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Circolare

Circolare INAIL n. 68 del 06 novembre 1985

Convenzione generale di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982. Accordo amministrativo di applicazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'entrata in vigore dal 1° ottobre 1985 della nuova Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco, ratificata con legge n. 130/1985, e del relativo Accordo amministrativo. Fornisce istruzioni operative per l'applicazione della normativa INAIL in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni economiche e sanitarie, protesi, distacco dei lavoratori, domande e ricorsi, accertamenti medico-legali e rimborsi. Sono inoltre richiamate le regole speciali per infortunio in itinere, eventi policroni, silicosi e aggravamento di malattie professionali, con indicazioni su competenze, flussi tra istituzioni e adempimenti contabili.

Convenzione Italia-Monaco di sicurezza sociale e istruzioni INAIL per l'applicazione in materia di infortuni e malattie professionali

Convenzione Italia-Monaco di sicurezza sociale e istruzioni operative INAIL

La circolare n. 68 del 6 novembre 1985 fornisce le istruzioni applicative della nuova Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco, firmata il 12 febbraio 1982 e ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130. La disciplina è entrata in vigore il 1° ottobre 1985 e sostituisce la normativa precedente in vigore dal 1° marzo 1960.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione sociale, compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sul piano soggettivo si applica ai lavoratori cittadini dei due Paesi contraenti, nonché ai profughi e agli apolidi, assimilati ai cittadini dei due Stati ai fini convenzionali.

Le definizioni rilevanti richiamate dalla Convenzione comprendono, tra l'altro, il significato di legislazione, autorità competente, istituzione competente, istituzione del luogo di residenza o soggiorno, residenza, soggiorno, lavoratore, familiari, superstiti, periodi di assicurazione, prestazioni, pensioni, rendite, prestazioni familiari e assegni in caso di morte.

Legislazione applicabile e distacco

Il principio generale è quello della territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione del Paese in cui è occupato. La circolare elenca le principali eccezioni previste dall'articolo 4 della Convenzione:

  • lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa in uno dei due Paesi verso l'altro, per una durata non superiore a 12 mesi, salvo proroga dell'autorità competente del secondo Paese;
  • lavoratori delle imprese di trasporto che si spostano tra i due Paesi, soggetti alla legislazione del Paese in cui ha sede l'impresa;
  • viaggiatori e rappresentanti di commercio che operano in entrambi i Paesi, soggetti alla legislazione del Paese di residenza abituale;
  • lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi a bordo di nave appartenente all'altro Paese, purché non facciano parte dell'equipaggio;
  • lavoratori a domicilio, soggetti alla legislazione del Paese in cui lavorano, indipendentemente dalla sede del datore di lavoro.

Per l'Italia, l'attestato di distacco è rilasciato dall'INPS, ai sensi dell'Accordo amministrativo.

Istituzioni competenti

Per l'assicurazione infortuni, in Italia la competenza è ripartita tra:

  • INAIL per prestazioni economiche, protesi, presidi ausiliari e accertamenti medico-legali;
  • Unità sanitaria locale per le prestazioni sanitarie curative.

Nel Principato di Monaco operano le compagnie di assicurazione autorizzate. Le istituzioni dei due Paesi sono tenute a prestarsi reciproca collaborazione come se si trattasse dell'applicazione della propria normativa nazionale.

Prestazioni economiche e sanitarie

Le istituzioni competenti corrispondono le prestazioni in denaro agli assicurati residenti nel territorio dell'altro Stato contraente. Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale in un Paese, se residente nell'altro, può presentare la domanda anche all'istituzione del luogo di residenza o soggiorno.

Se la domanda riguarda un evento verificatosi nel Principato di Monaco, la Sede INAIL che la riceve deve trasmetterla all'istituzione competente con la massima tempestività e comunque entro 15 giorni, inviando anche la documentazione prodotta dall'assicurato e comunicando a quest'ultimo la data di trasmissione.

