stessa procedura si applica alle violazioni per cui la sanzione amministrativa sia devoluta all'Istituto, con eliminazione del richiamo al "Fondo speciale infortuni" nei moduli. Viene inoltre chiarito che, in tali fattispecie, è sempre l'Ispettorato del lavoro a emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione.
Concorso di illeciti e cumulo delle sanzioni
L'art. 8 della legge n. 689/1981 trova applicazione nei casi di concorso formale, ossia quando con un'unica azione o omissione siano violate più disposizioni: in tale ipotesi si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. La circolare chiarisce però che, quando il datore di lavoro commette con più azioni o omissioni violazioni distinte, anche se orientate a un unico fine, non opera il concorso formale e si applica il cumulo materiale. Viene fatto l'esempio di più omissioni di denunce di modificazione del rischio in date diverse, che danno luogo a contestazioni e sanzioni separate.
Comportamento del datore di lavoro durante gli accertamenti ispettivi
La circolare interpreta l'art. 3 del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, in rapporto all'art. 19 del Testo Unico. Viene precisato che la norma conserva operatività soprattutto per gli illeciti connessi alla richiesta di notizie nelle inchieste su infortuni e malattie professionali, mentre per il resto si concentra sul comportamento che impedisce l'esercizio della vigilanza o che fornisce scientemente dati errati o incompleti con evasione contributiva. La prima fattispecie è qualificata come violazione formale; la seconda è assimilata a violazione sostanziale indiretta e si cumula con le altre violazioni di analoga natura.
Pagamento in misura ridotta, importi fissi e prescrizione
La legge n. 689/1981 è dichiarata applicabile anche alle violazioni previste da norme anteriori o successive alla sua entrata in vigore. Quando la sanzione amministrativa è stabilita in misura fissa, il pagamento ridotto ex art. 16 corrisponde a un terzo della sanzione edittale; se il pagamento ridotto non viene effettuato, l'importo da ingiungere coincide con la sanzione edittale, senza applicazione dell'art. 11. La circolare richiama inoltre l'art. 28, chiarendo che il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, mentre le azioni per il recupero di premi, accessori e sanzioni civili restano soggette alla prescrizione decennale ordinaria.
Fallimento, evidenze documentali e disposizioni finali
In caso di fallimento, la circolare richiama istruzioni precedenti e precisa che l'insinuazione della sanzione nel passivo non è necessaria se la sanzione è pagata dagli eventuali obbligati solidali. Sono poi date istruzioni pratiche sulla conservazione degli originali degli atti, sugli avvisi di ricevimento, sulla comunicazione all'Autorità giudiziaria dell'avvenuto pagamento e sull'invio del rapporto all'Ispettorato decorso inutilmente il termine di 60 giorni. Le Sedi devono inoltre segnalare tempestivamente alla Tipografia INAIL il fabbisogno dei nuovi moduli e di quelli modificati. Restano ferme, per quanto non incompatibili, le disposizioni delle circolari richiamate dalla stessa.
Punti principali
Rapporti con Ispettorato del lavoro e Autorità giudiziaria
Si precisa che il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 deve essere redatto dal funzionario che ha accertato la violazione, con sottoscrizione anche delle lettere di contestazione/notifica. Se la violazione è connessa a reato, il rapporto va inviato all'Autorità giudiziaria tramite il mod. 169/bis-D.L., allegando l'atto di contestazione o notificazione e dando notizia dell'eventuale pagamento in misura ridotta.
Distinzione tra violazioni sostanziali dirette e indirette
Le violazioni che causano omesso o parziale versamento di premi sono qualificate come violazioni sostanziali indirette, che si accompagnano alla violazione sostanziale diretta da contestare separatamente. Le prime seguono la disciplina del pagamento in misura ridotta ex art. 16; le seconde, quando ricorrono, sono assoggettate alla procedura esonerativa di cui all'art. 36. Non opera il concorso formale dell'art. 8 quando le violazioni derivano da azioni diverse.
