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Circolare

Circolare INAIL n. 72 del 16 novembre 1985

Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro. Anno 1985.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina una prestazione straordinaria di fine anno per i grandi invalidi del lavoro aventi titolo alla speciale gestione al 15 dicembre 1985, esclusi i soggetti con redditi personali superiori al limite previsto, incrementato per i familiari a carico. Sono indicati gli importi spettanti in base alla percentuale di inabilità e un’integrazione per ciascun figlio di età non superiore a 12 anni alla data del 23 ottobre 1985. Vengono inoltre fornite le modalità di domanda, le indicazioni per i casi di ricovero e le istruzioni contabili per la registrazione delle spese entro il 31 dicembre 1985.

Erogazione integrativa di fine anno 1985 ai grandi invalidi del lavoro

Erogazione integrativa di fine anno 1985 ai grandi invalidi del lavoro

La circolare INAIL n. 72 del 16 novembre 1985 disciplina una prestazione straordinaria di fine anno a favore dei grandi invalidi del lavoro iscritti alla speciale gestione, in occasione delle festività natalizie. Il provvedimento definisce i destinatari, i limiti reddituali, gli importi spettanti, le maggiorazioni per i figli minori e le modalità operative di richiesta e contabilizzazione.

Ambito di applicazione e beneficiari

La misura è stata autorizzata dal Comitato tecnico grandi invalidi nella seduta del 23 ottobre 1985. Possono accedervi i grandi invalidi aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1985.

Sono esclusi i soggetti che dispongano di un reddito annuo superiore a lire 16.600.000, da intendersi come ammontare delle sole entrate personali dell’assistito, con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa. A tale soglia si aggiungono lire 830.000 per ogni familiare a carico per il quale l’invalido percepisca le quote di aggiunta di famiglia.

Misura dell’erogazione

La prestazione di fine anno è determinata in due importi base:

  • lire 133.000 per i portatori di inabilità dall’80 al 100%;
  • lire 165.000 per i portatori di inabilità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.

Integrazione per i figli

La circolare prevede un’integrazione di lire 30.000 per ogni figlio di età non superiore ai 12 anni alla data del 23 ottobre 1985, data di adozione del provvedimento. Tale integrazione spetta solo se risultano rispettati anche gli altri requisiti, in particolare il limite reddituale.

Domanda e documentazione da produrre

Gli aventi diritto devono presentare domanda alla Sede competente entro e non oltre il 15 dicembre 1985, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare.

Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l’entità dei redditi dichiarati. Il fac-simile richiama, a titolo esemplificativo, diverse voci reddituali da indicare, tra cui rendita INAIL, assegno di incollocabilità, assegno continuativo di legge INAIL, assegno assistenziale, pensione INPS, redditi da lavoro subordinato o autonomo e altri redditi (case, terreni, ecc.).

Casi di ricovero e competenza della spesa

Per i grandi invalidi ricoverati presso il Centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri o ospiziali, l’erogazione è posta a carico della Sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti.

Dopo l’effettuazione delle erogazioni, i Direttori degli Ispettorati regionali e provinciali devono comunicare alla Direzione generale:

  • l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente;
  • il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.

Istruzioni contabili e termini di registrazione

Le somme corrisposte devono essere imputate al cap. 603, "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02, "Erogazioni integrative di fine anno".

In applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, le unità interessate devono curare che le registrazioni delle operazioni nella fase di competenza siano effettuate integralmente entro il 31 dicembre 1985, così da evitare variazioni in aumento dei residui passivi nel corso del 1986.

Punti principali

Beneficiari e requisito reddituale

La prestazione spetta ai grandi invalidi del lavoro aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1985. Sono esclusi coloro che dispongano di un reddito annuo personale superiore a lire 16.600.000, da intendersi come ammontare delle sole entrate personali dell’assistito, escluso l’assegno per assistenza personale continuativa, aumentato di lire 830.000 per ogni familiare a carico per il quale siano percepite le quote di aggiunta di famiglia.

Misura dell’erogazione

L’erogazione di fine anno è stabilita in lire 133.000 per i portatori di inabilità dall’80 al 100% e in lire 165.000 per i portatori di inabilità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.

Integrazione per figli minori

La prestazione è integrata con lire 30.000 per ogni figlio di età non superiore ai 12 anni alla data di adozione del provvedimento, cioè il 23 ottobre 1985, purché ricorrano anche gli altri requisiti previsti, compreso il limite di reddito.

Domanda e documentazione

Gli interessati devono presentare domanda alla Sede competente, utilizzando il fac-simile allegato, entro e non oltre il 15 dicembre 1985. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione attestante l’entità dei redditi dichiarati.

Casi di ricovero e imputazione della spesa

Per i grandi invalidi ricoverati presso il Centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri o ospiziali, la spesa è a carico della Sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti. Dopo l’erogazione, i Direttori degli Ispettorati regionali e provinciali devono comunicare alla Direzione generale l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.

Istruzioni contabili

Le somme corrisposte devono essere contabilizzate al capitolo 603, "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02, "Erogazioni integrative di fine anno". Le unità interessate devono inoltre registrare integralmente le operazioni nella fase di competenza entro il 31 dicembre 1985, per evitare variazioni in aumento dei residui passivi nell’anno 1986, in conformità al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

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