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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A559 n. 31537 del 06/05/2025

META/SIAE

AGCMA559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda la negoziazione tra Meta e SIAE per una nuova licenza sull’utilizzazione di opere musicali su Facebook e Instagram. L’AGCM aveva ipotizzato un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 l. 192/1998, fondato sul rifiuto di Meta di condividere dati economici necessari a una remunerazione proporzionata e sulla successiva interruzione delle trattative con rimozione dei contenuti tutelati. A seguito del market test, Meta ha presentato impegni volti a regolare tempi e buona fede delle negoziazioni, la disclosure informativa e l’eventuale ricorso a un fiduciario. L’Autorità ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere le criticità concorrenziali e ha chiuso il procedimento senza accertare la violazione.

Meta/SIAE: presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione della licenza musicale; procedimento chiuso con accettazione degli impegni e senza accertamento dell’infrazione

Meta/SIAE: negoziazione della licenza musicale e impegni

Il caso riguarda la negoziazione tra il gruppo Meta e SIAE per la licenza d’uso delle opere musicali tutelate da quest’ultima sulle piattaforme Facebook e Instagram. Il procedimento è stato avviato dall’AGCM per il possibile abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998, in un contesto di forte asimmetria tra una grande piattaforma digitale e un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore.

Parti e attività economiche coinvolte

Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. sono indicate complessivamente come Meta. Il gruppo opera a livello globale in piattaforme social, messaggistica, app, servizi, tecnologie e software; nel caso assumono rilievo Facebook e Instagram. SIAE è un ente pubblico economico e organismo di gestione collettiva che intermedia i diritti d’autore, concede licenze, incassa i compensi e li ripartisce ai titolari.

Origine della controversia e condotta contestata

La controversia nasce dalla negoziazione, avviata nel luglio 2022, di un nuovo Music Rights Agreement dopo la scadenza dell’accordo precedente. SIAE ha segnalato che Meta ha rifiutato di fornire dati economici ritenuti necessari per definire una remunerazione proporzionata ai ricavi effettivamente generati dall’uso delle opere musicali. In particolare, SIAE aveva chiesto:

  • dati sui ricavi di Meta per territorio o gruppi di territori;
  • dati sull’incidenza dei contenuti musicali per tipologia di sfruttamento.

Secondo la segnalazione, Meta ha poi comunicato un’ultima offerta con termine perentorio e, in assenza di accettazione, ha minacciato e quindi attuato la rimozione dei contenuti tutelati da SIAE da Facebook e Instagram.

Qualificazione giuridica prospettata in avvio

Nella delibera di avvio l’Autorità ha ipotizzato la sussistenza di un abuso di dipendenza economica. Ha ritenuto possibile che SIAE fosse in condizione di dipendenza economica rispetto a Meta, in ragione del ruolo determinante delle piattaforme Meta per raggiungere gli utenti finali e dell’enorme squilibrio economico e di potere contrattuale tra le parti.

Sul piano della condotta, l’AGCM ha ritenuto astrattamente rilevanti:

  • il mancato rilascio delle informazioni necessarie alla negoziazione;
  • l’interruzione repentina delle trattative;
  • la rimozione dei contenuti musicali dalle piattaforme.

Secondo l’Autorità, tali condotte potevano integrare una violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza richiesti dall’art. 9 l. 192/1998, anche alla luce della normativa di settore sulla gestione collettiva e sulla remunerazione adeguata e proporzionata dei diritti d’autore.

Rilevanza per la tutela della concorrenza

L’Autorità ha evidenziato che la fattispecie non avrebbe avuto rilievo solo inter partes, ma anche per i mercati dei diritti d’autore e dei diritti connessi. La condotta avrebbe potuto comprimere la capacità competitiva di SIAE e incidere sulla possibilità, per gli autori rappresentati, di raggiungere gli utenti delle piattaforme social. L’Autorità ha inoltre richiamato i possibili effetti sulla remunerazione dei diritti connessi e, più in generale, sulle filiere di sfruttamento delle opere musicali online.