Nuova modulistica e abolizione di moduli precedenti
Vengono istituiti i moduli 100/bis-D.L., 169/bis-D.L., 170/bis-D.L. e 172/bis-D.L.; sono modificati e integrati i moduli 100-D.L., 167-D.L., 169-D.L., 170-D.L., 172-D.L., 173-D.L., 177-D.L., 180-D.L., 187-D.L., 188-D.L. e 190-D.L. Sono aboliti i moduli 99-D.L., 99/bis-D.L., 171-D.L., 174-D.L., 176-D.L., 181-D.L., 182-D.L. e 183-D.L.; il mod. 170-D.L. assume funzione polivalente di processo verbale.
Mancata presentazione delle denunce e procedura ex art. 16 T.U.
Per la mancata presentazione delle denunce previste dagli artt. 12, 153 del T.U. o dall'art. 2 del D.P.R. n. 1055/1960, l'addetto al servizio ispettivo contesta e richiede premi e accessori; se l'accertamento avviene d'ufficio, la Sede notifica la violazione e diffida il datore di lavoro a presentare la denuncia, usando il mod. 100-D.L. o, se mancano elementi sufficienti, il mod. 100/bis-D.L. Sono aboliti i moduli 99-D.L. e 99/bis-D.L.
Violazioni formali e competenza dell'Ispettorato
Per le violazioni formali ex art. 35, 7° comma, quando non connesse a violazioni sostanziali indirette, gli addetti devono limitarsi a contestare o notificare la violazione e a richiedere la sanzione ridotta; in caso di mancato pagamento, deve essere trasmesso rapporto all'Ispettorato del lavoro, che emette ordinanza-ingiunzione o archiviazione. È abolito il mod. 181-D.L. Anche le violazioni con sanzioni devolute all'Istituto seguono la stessa procedura, con eliminazione dell'inciso sul "Fondo speciale infortuni".
Concorso di violazioni e cumulo sanzionatorio
L'art. 8 della legge n. 689/1981 si applica al concorso formale di illeciti amministrativi, con sanzione unica per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Non si applica quando vi siano più azioni o omissioni che integrano violazioni distinte, anche se finalizzate a un unico scopo, nel qual caso opera il cumulo materiale. La circolare fornisce anche un esempio relativo a più omesse denunce di variazione del rischio in date diverse.
Comportamento del datore di lavoro durante l'accertamento ispettivo
Si interpreta l'art. 3 del D.L. n. 463/1983, come convertito, in rapporto all'art. 19 del T.U. n. 1124/1965: la norma mantiene rilievo per i casi di impedimento all'esercizio della vigilanza e, in parte, per gli illeciti connessi alla richiesta di notizie nelle inchieste su infortuni e malattie professionali. La sanzione per impedimento alla vigilanza è trattata come violazione formale; la fornitura scientemente di dati errati o incompleti che producano evasione contributiva è assimilata a violazione sostanziale indiretta.
Pagamento in misura ridotta e prescrizione
Si ribadisce che la legge n. 689/1981 si applica anche a violazioni previste da norme anteriori o posteriori alla sua entrata in vigore e che, quando la sanzione è fissa, la misura ridotta è pari a un terzo della sanzione edittale. Se non vi è pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere coincide con l'importo edittale. Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione, mentre per premi, accessori e sanzioni civili resta la prescrizione decennale ordinaria.
Istruzioni operative per archiviazione, notifiche e casi particolari
Sono fornite istruzioni dettagliate per la conservazione degli atti, l'archiviazione degli avvisi di ricevimento, la comunicazione dei pagamenti all'Autorità giudiziaria e l'invio del rapporto all'Ispettorato in caso di mancato pagamento entro 60 giorni. In caso di fallimento, l'insinuazione della sanzione al passivo non è necessaria se la sanzione è pagata dagli obbligati solidali. La circolare richiama infine la necessità di segnalare alla Tipografia INAIL il fabbisogno dei moduli e precisa che restano in vigore le precedenti circolari non incompatibili.
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