Per le prestazioni sanitarie, il lavoratore che risiede o soggiorna nel territorio dell'altro Paese beneficia delle cure tramite l'istituzione locale per conto dell'istituzione competente, previa presentazione di un attestato che comprovi il diritto alle prestazioni. Il costo delle prestazioni resta a carico dell'istituzione competente. Per l'Italia, tali prestazioni e il rilascio del formulario competono alla USL territorialmente competente; la Sede INAIL deve collaborare, se richiesta, per attestare la qualità di assicurato secondo il Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Prestazioni protesiche e presidi ausiliari

Per la fornitura, riparazione o rinnovo delle protesi e dei presidi ausiliari indicati nell'elenco allegato all'Accordo, l'assicurato può rivolgersi sia all'istituzione competente sia a quella del luogo di residenza o soggiorno. L'erogazione può avvenire direttamente da parte dell'istituzione competente oppure, previa autorizzazione della stessa e a sue spese, dall'istituzione locale.

La Sede che riceve la domanda deve trasmetterla alla compagnia di assicurazione competente con la documentazione medica giustificativa e può fornire la prestazione solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione necessaria.

Malattie professionali e aggravamento

Per le malattie professionali, la circolare distingue due ipotesi:

  • se l'attività morbigena è stata svolta esclusivamente nel territorio di uno dei due Paesi, si applica la legislazione di quel Paese anche se la malattia si manifesta nell'altro;
  • se l'attività morbigena è stata svolta in entrambi i Paesi, si applica la legislazione del Paese nel quale è stata svolta per ultima l'attività rischiosa, sempre che il lavoratore soddisfi le condizioni richieste da quella legislazione.

La Sede deve verificare la propria competenza e, se competente, definire il caso secondo il Testo Unico n. 1124/1965; in caso contrario deve trasmettere la pratica all'istituzione monegasca e informarne l'interessato.

In caso di aggravamento:

  • se il lavoratore non ha svolto ulteriore attività morbigena, l'onere resta a carico dell'istituzione che ha concesso il primo indennizzo;
  • se ha svolto attività morbigena nel Paese diverso da quello competente per il primo indennizzo, l'onere grava sull'istituzione del Paese in cui è stata svolta tale attività e il supplemento è calcolato sulla differenza tra la nuova percentuale di inabilità e quella precedente.

Il lavoratore deve fornire le informazioni sulle prestazioni già liquidate. Nei casi di competenza italiana, la Sede procede, se del caso, a una doppia valutazione medico-legale in base alla legislazione italiana.

Silicosi

Per i casi di silicosi contratta in lavorazioni esercitate in entrambi i Paesi, l'onere delle prestazioni in denaro è ripartito tra le due istituzioni in proporzione alla durata dei periodi di lavoro rischioso. L'istituzione che eroga le prestazioni deve raccogliere i dati tramite formulario, indicando i periodi svolti nel proprio Paese, e inviare due copie all'altra istituzione, che restituisce un esemplare con l'indicazione dei periodi svolti nel proprio territorio.

Sulla base di tali dati, la prima istituzione procede alla ripartizione dell'onere, ne notifica i risultati all'altra istituzione e, a fine anno civile, richiede il rimborso delle prestazioni in denaro erogate. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi.

Per i casi di competenza italiana, la Sede:

  • richiede alla compagnia monegasca i periodi di lavoro silicotigeno svolti nel Principato;
  • quantifica i periodi svolti in Italia secondo la procedura della circolare n. 53/1984 utilizzando i moduli 254/I e 254 bis/I;
  • concorda la ripartizione con la compagnia competente;
  • informa la Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, indicando l'importo delle prestazioni al 31 dicembre dell'anno precedente ai fini del rimborso;
  • comunica entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare delle prestazioni erogate nell'anno precedente.

Se il caso è di competenza monegasca, si segue la stessa procedura; in caso di parere tecnico negativo la Sede informa la compagnia monegasca dell'impossibilità di aderire alla proposta di ripartizione, mentre in caso positivo esprime l'accordo e ne dà comunicazione alla Direzione generale, che provvederà ai rimborsi annuali.

