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Circolare

Circolare INAIL n. 01 del 21 gennaio 1986

Legge 21 novembre 1985, n. 662. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenome

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità applicative della legge n. 662/1985, che affida all’INAIL l’erogazione di prestazioni in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe di Stava/Tesero del 19 luglio 1985. Sono indicate le prestazioni spettanti, i criteri di riconoscimento della qualifica di infortunato sul lavoro, le procedure per indennità temporanea, rendita provvisoria e definitiva, rendita ai superstiti, assegno di morte e protesi, oltre alle regole di prescrizione, alle istruzioni statistiche e contabili. La circolare precisa anche la competenza della Sede di Trento e il sistema di anticipazione delle somme con gestione per conto e successivo rimborso da parte della Provincia autonoma di Trento.

Prestazioni INAIL per la catastrofe in Val di Fiemme del 19 luglio 1985

Prestazioni INAIL per la catastrofe in Val di Fiemme del 19 luglio 1985

La circolare n. 1 del 21 gennaio 1986 fornisce le istruzioni applicative dell’art. 3 della legge 21 novembre 1985, n. 662, che ha affidato all’INAIL l’erogazione di prestazioni in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe di Stava nel Comune di Tesero. Le prestazioni sono anticipate dall’Istituto con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dalla Provincia autonoma di Trento.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La qualifica di infortunato del lavoro è riconosciuta ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe del 19 luglio 1985 in località Stava, oppure a coloro che abbiano subito un aggravamento di preesistenti invalidità per la medesima causa. Nel caso di sovrapposizione tra postumi della catastrofe e invalidità pregresse, lavorative o non lavorative, trovano applicazione gli articoli 79, 80, 81 e 82 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, relativi alle lesioni plurime policrone. Quando debba applicarsi l’art. 80 del Testo Unico, la rendita unica è attribuita alla gestione ordinaria e la Provincia autonoma di Trento versa all’INAIL, in un’unica soluzione, il valore capitale della quota di rendita di sua spettanza.

Competenza procedurale

La competenza territoriale è attribuita alla Sede di Trento, alla quale devono essere segnalate tutte le domande di prestazioni. La stessa Sede può autorizzare le sedi periferiche alla trattazione delle singole fattispecie oppure trasmettere la documentazione alla sede competente per la residenza dell’infortunato, con incarico di trattazione e definizione.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea

Per i cittadini riconosciuti temporaneamente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è prevista l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, su domanda e con erogazione immediata. La prestazione non è cumulabile con la rendita provvisoria, ha durata massima di 6 mesi ed è prorogabile per altri 6 mesi. Il calcolo è effettuato sulla retribuzione giornaliera del settore industriale, indicata in lire 9.553.000 divise per 300. Se dagli accertamenti medico-legali successivi risulta un’inabilità superiore al 10%, deve essere costituita una rendita permanente con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento della guarigione clinica.

Rendita provvisoria

La rendita provvisoria, distinta da quella prevista dall’art. 102 del Testo Unico, è riconosciuta ai cittadini giudicati permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal grado di invalidità. Ha durata massima di un anno, decorre dalla data dell’evento ed è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale pari a lire 9.553.000 annue, ragguagliato a un’inabilità del 50%. Presupposto essenziale è la presentazione di apposita domanda corredata dalla certificazione medica richiesta. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i beneficiari sono sottoposti d’ufficio ad accertamenti medico-legali per la determinazione esatta del grado di inabilità permanente; la rendita provvisoria può essere aumentata delle quote integrative previste dall’art. 77 del Testo Unico.

La circolare stabilisce inoltre che la prestazione deve essere liquidata e gestita con la procedura meccanizzata delle rendite di cui alla circolare n. 26/1973 e successive modifiche. Sulla scheda 150/I mecc. devono essere riportati il codice di gestione 2.4.7, la lettera P al campo 47, il grado di inabilità 50% al campo 55 e la scadenza della prima revisione 07/86 al campo 56, al fine di consentire la revisione entro giugno 1986. Nel modulo 47/I deve essere inserita la nota: "rendita provvisoria assegnata fino al 31 luglio 1986 ai sensi dell’articolo 3, punto 2 della legge n. 662/1985".

Rendita definitiva, revisione, riliquidazione e integrazione

Accertato entro un anno il grado di inabilità permanente secondo il Titolo I del Testo Unico, possono verificarsi due ipotesi. Se il grado definitivo è inferiore al 50%, la variazione della rendita decorre dalla prima rata successiva alla data dell’accertamento; non si procede a conguaglio sino a tale data, ma le somme corrisposte in eccedenza dopo l’accertamento devono essere recuperate dall’Istituto mediante rateazione, comunque non superiore a 60 rate. Se invece il grado definitivo è superiore al 50%, la variazione della rendita decorre dalla data dell’evento; la medesima decorrenza vale per l’eventuale assegno per l’assistenza personale continuativa e si procede ai dovuti conguagli.

