Sentenza del 25/05/2016 n. 10806 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo al recupero di una maggiore imposta sulla pubblicità, calcolata in relazione a uno striscione di superficie superiore a quella dichiarata. I tre motivi riguardavano: la presunta introduzione in appello di domande, eccezioni e documenti nuovi; la carenza di motivazione dell'avviso e la mancata partecipazione della contribuente al sopralluogo e alla misurazione, in violazione del contraddittorio; l'asserita contraddittorietà della motivazione circa il valore probatorio della documentazione fotografica prodotta dal concessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché in appello non era stata modificata la pretesa tributaria originaria, ma erano state sviluppate le medesime ragioni già contenute nell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, anche perché la contribuente non aveva trascritto né depositato l'avviso contestato e non aveva indicato con precisione i documenti asseritamente non allegati. Nel merito, la Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un generale obbligo di contraddittorio preventivo o di partecipazione del contribuente al sopralluogo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale motivazione della CTR, fondata soprattutto sull'assenza di una contestazione concreta delle misure accertate. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 892 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della resistente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
In appello non possono proporsi domande nuove.
Il divieto di domande ed eccezioni nuove non è violato quando in appello restano invariati l'oggetto della pretesa tributaria e la causa petendi, anche se vengono prodotti chiarimenti o documenti ulteriori.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
La disposizione è richiamata con riferimento alla produzione documentale in appello; la decisione non ha ravvisato una modifica della pretesa tributaria originaria.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10
La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione alla motivazione e alla documentazione dell'accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La contribuente lo ha richiamato per sostenere l'obbligo di allegare o riprodurre nell'avviso i documenti non conosciuti; la Corte non ha esaminato favorevolmente la doglianza per la mancata trascrizione e produzione dell'avviso e dei documenti rilevanti.
Art. 111 Cost.
Il principio del contraddittorio garantito dalla norma riguarda il processo e non istituisce, di per sé, un generale obbligo di contraddittorio amministrativo preventivo in materia tributaria.
Art. 24 Cost.
La tutela del diritto di difesa non comporta automaticamente l'obbligo di partecipazione del contribuente alle attività amministrative di sopralluogo o misurazione, in assenza di una specifica previsione normativa.
Art. 97 Cost.
Il contraddittorio preventivo amministrativo è ricondotto, in via generale, a una regola di buona amministrazione, priva però di immediata sanzione di nullità se non prevista da una disciplina specifica.
Art. 2697 c.c.
La decisione richiama l'onere della prova, censurando la CTR per averlo sostanzialmente invertito laddove aveva posto sulla contribuente l'onere di contestare concretamente le misure accertate; tuttavia il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aveva colto la ratio decidendi.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli elementi necessari per verificare la censura, compreso il contenuto dell'atto impugnato quando esso è decisivo.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Devono essere depositati gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; la mancata produzione dell'avviso di accertamento ha contribuito all'inammissibilità delle censure.
Art. 112 c.p.c.
Se il giudice omette di pronunciarsi su una specifica eccezione, la censura deve essere formulata come omessa pronuncia, non genericamente come violazione di norme sostanziali.
Massime di principio
- La produzione di nuovi documenti o chiarimenti in appello non costituisce automaticamente una domanda nuova: il divieto opera quando cambiano l'imposta richiesta, l'oggetto della controversia o i fatti costitutivi della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o depositare gli atti decisivi, come l'avviso di accertamento, e indicare con precisione i documenti rilevanti; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile senza esame nel merito.
- In assenza di una specifica previsione normativa, non esiste un generale obbligo di consentire al contribuente di assistere al sopralluogo o alla misurazione amministrativa, né un generale obbligo di contraddittorio preventivo.
- Le contestazioni del contribuente devono essere concrete e documentate: negare genericamente la maggiore superficie o l'accertamento può non essere sufficiente.
- È necessario impugnare la reale ratio decidendi della sentenza. Una censura rivolta a una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione è inammissibile.
- Nel settore tributario eventuali obblighi di contraddittorio preventivo, allegazione documentale o partecipazione alle verifiche devono essere verificati in base alla specifica imposta e alla disciplina applicabile, poiché non derivano automaticamente dai principi generali del giusto processo.
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