Infortunio in itinere

La circolare riconosce, nell'ambito della tutela dei lavoratori migranti, una fattispecie assimilabile all'infortunio in itinere. È considerato infortunio sul lavoro l'evento che colpisce un assicurato autorizzato a lavorare in uno dei due Paesi mentre si reca dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro, purché non si sia allontanato dal percorso normale né lo abbia interrotto per ragioni estranee al lavoro.

Se il lavoratore è soggetto alla legislazione italiana, la Sede deve indennizzare l'evento secondo il Testo Unico quando ricorrano i presupposti descritti.

Eventi policroni e infortuni o malattie pregresse

Per determinare il grado di inabilità conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, l'istituzione competente deve prendere in considerazione anche gli eventi professionali verificatisi nell'altro Paese, pur se la percentuale di inabilità è inferiore al minimo indennizzabile.

Ai fini dell'applicazione di tale regola, il lavoratore e l'istituzione dell'altro Paese devono fornire tutte le informazioni richieste sui precedenti infortuni o malattie professionali. La circolare richiama, per tali casi, l'applicazione dell'articolo 79 del Testo Unico.

Domande, dichiarazioni, ricorsi e accertamenti medico-legali

Domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un termine a un'istituzione di uno dei due Paesi possono essere validamente presentati, entro lo stesso termine, all'istituzione corrispondente dell'altro Paese; la data di presentazione a quest'ultima vale come data di inoltro all'istituzione competente.

La Sede che riceva atti di competenza di una compagnia monegasca deve apporre il timbro con la data di arrivo e trasmettere senza indugio i documenti alla compagnia, informando l'interessato.

Gli accertamenti medico-legali sono eseguiti dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Paese. La Sede, quando incaricata da una compagnia monegasca, trasmette relazioni contenenti ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatomo-funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità, seguendo le procedure della circolare n. 33/1974 e utilizzando i modelli 84/I e 85/I.

Rimborsi e contabilizzazione

Le spese sostenute per accertamenti medico-legali, fornitura di protesi e presidi ausiliari sono rimborsate dall'istituzione competente a quella che ha effettuato la prestazione, sulla base delle tariffe applicate da quest'ultima. La circolare rinvia alla procedura della circolare n. 28/1983 per le richieste di rimborso, con utilizzo del mod. 87/I.

Per la contabilizzazione, le spese sono da registrare:

  • per le prestazioni rese in contabilità INAIL, con impegno-pagamento al sottoconto 815.02;
  • per i casi in cui il recupero sia effettuato dalla Direzione generale, con registrazioni nella sola fase di cassa al capitolo 215.02.

La circolare richiama inoltre specifiche modalità di contabilizzazione per i rimborsi relativi alle rendite e alle prestazioni economiche, distinguendo i casi di competenza italiana e monegasca.

Contenuto della Convenzione e dell'Accordo amministrativo

Gli allegati riportano il testo della Convenzione e dell'Accordo amministrativo. La Convenzione disciplina, tra l'altro, le definizioni generali, la parità di trattamento, la legislazione applicabile, la tutela nelle missioni diplomatiche e consolari, l'infortunio in itinere, le malattie professionali, la silicosi, la collaborazione amministrativa, i termini per domande e ricorsi, i rimborsi e la soluzione delle controversie.

L'Accordo amministrativo specifica in dettaglio le istituzioni competenti, le modalità di distacco e opzione, la totalizzazione dei periodi, il controllo medico, i rimborsi per malattia, maternità e infortuni, nonché le procedure per silicosi, aggravamenti e scambio di formulari.

Le prestazioni di specie previste in caso di malattia, maternità e morte, nonché le prestazioni familiari, le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le indennità giornaliere e rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale da erogare dall'istituzione competente dell'uno dei Paesi sul territorio dell'altro sono pagate direttamente dalla detta istituzione.

