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Sentenza

Sentenza del 03/08/2015 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Diniego rimborso- Medico convenzionato col SSN - Assenza del requisito dell'autonoma organizzazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. È stata riconosciuta l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione nell'attività convenzionata, con conseguente diritto del medico al rimborso dell'IRAP indebitamente versata, nei limiti di quanto accertato nel giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego di rimborso dell'IRAP sostenendo che, nello svolgimento dell'attività professionale convenzionata con il SSN, mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione. La libertà di azione del medico convenzionato, infatti, non sarebbe tale da incidere in modo rilevante sul processo di arricchimento, poiché l'attività è svolta nell'ambito dell'organizzazione e delle condizioni proprie del rapporto convenzionale con il SSN.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo solo quando l'attività sia esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa come struttura organizzativa ulteriore e distinta rispetto all'apporto personale del professionista, idonea a incrementarne significativamente la capacità produttiva.

  • Disciplina dell'attività medica convenzionata con il SSN

    L'attività svolta dal medico in regime convenzionato deve essere valutata considerando i vincoli e le caratteristiche del rapporto con il SSN. La mera libertà professionale o decisionale del medico non dimostra, da sola, l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Per i professionisti convenzionati con il SSN, la sola autonomia tecnica e decisionale nell'esercizio della professione non implica necessariamente il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • L'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto, considerando personale dipendente, beni strumentali, struttura e modalità effettive di svolgimento dell'attività.
  • Se l'organizzazione è minima e l'attività dipende principalmente dall'opera personale del professionista, può mancare il presupposto impositivo dell'IRAP e può sussistere il diritto al rimborso dell'imposta versata.
  • La convenzione con il SSN costituisce un elemento rilevante nella valutazione, ma non comporta automaticamente l'esclusione dell'IRAP: occorre esaminare anche l'eventuale presenza di una struttura organizzativa autonoma.

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