Sentenza n. 11384/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi n. 09-2025 prot. n. 23892 del 21.8.2025 emessa dal Comune di Monte Compatri a firma del responsabile del procedimento e del Settore V dott. Vincenzo Pompili, con la quale è stata ordinata la demolizione di una serie di manufatti siti in via Monti Ausoni n. 242 su terreno distinto in catasto al foglio 14, p.lla 469/parte, entro il termine di 30 giorni, “con espressa avvertenza che in caso di inottemperanza si darà corso, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., dell’art. 15 della L.R. 15/2008 e s.m.i. al provvedimento d’ufficio a spese dei responsabili dell’abuso o degli eventuali obbligati in solido, all’applicazione delle ulteriori procedure sanzionatorie e acquisendo di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune l’immobile suddetto, l’area di sedime su cui insistono le opere illegittime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella illegittima e da quanto altro previsto ai sensi della normativa vigente, come evidenziato in rosso nell’allegato schema grafico”, non notificata; nonché di ogni ulteriore provvedimento, presupposto, conseguente o comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gianni D’Onofrio il 30 gennaio 2026: dell’atto di convalida dell’ordinanza di demolizione e ripristino dell’originario stato dei luoghi n. 09-2025 emessa dal Comune di Monte Compatri in data 25.11.2025 prot.n. 33513 a firma del responsabile del procedimento dott. Gabriele Sansonetti e del responsabile del Settore dott. Vincenzo Pompili, notificata il 9.12.2025 al sig. Antonio Marzi e da quest’ultimo resa nota all’odierno ricorrente per le vie brevi, nonché di ogni ulteriore provvedimento, presupposto, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino n. 9 del 21 agosto 2025 e successivo atto di convalida del 25 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di plurimi manufatti abusivi, contestando di non averli realizzati e di avere acquistato l’area nel 2015. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omessa notifica dell’ordinanza; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione dell’art. 15 l.r. Lazio n. 18/2005 e dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per l’illegittima previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; difetto di motivazione quanto all’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime. Con motivi aggiunti ha impugnato l’atto di convalida del 25 novembre 2025, adottato per correggere errori materiali relativi all’indicazione della residenza di due destinatari e al richiamo a uno schema grafico non allegato.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela sia l’ordinanza di demolizione sia il successivo atto di convalida, rilevando la presenza di ulteriori comproprietari degli immobili abusivi e la necessità di ulteriori approfondimenti, pur dichiarando validi i presupposti sostanziali dell’intervento e preannunciando l’adozione di una nuova ordinanza. Il ricorrente e il Comune hanno chiesto la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha però dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti impugnati avesse pienamente realizzato l’interesse legittimo oppositivo azionato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha distinto tale esito dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando il conseguimento del bene della vita diviene impossibile o comunque non più realizzabile. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso, anche in ragione del preannunciato riesercizio del potere sanzionatorio. Le spese sono state compensate, non essendo possibile valutare la soccombenza virtuale e tenuto conto della natura dei vizi che avevano condotto all’annullamento d’ufficio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito e ricorre quando l’interesse sostanziale perseguito con l’azione è stato pienamente realizzato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 35 c.p.a.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una pronuncia di rito e ricorre quando sopravviene un assetto di interessi che impedisce il conseguimento del bene della vita perseguito.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
È la base normativa del potere sanzionatorio edilizio esercitato con l’ordinanza di demolizione, il cui riesercizio è stato preannunciato dal Comune ma non esaminato nel merito dal TAR.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura non è stata esaminata per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone la piena realizzazione dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, cosicché la prosecuzione del giudizio non possa più procurargli alcuna utilità.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando il conseguimento del bene della vita diviene impossibile o comunque non più realizzabile, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone che tale interesse sia stato integralmente soddisfatto.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l’atto lesivo e realizza l’interesse oppositivo azionato, anche se l’amministrazione preannuncia il successivo riesercizio del potere.
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