Fase cautelare

Contestualmente all’avvio, l’AGCM ha aperto il procedimento cautelare ex art. 14-bis l. 287/1990 e, con provvedimento n. 30606 del 20 aprile 2023, ha ordinato a Meta di:

  • ripristinare immediatamente le trattative con buona fede e correttezza;
  • fornire le sole informazioni necessarie a riequilibrare il rapporto;
  • ripristinare, previa autorizzazione di SIAE, la disponibilità dei contenuti musicali;
  • nominare un fiduciario in caso di disaccordo sul set informativo.

Meta ha ripristinato i contenuti musicali su Facebook e Instagram e, tramite il fiduciario, ha trasmesso a SIAE le informazioni individuate. Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5827 del 2 luglio 2024 ha riformato la decisione del TAR Lazio e annullato integralmente il provvedimento cautelare dell’Autorità.

Impegni presentati da Meta

Successivamente Meta ha presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter l. 287/1990, dopo un primo set respinto nel 2023. Gli impegni definitivi, depositati il 24 dicembre 2024 e pubblicati per il market test nel gennaio 2025, mirano a disciplinare le negoziazioni con gli organismi di gestione dei diritti musicali aventi sede o controllante in Italia, purché titolari o amministratori dei diritti necessari per l’uso di opere musicali sulle piattaforme Meta.

Gli impegni riguardano esclusivamente le licenze per i Diritti Musicali Italiani e non estendono la disciplina a rapporti diversi da quelli relativi alle opere musicali. In particolare, Meta si impegna a:

  • negoziare in buona fede e in tempi celeri, con una tempistica condivisa sin dall’inizio;
  • avviare le negoziazioni di rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza;
  • proporre accordi transitori e, come extrema ratio, covenant not to sue per evitare la discontinuità dell’uso dei contenuti;
  • fornire ai partner un set di informazioni economiche e qualitative, incluse quelle individuate dal fiduciario nel precedente subprocedimento cautelare;
  • ricorrere, se necessario, a un fiduciario indipendente per valutare la conformità del set informativo;
  • riferire annualmente all’Autorità sullo stato di attuazione.

Osservazioni dei terzi e modifiche accessorie

Nel market test SIAE ha chiesto che gli impegni si estendessero anche agli UGC, che fossero rafforzati gli obblighi di negoziare e di disclosure, che fosse previsto un audit e che fosse modificata la procedura di nomina del fiduciario. AFI ha invece contestato la limitazione degli impegni alle collecting del diritto d’autore, sostenendo la necessità di coinvolgere anche i soggetti che gestiscono i diritti connessi.

Meta ha replicato e ha introdotto alcune modifiche accessorie rilevanti:

  • ha chiarito che, quando gli UGC rientrano nella stessa negoziazione relativa ai Diritti Musicali Italiani, gli impegni vi si applicano;
  • ha precisato che la tempistica negoziale è concordata in buona fede e non imposta unilateralmente;
  • ha eliminato ogni riferimento negli accordi provvisori a limiti sulle condizioni economiche;
  • ha rafforzato l’indipendenza del fiduciario, estendendo a tre anni il periodo di assenza di conflitti di interesse prima e dopo l’incarico.

Valutazione dell’Autorità sugli impegni

L’AGCM ha ritenuto ammissibile la valutazione degli impegni nonostante il loro deposito oltre il termine ordinario e dopo un primo rigetto, richiamando la propria comunicazione sugli impegni e la prassi precedente. Nel merito, ha considerato soddisfacente l’estensione soggettiva e oggettiva degli impegni, osservando che essi si applicano non solo a SIAE ma anche alle altre collecting e ai soggetti attivi nella filiera dei diritti d’autore e connessi, purché legittimati a licenziare i diritti rilevanti.

