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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26617/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente, collaboratore di giustizia condannato a 30 anni per reati di stampo mafioso, omicidio e violazioni della legge sulle armi, deduceva cessata pericolosità sociale per effetto della collaborazione, dell'ammissione alla liberazione condizionale (dal 2022) e dell'ottimo trattamento carcerario; sosteneva poi che il nuovo calcolo del fine pena (deroga che ha portato a un termine più prossimo) rendeva improprio il rinvio della valutazione della pericolosità e che la legge non impedisce la revoca anticipata della misura quando sia cessata la pericolosità sociale. Aveva impugnato il rigetto dell'istanza da parte del Magistrato di sorveglianza e il successivo rigetto del Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse attuale all'impugnazione. Ha ritenuto che la libertà vigilata disposta come misura accessoria alla liberazione condizionale costituisca un nuovo rapporto esecutivo sostitutivo della detenzione e che la sua estinzione sia regolata dall'art. 177 c.p.: la misura si revoca al termine della pena o, per i casi di particolare disciplina, al decorso del periodo massimo previsto (cinque anni dalla liberazione condizionale, ove applicabile). Inoltre la Corte ha rilevato che l'effetto pregiudizievole denunciato (ostacolo al lavoro per il conseguimento della patente) era stato rimosso dal nulla osta già concesso dall'Autorità giudiziaria e che la revoca della misura disposta in sede di cognizione risultava non eseguita e, in ogni caso, non forniva un beneficio concreto in presenza della contemporanea libertà vigilata accessoria alla liberazione condizionale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 230 n. 2 cod. pen.

    Consente la disposizione della libertà vigilata quale misura accessoria alla liberazione; la Corte evidenzia che tale misura integra un nuovo rapporto esecutivo sostitutivo della detenzione.

  • art. 177 cod. pen.

    Stabilisce l'estinzione della pena e la revoca delle misure di sicurezza personali al termine della pena ovvero, per i casi indicati, dopo il decorso del periodo massimo (cinque anni dalla liberazione condizionale se applicabile); la Corte lo applica per delimitare la durata effettiva della libertà vigilata accessoria.

  • art. 176 cod. pen.

    Riguarda i limiti temporali per l'ammissione alla liberazione condizionale; la Corte rileva che l'art. 16-nonies ha inciso su tale disciplina ma non ha eliminato gli effetti dell'art. 177 in ordine alla durata massima della libertà vigilata.

  • art. 203 cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; la motivazione non evidenzia un'interpretazione autonoma della Corte rispetto a questa disposizione nel provvedimento impugnato.

  • art. 207 cod. pen.

    Regola la revoca delle misure di sicurezza in presenza di perdurante pericolosità sociale; la Corte richiama il principio che la revoca è esclusa solo se persiste la pericolosità sociale.

  • art. 208 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione; dalla motivazione non emerge un'applicazione diretta diversa da quella richiamata in relazione alla verifica della pericolosità sociale.

  • art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 conv. legge n. 82/1991

    Consente, per i collaboratori di giustizia, la concessione della liberazione condizionale anche in deroga ad alcune disposizioni ordinarie (es. limiti dell'art. 176 c.p.); la Corte spiega che tale deroga ha prodotto effetti sul calcolo del periodo di liberazione condizionale ma non ha azzerato la disciplina che rende la durata massima della libertà vigilata soggetta alla regola dei cinque anni ex art. 177, per ragioni di coordinamento interpretativo.

Massime di principio

  • Quando la libertà vigilata è disposta come misura accessoria alla liberazione condizionale essa determina un nuovo rapporto esecutivo sostitutivo della detenzione; la sua estinzione segue le regole dell'art. 177 c.p. (termine della pena o decorso del periodo massimo previsto).
  • La concessione della liberazione condizionale ai collaboratori (art. 16-nonies) può incidere sui tempi di esecuzione della pena, ma non elimina la rilevanza dell'art. 177 c.p. circa la durata massima della libertà vigilata; quindi la revoca anticipata non è automaticamente imposta dalla mera ammissione al beneficio.
  • Per ottenere la revoca anticipata di una misura di sicurezza il ricorrente deve dimostrare un interesse attuale e concreto: se non vi è un vantaggio concreto o se l'ostacolo denunciato è già rimosso (es. nulla osta per patente) il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • La valutazione della persistenza o cessazione della pericolosità sociale resta materia di merito del giudice e richiede prova e motivazione specifica; la semplice qualifica di collaboratore e l'ammissione alla liberazione condizionale non determinano automaticamente la revoca della misura di sicurezza.
  • In situazioni simili è opportuno: 1) verificare l'effettiva utilità concreta della revoca (quale vantaggio immediato); 2) raccogliere elementi probatori forti sulla cessazione della pericolosità sociale; 3) considerare i tempi previsti dall'art. 177 c.p. e proporre la richiesta in prossimità della scadenza utile, onde evitare l'inammissibilità per mancanza di interesse attuale.

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