La revisione della rendita segue l’art. 83 del Testo Unico, con l’espressa precisazione che non opera il sesto comma del citato articolo. La rendita è inoltre soggetta a riliquidazione ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico e successive modificazioni. Una volta costituita la rendita definitiva, qualora ricorrano i presupposti del Testo Unico, deve essere corrisposta anche l’integrazione di rendita per speciali cure mediche e chirurgiche ex art. 89, sulla base del minimale retributivo del settore industriale vigente al momento dell’integrazione.

Rendita a superstiti e assegno di morte

Ai superstiti dei cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità spettano l’assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dall’art. 85 del Testo Unico. La rendita ai superstiti decorre dal giorno successivo al decesso del dante causa ed è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale, pari a lire 9.553.000 annue. La prestazione viene concessa su domanda ed è subordinata alla presentazione del certificato di morte o della dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dello scomparso.

La circolare richiama l’obbligo di produrre successivamente la sentenza di morte presunta secondo gli articoli 721-731 c.p.c. Se la domanda di morte presunta viene respinta, gli interessati devono restituire le somme percepite sulla base di quanto stabilito nella sentenza. Anche la rendita a superstiti è soggetta a riliquidazione ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico ed è gestita con la procedura meccanizzata delle rendite di cui alla circolare n. 26/1973.

L’assegno di morte è corrisposto, a domanda, con effetto immediato, nella misura di lire 1.261.000 e secondo i criteri dell’art. 85 del Testo Unico.

Protesi e salvaguardia di ulteriori diritti

Ai soggetti riconosciuti permanentemente inabili l’INAIL fornisce anche gli apparecchi di protesi ai sensi dell’art. 66 del Testo Unico e della circolare n. 33/1984. La circolare precisa inoltre che, se l’evento lesivo causato dalla calamità si configura come infortunio sul lavoro, restano salvi i diritti e le maggiori prestazioni previste dal Testo Unico.

Prescrizione e adempimenti statistici e contabili

Per le prestazioni disciplinate dalla circolare si applica la prescrizione triennale prevista dall’art. 112 del Testo Unico. Ai fini statistici i casi devono essere individuati con il codice di gestione 2.4.7; nel caso di rendita a superstiti assegnata ad aventi diritto alla qualifica di cittadini dispersi, il campo 77 - ex D - della scheda 151/I mecc. deve essere compilato per intero, usando la cifra 9.

Sul piano contabile, gli importi delle prestazioni devono essere registrati con operazione contestuale di impegno e pagamento nella gestione 1.1.0, competenza dell’anno, al capitolo 811, rubricato "prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato". Le richieste di rimborso sono curate dalla Direzione generale; i relativi recuperi sono contabilizzati nella sola fase di incasso al capitolo 211, mentre eventuali reincassi di prestazioni devono essere contabilizzati dalle unità periferiche ai sottoconti 03, 04 e 05 decentrati. Per tali registrazioni va inoltre utilizzato il codice di partita 6414, istituito per "Provincia autonoma di Trento per conto Ministero del tesoro - catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme".

Agevolazioni contributive e chiusura operativa

Quanto alle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro previste dall’art. 4-bis, comma 4, della legge, la circolare rinvia a successive e specifiche istruzioni. Eventuali problemi interpretativi o applicativi devono essere segnalati alla Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative.

Punti principali

Ambito della legge e competenza territoriale

La legge 21 novembre 1985, n. 662, attribuisce all’INAIL l’erogazione di prestazioni a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme. Le prestazioni sono anticipate dall’Istituto con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dalla Provincia autonoma di Trento. La competenza territoriale è della Sede di Trento, alla quale vanno segnalate tutte le domande; la Sede può trattare direttamente le pratiche oppure trasmetterle alla Sede competente per la residenza dell’infortunato.