Elenco delle protesi e delle prestazioni di grande importanza

L'allegato finale elenca le protesi, i grandi apparecchi e altre prestazioni in natura considerate di grande importanza, tra cui apparecchi protesici e ortopedici, calzature ortopediche, protesi mascellofacciali, parrucche, protesi oculari, apparecchi acustici, protesi dentarie, mezzi meccanici di spostamento, rinnovo degli apparecchi, soggiorno e trattamento in centri di convalescenza o termali e trattamenti di rieducazione funzionale o professionale.

Punti principali

Entrata in vigore e sostituzione della normativa precedente

La Convenzione del 12 febbraio 1982, ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, è entrata in vigore il 1° ottobre 1985 insieme al relativo Accordo amministrativo. La nuova disciplina sostituisce quella vigente dal 1° marzo 1960, richiamata nelle precedenti circolari INAIL n. 40/1960 e n. 112/1964.

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

La Convenzione si applica alle principali branche della sicurezza sociale, inclusa l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, e riguarda i lavoratori cittadini dei due Stati, nonché profughi e apolidi. Regola generale è la soggezione alla legislazione del Paese in cui il lavoratore è occupato, con eccezioni per distacco temporaneo, trasporti, viaggiatori e rappresentanti di commercio, lavoratori a bordo in specifiche circostanze e lavoratori a domicilio. Il rilascio dell'attestato di distacco per l'Italia è affidato all'INPS.

Istituzioni competenti e collaborazione amministrativa

Per l'Italia, in materia di infortuni sul lavoro l'INAIL è competente per prestazioni economiche, protesi, presidi ausiliari e accertamenti medico-legali, mentre le prestazioni sanitarie curative spettano alle USL; a Monaco operano le compagnie di assicurazione autorizzate. Le istituzioni dei due Paesi devono collaborare come se applicassero la propria legislazione, scambiandosi direttamente informazioni e documenti.

Prestazioni economiche e sanitarie, protesi e presidi

Le prestazioni in denaro sono corrisposte anche agli assicurati residenti nell'altro Stato; la domanda può essere presentata all'istituzione del luogo di residenza o soggiorno, che deve trasmetterla entro 15 giorni all'istituzione competente. Per le prestazioni sanitarie, l'assicurato deve esibire un attestato di diritto; per l'Italia interviene il Servizio sanitario nazionale tramite USL. Le protesi e i presidi ausiliari possono essere richiesti sia all'istituzione competente sia a quella del luogo di residenza o soggiorno, ma l'erogazione richiede autorizzazione dell'istituzione competente.

Malattie professionali, aggravamento, silicosi ed eventi pregressi

La circolare distingue i casi in cui l'attività morbigena sia stata svolta in un solo Paese o in entrambi. In caso di aggravamento, l'onere resta alla prima istituzione se non vi è stata ulteriore attività morbigena; altrimenti opera il criterio del Paese in cui l'attività successiva è stata svolta. Per la silicosi, le prestazioni in denaro si ripartiscono in proporzione alla durata dei periodi di lavoro rischiosi nei due Paesi, con specifica procedura di scambio formulari e rimborso annuale. Gli eventi professionali pregressi verificatisi nell'altro Stato devono essere considerati anche se sotto soglia minima indennizzabile.

Infortunio in itinere, domande/ricorsi e accertamenti medico-legali

È riconosciuto come infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore autorizzato a lavorare mentre si reca dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro, purché non vi sia deviazione ingiustificata dal percorso normale. Domande, dichiarazioni e ricorsi presentati entro termine all'istituzione dell'altro Paese sono validi se presentati entro il medesimo termine. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno effettua gli accertamenti medico-legali su richiesta dell'istituzione competente, secondo la propria legislazione, con utilizzo dei moduli previsti dalle circolari richiamate.

Rimborsi e aspetti contabili

Sono rimborsabili le spese per accertamenti medico-legali, protesi e presidi ausiliari secondo le tariffe dell'istituzione che ha effettuato la prestazione. La circolare indica le procedure da seguire per richieste e contabilizzazione, distinguendo i casi di competenza italiana e monegasca, e richiama specifici sottoconti e modalità di registrazione. La circolare e gli allegati integrano il volume della normativa internazionale richiamato dalla circolare n. 55/1976.

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