Sentenza n. 2411/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione R.G. 2658 del 10 settembre 2025, a firma Direttore del settore S.U.A. della Provincia di Monza e della Brianza, di aggiudicazione definitiva alla società A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. della “procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 176 e 200 del d. lgs. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica per la gestione, manutenzione, fornitura elettrica ed interventi di efficientamento energetico per il comune di Dairago (MI), tramite piattaforma Sintel di Aria spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del d. lgs 36/2023 - CIG B4623DE484; CUP: G29C0001100005; CUI: S01068100153202400001”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della concessione ventennale del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Dairago in favore dell'impresa controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 76,89 punti contro i 77,00 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, con il primo motivo, la violazione delle regole sulla presentazione delle offerte e dell'art. 21 del disciplinare, nonché difetto di motivazione, travisamento e illogicità. In particolare, sosteneva che l'offerta dell'aggiudicataria fosse non congrua e presentasse carenze tali da imporne l'esclusione, sicché la stazione appaltante non avrebbe potuto richiedere chiarimenti sul Piano economico-finanziario. Con il secondo motivo ha contestato la violazione dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e l'erronea attribuzione dei punteggi tecnici, sostenendo che la propria offerta migliorativa avrebbe dovuto ricevere punteggi superiori rispetto a quella dell'aggiudicataria in relazione a diversi sottocriteri: conformità normativa, riqualificazione urbana, miglioramento rispetto ai CAM e illuminazione di edifici di particolare interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità per genericità e carenza di interesse perché le censure erano comunque infondate nel merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso procedimentale previsto dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Le richieste rivolte all'aggiudicataria riguardavano chiarimenti su elementi già presenti nell'offerta: aggiornamento del canone del primo anno, congruità dei costi degli interventi migliorativi, calcolo di VAN e TIR su ventuno anni, costi energetici e gestionali post-intervento, nonché divergenze temporali tra cronoprogramma e documentazione economico-finanziaria. Si trattava quindi di puntualizzazioni interpretative, non di integrazioni o modifiche sostanziali dell'offerta; l'aggiudicataria aveva inoltre risposto tempestivamente, come aveva fatto anche la ricorrente. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. Ha escluso un manifesto travisamento o una manifesta illogicità. Le contestazioni relative ai sottocriteri 1.2 e 1.4 si fondavano su confronti parziali tra le offerte e, in parte, su dati erroneamente riferiti all'offerta dell'aggiudicataria; per il sottocriterio 3.3 la ricorrente sollecitava un riesame sostitutivo del giudizio tecnico; per il sottocriterio 4.1, il maggior numero di corpi illuminanti offerto non imponeva automaticamente un punteggio superiore, poiché la valutazione doveva considerare anche studio illuminotecnico, posizionamento e tipologia degli apparecchi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 3.000 euro per ciascuna delle parti resistente e controinteressata, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta per l'affidamento della concessione.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
Consente il soccorso procedimentale per chiarire e interpretare elementi già contenuti nell'offerta, superandone eventuali ambiguità, ma vieta integrazioni sostanziali, rettifiche o modifiche dell'offerta.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione della procedura.
art. 21 del disciplinare di gara
irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche
La previsione sull'esclusione per irregolarità non impedisce la richiesta di chiarimenti quando essa riguarda la mera interpretazione di elementi già presenti nell'offerta e non la sua integrazione sostanziale.
Massime di principio
- Il soccorso procedimentale previsto dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 è legittimo quando è diretto a chiarire o interpretare elementi già contenuti nell'offerta tecnica o economica, a superare ambiguità e a ricostruire con certezza la volontà negoziale dell'offerente, senza modificare o integrare sostanzialmente l'offerta e senza ricorrere a fonti conoscitive estranee alla stessa.
- La richiesta di chiarimenti non può essere utilizzata per sanare carenze sostanziali, inserire requisiti o elementi essenziali mancanti, né per rettificare l'offerta; è invece ammissibile quando riguarda puntualizzazioni su dati, calcoli o coerenza interna di elementi già dichiarati.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle offerte tecniche e sull'attribuzione dei punteggi esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori macroscopici, travisamento dei fatti, illogicità o manifesta irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- La contestazione dei punteggi è inidonea a dimostrare l'illegittimità della valutazione quando opera un confronto parziale tra le offerte, omettendo elementi previsti dal sottocriterio, o quando si fonda su dati erroneamente riferiti all'offerta dell'aggiudicatario.
- L'attribuzione del punteggio per una proposta migliorativa non dipende necessariamente dalla mera quantità dell'intervento offerto, ma può legittimamente considerare la qualità complessiva della soluzione, inclusi gli aspetti tecnici, funzionali e progettuali indicati dalla lex specialis.
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