Soggetti riconosciuti e disciplina delle invalidità pregresse

La qualifica di infortunato del lavoro è riconosciuta ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a causa della catastrofe di Stava nel Comune di Tesero, nonché a coloro che abbiano subito un aggravamento di preesistenti invalidità. Se i postumi della catastrofe si sovrappongono a invalidità pregresse di natura lavorativa o non lavorativa, si applicano le norme sulle lesioni plurime policrone degli articoli 79, 80, 81 e 82 del D.P.R. n. 1124/1965; nei casi di cui all’art. 80, la rendita unica è attribuita alla gestione ordinaria e la Provincia autonoma di Trento versa all’INAIL il valore capitale della quota di propria spettanza.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea

Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta, su domanda, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea. La prestazione non è cumulabile con la rendita provvisoria, decorre immediatamente ed è concessa per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi. Il calcolo avviene sulla base della retribuzione giornaliera del settore industriale, indicata in lire 9.553.000 divise per 300. Se dagli accertamenti successivi emerge un’inabilità superiore al 10%, viene costituita una rendita permanente con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica.

Rendita provvisoria

La rendita provvisoria è prevista per i cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni, qualunque sia il grado di invalidità riportato. Ha durata massima di un anno, decorre dalla data dell’evento ed è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale pari a lire 9.553.000 annue, ragguagliato a un’inabilità del 50%. La prestazione richiede domanda e certificazione medica; entro un anno dalla sua costituzione i beneficiari sono sottoposti d’ufficio ad accertamenti medico-legali per la determinazione del grado effettivo di inabilità. È possibile l’integrazione delle quote previste dall’art. 77 del Testo Unico. La circolare detta anche istruzioni operative di gestione meccanizzata e di annotazione sui moduli e sulla scheda 150/I.

Rendita definitiva, revisione, riliquidazione e integrazione

Definito entro un anno il grado di inabilità permanente, si distinguono due ipotesi: se il grado definitivo è inferiore al 50%, la variazione della rendita decorre dalla prima rata successiva all’accertamento e le somme indebitamente corrisposte dopo tale data sono recuperate dall’Istituto mediante rateazione fino a un massimo di 60 rate; se il grado è superiore al 50%, la variazione decorre dalla data dell’evento e la stessa decorrenza vale per l’eventuale assegno per l’assistenza personale continuativa, con conseguenti conguagli. La rendita è soggetta a revisione ai sensi dell’art. 83 del Testo Unico, con l’esclusione del sesto comma, ed è altresì soggetta a riliquidazione ai sensi dell’art. 116. Una volta costituita la rendita definitiva, se ricorrono i requisiti del Testo Unico, va erogata anche l’integrazione di rendita per speciali cure mediche e chirurgiche ex art. 89, usando il minimale retributivo vigente al momento dell’integrazione.

Rendita a superstiti e assegno di morte

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi a causa della calamità spettano l’assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dall’art. 85 del Testo Unico. La rendita ai superstiti decorre dal giorno successivo al decesso del dante causa ed è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale (lire 9.553.000 annue). La prestazione è erogata su domanda, con presentazione del certificato di morte o della dichiarazione di irreperibilità del Sindaco del Comune di residenza dello scomparso; resta fermo l’obbligo di produrre in seguito la sentenza di morte presunta. Se la domanda di morte presunta viene respinta, le somme percepite devono essere restituite secondo quanto stabilito nella relativa sentenza. L’assegno di morte è corrisposto immediatamente, su domanda, nella misura di lire 1.261.000, con i criteri dell’art. 85 del Testo Unico.

Protesi e tutele ulteriori

Ai soggetti riconosciuti permanentemente inabili l’INAIL fornisce anche gli apparecchi di protesi ai sensi dell’art. 66 del Testo Unico e secondo la circolare n. 33/1984. La circolare precisa inoltre che, qualora l’evento lesivo si configuri come infortunio sul lavoro, restano salvi i diritti e le maggiori prestazioni previste dal Testo Unico.

Prescrizione, istruzioni statistiche e contabili

È applicabile la prescrizione triennale di cui all’art. 112 del Testo Unico. Ai fini statistici i casi devono essere identificati con il codice di gestione 2.4.7; per le rendite ai superstiti relative a cittadini dispersi va compilato l’intero campo 77 - ex D - della scheda 151/I mecc. con la cifra 9. Sul piano contabile, le prestazioni sono registrate con impegno e pagamento contestuale nella gestione 1.1.0, capitolo 811; i rimborsi sono contabilizzati al capitolo 211, mentre gli eventuali reincassi sono gestiti dalle unità periferiche ai sottoconti 03, 04 e 05 decentrati. Va inoltre utilizzato il codice di partita 6414, istituito per la Provincia autonoma di Trento per conto del Ministero del tesoro.

Agevolazioni contributive e ulteriori istruzioni

Per le agevolazioni contributive ai datori di lavoro previste dall’art. 4-bis, comma 4, la circolare si limita a riservare successive istruzioni specifiche. Eventuali problemi applicativi devono essere segnalati alla Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative.

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