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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1415

Regolamento delegato (UE) 2024/1415 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l’importo dei diritti per i visti

Normativa europea32024R1415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna gli importi dei diritti per i visti previsti dal regolamento (CE) n. 810/2009, aumentando il diritto ordinario a 90 EUR e quello ridotto per i minori tra 6 e 12 anni a 45 EUR. La Commissione giustifica la revisione con l’analisi dell’inflazione e dell’andamento delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri nel periodo 1 luglio 2020 - 1 luglio 2023, con conclusione per un incremento del 12,5%. Il testo disciplina inoltre un meccanismo di diritti più elevati, 135 EUR o 180 EUR, attivabile in presenza di specifiche decisioni di esecuzione del Consiglio ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b).

Aumento degli importi dei diritti per il rilascio dei visti Schengen ai sensi del codice visti UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai richiedenti visto soggetti al regolamento (CE) n. 810/2009 (codice comunitario dei visti), nell’ambito dello spazio Schengen e degli Stati membri vincolati dall’acquis di Schengen. Il regolamento modifica gli importi dei diritti dovuti per le domande di visto: 90 EUR in via ordinaria, 45 EUR per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni, e, in caso di decisione di esecuzione del Consiglio adottata ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), 135 EUR o 180 EUR, con esclusione dei minori di età inferiore a dodici anni per tale aumento speciale. Non partecipa il Regno di Danimarca secondo le modalità indicate dal protocollo n. 22, mentre l’Irlanda non è vincolata né soggetta all’applicazione del presente atto; il testo costituisce inoltre sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria e Romania secondo i rispettivi atti di associazione/adesione richiamati.

Regolamento delegato (UE) 2024/1415 – importo dei diritti per i visti

Il regolamento delegato della Commissione interviene sul codice visti dell’Unione per adeguare gli importi dei diritti dovuti dai richiedenti visto. La modifica si fonda sull’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 810/2009 e risponde alla necessità di tener conto di criteri oggettivi, in particolare dell’andamento dell’inflazione e delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri nel triennio considerato.

Ragioni della modifica

La Commissione afferma di aver svolto una valutazione comparativa tra il 1o luglio 2020 e il 1o luglio 2023. Sulla base di tale analisi, ha concluso che l’importo dei diritti per i visti deve essere aumentato del 12,5%. Il regolamento è quindi una misura di aggiornamento tariffario, senza incidere sulla struttura generale del codice visti se non per la revisione degli importi.

Nuovi importi dei diritti

L’articolo 1 sostituisce i paragrafi 1, 2 e 2 bis dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009. I nuovi importi sono i seguenti:

  • 90 EUR per i richiedenti in via ordinaria;
  • 45 EUR per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni;
  • 135 EUR o 180 EUR qualora il Consiglio adotti una decisione di esecuzione conforme all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b).

La previsione sui diritti maggiorati non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.

Portata territoriale e partecipazione degli Stati

Il regolamento si inserisce nel quadro dell’acquis di Schengen. La Danimarca, che ha recepito il regolamento (CE) n. 810/2009 nel proprio diritto interno, è tenuta ad attuarlo in forza del diritto internazionale. L’Irlanda non partecipa all’adozione e non è vincolata né soggetta all’applicazione del testo. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dei rispettivi accordi di associazione; per Cipro, Bulgaria e Romania è qualificato come atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Revisione dei diritti per i visti

In attuazione dell’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha riesaminato gli importi dei diritti tenendo conto di criteri oggettivi; sulla base dell’andamento dell’inflazione nell’Unione e della media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri tra il 1o luglio 2020 e il 1o luglio 2023, ha ritenuto necessario aumentare i diritti del 12,5%.

Nuovo importo ordinario del visto

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009 è modificato sostituendo i paragrafi 1, 2 e 2 bis: i richiedenti pagano diritti pari a 90 EUR.

Riduzione per i minori tra 6 e 12 anni

Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 45 EUR.

Diritti maggiorati in caso di specifica decisione del Consiglio

Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 135 EUR o 180 EUR. Tale previsione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.

Ambito geografico e partecipazione degli Stati

Il regolamento è parte dell’acquis di Schengen: la Danimarca è vincolata alla sua attuazione in forza del diritto internazionale; l’Irlanda non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il testo costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi; per Cipro, Bulgaria e Romania costituisce atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso ai sensi dei rispettivi atti di adesione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionevistispazio schengendiritto dei cittadini di paesi terzi

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