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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09802/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di accertamento dell'usucapione ventennale di un appartamento in Roma. L'originaria attrice aveva dedotto di aver posseduto l'immobile e, in appello, aveva anche invocato l'accessione del possesso del proprio dante causa, il quale avrebbe avuto la materiale disponibilità del bene dal 1979 al 1983 in forza di rapporti negoziali intercorsi con la società proprietaria. I giudici di merito avevano però escluso che tali rapporti integrassero un possesso utile ad usucapionem: avevano qualificato i rapporti come preliminari di compravendita, con conseguente mera detenzione qualificata del promissario acquirente, e avevano ritenuto non provata una successiva interversio possessionis. Il ricorso per cassazione, proposto dall'erede della originaria attrice, articolava tre motivi: 1) omessa pronuncia/motivazione apparente e violazione del principio dispositivo, per non avere la Corte d'appello esaminato la tesi del possesso utile all'usucapione e l'effettivo passaggio del possesso; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione, assumendo che la Corte avesse trascurato le risultanze istruttorie e la prova dell'interversione del possesso; 3) violazione di legge per errata qualificazione come preliminare di acquisto della sequenza negoziale, sostenendo che la scrittura privata del 20.10.1984 avesse sostanzialmente natura di compravendita con trasferimento anche del possesso e del godimento del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e comunque perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato sia la qualificazione dei rapporti negoziali sia l'assenza di prova dell'interversio possessionis; il secondo motivo perché, trattandosi di "doppia conforme", il ricorrente non aveva indicato le ragioni di diversità tra la decisione di primo grado e quella di appello; il terzo motivo perché l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o illogica, censure che non erano state adeguatamente dedotte. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, nonché al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per distinguere il possesso dalla detenzione e per valutare se la disponibilità del bene fosse utile ad usucapionem

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per affermare che la trasformazione della detenzione in possesso richiede una specifica interversione del possesso, da provare in modo rigoroso

  • art. 1146 c.c.

    richiamato in relazione all'accessione del possesso del dante causa

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione ventennale dell'immobile

  • art. 1164 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di possesso utile ad usucapionem

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il vizio di nullità della sentenza; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione di legge sulla qualificazione del negozio

  • art. 1351 c.c.

    richiamato in tema di preliminare di compravendita

  • art. 1470 c.c.

    richiamato per la disciplina della compravendita

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati come canoni legali di interpretazione del contratto, la cui violazione non era stata dedotta

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la disciplina della c.d. doppia conforme e dell'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5

  • art. 54 D.L. n. 83 del 2012

    richiamato per l'applicazione temporale della regola della doppia conforme

  • L. n. 134 del 2012

    citata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato di definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio e in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nelle azioni reali di proprietà e di usucapione, la qualificazione del rapporto negoziale e la ricostruzione del passaggio dal titolo alla detenzione o al possesso costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale radicale o della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale.
  • La mera disponibilità materiale del bene conseguita in forza di un contratto preliminare o di una sequenza negoziale non equivale di per sé a possesso utile all'usucapione: occorre la prova rigorosa di un'interversione del possesso, non desumibile da elementi meramente indiziari se incompatibili con la natura detentiva del rapporto originario.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando il ricorso si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio o non individui, nel caso di doppia conforme, le specifiche ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito mostri di avere esaminato la questione decisiva e sviluppi una ratio decidendi incompatibile con la tesi del ricorrente, anche se non confuti analiticamente tutte le singole argomentazioni difensive.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura degli atti negoziali e istruttori a quella compiuta dal giudice di merito, salvo che sia dedotta e dimostrata la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o l'assoluta carenza motivazionale.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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