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Sentenza

Sentenza n. 4948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto l’impugnazione delle operazioni elettorali e dell’attribuzione di due seggi alla lista "Noi Moderati" nelle elezioni regionali calabresi del 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 1, comma 3, della legge regionale Calabria n. 1/2005, che esclude dal riparto dei seggi le liste circoscrizionali che non abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. L’appellante sosteneva che, per calcolare la soglia, dovessero essere computati anche i voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione, senza indicazione di una lista circoscrizionale. Su tale base, la lista "Noi Moderati", che aveva ottenuto 30.729 voti, pari al 4,05 per cento dei soli voti di lista circoscrizionali, sarebbe scesa al 3,87 per cento rapportando i voti al totale dei voti validi, comprensivo dei voti ai soli candidati presidenti. Deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, e degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 1/2005, nonché dell’art. 15, comma 3, lett. b), della l. n. 108/1968. Sosteneva inoltre che il voto al solo candidato presidente esprimesse comunque una scelta politica e dovesse incidere sulla rappresentatività delle liste, prospettando, in subordine, l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3 e 48 Cost. e del principio di eguaglianza del voto. I controinteressati avevano riproposto eccezioni di rito, tra cui l’omessa impugnazione di atti secondari e la mancata prova di resistenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, prescindendo dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito. Ha ritenuto che il riferimento dell’art. 1, comma 3, l.r. n. 1/2005 ai "voti validi" ottenuti dalle "liste circoscrizionali" individui già, sul piano letterale, la base di calcolo della soglia, senza comprendere i voti assegnati esclusivamente ai candidati presidenti, che corrispondono alle liste regionali. La distinzione è confermata dal sistema elettorale calabrese: i voti delle liste circoscrizionali alimentano la quota proporzionale, pari a 24 seggi su 30, mentre i voti delle liste regionali, composte dal solo candidato presidente, rilevano per la quota maggioritaria e per il premio di maggioranza. Ammissione al riparto e assegnazione dei seggi costituiscono fasi di un unico procedimento e devono utilizzare una base di calcolo coerente e omogenea. Poiché la soglia opera in funzione della quota proporzionale, essa deve essere calcolata sui soli voti delle liste circoscrizionali. Il voto espresso soltanto per il candidato presidente ha una funzione prevalentemente riferita alla formazione del governo regionale e non individua una lista o candidati consiliari; non può quindi essere utilizzato per misurare la rappresentatività minima delle liste destinate alla formazione del Consiglio. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’inclusione dei voti presidenziali amplierebbe il denominatore, altererebbe la rappresentatività complessiva e produrrebbe un effetto di vantaggio non previsto per le liste maggioritarie, comprimendo la tutela delle minoranze. In materia elettorale, tra interpretazioni alternative deve essere preferita quella che conserva, anziché escludere, la rappresentanza politica espressa dagli elettori. I precedenti relativi a Umbria e Puglia sono stati ritenuti non pertinenti perché fondati su sistemi elettorali differenti. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: il diverso trattamento dei voti espressi solo per il presidente dipende da una diversa scelta dell’elettore e non viola gli artt. 3 e 48 Cost. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Spese integralmente compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l.r. Calabria n. 1/2005

    Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.

    La soglia del 4 per cento deve essere calcolata sui voti validi ottenuti dalle sole liste circoscrizionali; sono esclusi i voti espressi esclusivamente per i candidati presidenti.

  • art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Calabria n. 1/2005

    Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali.

    La disposizione dimostra che, quando il legislatore intende utilizzare congiuntamente voti delle liste regionali e delle liste circoscrizionali, lo prevede espressamente; tale duplice riferimento non ricorre per la soglia di sbarramento.

  • art. 4 l. n. 165/2004

    individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze

    Il sistema elettorale regionale deve bilanciare governabilità e rappresentatività, assicurando anche la tutela delle minoranze.

  • art. 15, comma 3, lett. b), l. n. 108/1968

    La disciplina, nella versione applicabile alla Regione Calabria, conferma che la quota proporzionale è calcolata sulla base dei voti delle liste circoscrizionali.

  • art. 3 Cost.

    Non risulta violato: situazioni elettorali diverse, determinate dalla scelta di votare solo il candidato presidente o anche una lista, possono ricevere un trattamento differenziato.

  • art. 48 Cost.

    Non risulta violato il principio di eguaglianza del voto, poiché il diverso rilievo attribuito ai voti dipende dalla diversa modalità di espressione della volontà elettorale.

Massime di principio

  • Quando una legge elettorale regionale stabilisce che la soglia di sbarramento riguarda i voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali, la base di calcolo comprende i soli voti espressi per tali liste e non anche quelli attribuiti esclusivamente ai candidati alla presidenza, salvo un diverso ed espresso criterio legislativo.
  • In un sistema elettorale regionale misto, la soglia di sbarramento deve essere coerente con la quota di seggi alla quale si riferisce: se opera per la quota proporzionale, calcolata sui voti delle liste circoscrizionali, non può essere determinata includendo i voti destinati alla sola elezione del presidente o alla quota maggioritaria.
  • I voti espressi esclusivamente per il candidato presidente, senza indicazione di una lista circoscrizionale, hanno una funzione prevalente di selezione dell’organo di governo regionale e non costituiscono, per la loro natura parziale, una manifestazione di volontà idonea a misurare la rappresentatività minima delle liste consiliari.
  • L’interpretazione delle norme elettorali deve rispettare la coerenza e l’omogeneità tra la fase di ammissione al riparto e quella di assegnazione dei seggi, evitando che voti estranei alla quota interessata dalla soglia ne alterino il denominatore.
  • In materia elettorale, tra interpretazioni plausibili deve essere preferita quella che assicura il massimo effetto rappresentativo e conserva la partecipazione delle formazioni politiche, soprattutto quando l’alternativa comporti l’esclusione di una lista dalla competizione democratica.
  • Il diverso rilievo attribuito ai voti espressi solo per il candidato presidente rispetto ai voti espressi anche per una lista non viola di per sé l’eguaglianza del voto, poiché le due modalità esprimono scelte elettorali differenti e possono essere disciplinate diversamente in funzione della struttura del sistema elettorale.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

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