L’Autorità ha ritenuto che:

  • il primo set di impegni renda più trasparente e ordinato lo svolgimento delle trattative;
  • il secondo set riduca in modo significativo lo squilibrio informativo tra Meta e le controparti, specie con riferimento ai dati economici rilevanti;
  • il ricorso al fiduciario aumenti certezza e trasparenza nell’attuazione;
  • la durata su due cicli negoziali sia congrua rispetto alla rapidità di evoluzione del settore.

L’AGCM ha anche chiarito che il procedimento resta distinto dal tema, diverso, dell’applicazione dell’art. 17 della Direttiva Copyright alle piattaforme digitali.

Esito finale

L’Autorità ha concluso che gli impegni di Meta sono complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse all’ipotesi di abuso di dipendenza economica. Ha quindi reso gli impegni obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, l. 287/1990 e ha chiuso il procedimento senza accertare alcuna violazione dell’art. 9 l. 192/1998. Non sono state irrogate sanzioni.

Punti principali

Parti e contesto economico

Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. operano nel gruppo Meta, attivo globalmente in piattaforme social, messaggistica, servizi e software; Facebook e Instagram sono le piattaforme centrali nel caso. SIAE è un organismo di gestione collettiva che intermedia diritti d’autore e concede licenze per l’utilizzazione delle opere musicali, riscuotendo e ripartendo i compensi.

Condotta segnalata e avvio dell’istruttoria

La vicenda origina dalla negoziazione, avviata nel luglio 2022, di una nuova licenza musicale (MRA) dopo la scadenza del precedente accordo. SIAE ha denunciato che Meta ha rifiutato di fornire dati sui ricavi per territorio e sull’incidenza dei contenuti musicali, ha formulato un’ultima offerta con termine perentorio e, in difetto di accettazione, ha progressivamente rimosso i contenuti SIAE da Facebook e Instagram. L’AGCM ha avviato il procedimento prospettando un possibile abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998.

Profili giuridici ipotizzati dall’Autorità

Nel provvedimento di avvio l’Autorità ha ritenuto possibile la sussistenza di una dipendenza economica di SIAE rispetto a Meta, valorizzando il ruolo determinante delle piattaforme di Meta per raggiungere gli utenti finali e la notevole asimmetria economica tra le parti. La condotta abusiva è stata ricondotta alla violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza, in particolare per la mancata disclosure informativa e per l’interruzione delle trattative con conseguente rimozione dei contenuti. L’Autorità ha inoltre rilevato la rilevanza della fattispecie per la tutela della concorrenza, per l’impatto sui mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore e sui titolari dei diritti connessi.

Misure cautelari e sviluppo del procedimento

Nella fase cautelare l’AGCM aveva ordinato a Meta di riattivare le trattative, fornire le informazioni necessarie, ripristinare i contenuti musicali e, in caso di disaccordo, ricorrere a un fiduciario. Meta ha ripristinato le opere musicali su Facebook e Instagram e, tramite il fiduciario, ha trasmesso a SIAE il set informativo individuato. Successivamente, però, il Consiglio di Stato ha annullato integralmente il provvedimento cautelare dell’Autorità.

Impegni e market test

Meta ha presentato impegni ex art. 14-ter l. 287/1990, poi pubblicati per il market test e modificati a valle delle osservazioni di SIAE e AFI. Gli impegni riguardano: tempistiche e buona fede nelle negoziazioni; accordi transitori e covenant not to sue per evitare vuoti di copertura; obblighi di informazione verso i partner negoziali; possibile nomina di un fiduciario in caso di disaccordo sul set informativo; durata di due cicli negoziali, con applicazione anche alla negoziazione in corso con SIAE.

Esito

L’AGCM ha ritenuto gli impegni complessivamente idonei a eliminare le preoccupazioni concorrenziali e ha reso gli stessi obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, l. 287/1990. Il procedimento è stato chiuso senza accertare la violazione dell’art. 9 l. 192/1998 e senza irrogazione di sanzioni.

Come è indicizzato

Materieabuso di dipendenza economicamercato dei diritti d’autorepiattaforme digitaliimpegnisanzioni antitrust

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