Sentenza del 20/01/2022 n. 1693 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno 2005 la società ricevette sei fatture emesse da Irisbus Holding SL e Iveco Espana SL (gruppo estero) senza addebito IVA in regime di reverse charge; la contribuente non emise le autofatture né annotò tempestivamente le operazioni nei registri acquisti/vendite, provvedendo solo nel 2008 a regolarizzare. L'Agenzia irrogò la sanzione prevista dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997; la contribuente ottenne l'annullamento in primo grado e la Commissione regionale confermò, ritenendo la violazione meramente formale. L'Agenzia ricorse in Cassazione sostenendo che la tardiva autofatturazione e registrazione non è mera formalità ma può pregiudicare l'azione di controllo e l'adempimento del tributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la violazione non fosse meramente formale: il mancato tempestivo assolvimento degli obblighi del reverse charge ha leso l'azione di controllo dell'Amministrazione e può incidere sul pagamento dell'IVA e sul diritto a detrazione. Perciò la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, con condanna alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 1
"Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ... è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato"
Disciplina la sanzione maggiormente gravosa per violazioni di documentazione/registrazione; applicabile quando la tardiva o omessa autofatturazione/annotazione può pregiudicare la determinazione dell'imponibile o l'azione di controllo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9-bis
"[introdotto dalla L. n. 244/2007] irroga la medesima sanzione al cessionario o committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti ... introduce una sanzione meno gravosa (3%) ove l'imposta sia stata assolta ancorché irregolarmente"
Norma specifica sul reverse charge che distingue casi di irregolare adempimento; tuttavia il testo applicabile al 2005 non era più favorevole rispetto all'art. 6 comma 1 originario, così da non escludere sanzioni rilevanti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
"Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile"
Stabilisce l'esclusione di punibilità per le violazioni meramente formali; la Corte ricorda che l'esclusione opera solo se manca sia il pregiudizio all'azione di controllo sia l'incidenza sulla base imponibile/versamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
"la fattura... è integrata dal cessionario, che diviene soggetto passivo, con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, per essere, poi, rapidamente registrata"
Stabilisce gli obblighi di integrazione/autofattura e di pronta registrazione nel meccanismo dell'inversione contabile; il mancato rispetto impedisce il controllo tempestivo e l'assolvimento IVA tramite registri.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 155 (introduzione comma 9-bis)
Ha introdotto nel 2008 il comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, specificando il regime sanzionatorio per il reverse charge; rilevante per la valutazione del trattamento sanzionatorio successivo.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 3
"definizione di violazione formale"
Fornisce la prima definizione di violazione formale; la giurisprudenza e la normativa successiva (D.Lgs. 32/2001) ne hanno però circoscritto la portata limitando l'esclusione di punibilità.
D.Lgs. 6 febbraio 2001, n. 32, art. 7 (introduzione D.Lgs. 472/1997 art. 6 comma 5-bis)
Ha precisato i limiti dell'esclusione di punibilità, richiedendo che le violazioni non pregiudichino il controllo né incidano sull'imponibile/versamento per poter essere considerate meramente formali.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Ha introdotto la possibilità di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo quando concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione; principio che può essere valutato in sede di merito ma non è stato invocato efficacemente dalla contribuente.
Massime di principio
- In caso di acquisti in reverse charge l'omessa o tardiva emissione dell'autofattura e la mancata annotazione nei registri non sono automaticamente mere formalità: vanno valutate ex ante per stabilire se potevano pregiudicare l'azione di controllo o la determinazione dell'imponibile.
- La tardiva regolarizzazione (anche se successivamente l'IVA è versata e detratta) non esclude di per sé la sanzionabilità: l'Amministrazione e la giurisprudenza comunitaria ammettono sanzioni per la perdita temporanea della possibilità di controllo e per il rischio di perdita di gettito.
- Il contribuente che invoca la non punibilità per inoffensività deve provare che la violazione né ha ostacolato l'attività di controllo né ha inciso sulla base imponibile, e può assumersi l'onere di dimostrare circostanze che giustifichino una riduzione per proporzionalità.
- Nei casi di errore concorde o di buona fede senza rischio di perdita per l'erario (es. scelta errata del regime senza conseguente pregiudizio), le norme prevedono misure sanzionatorie meno gravose: occorre documentare la mancanza di danno per poter beneficiare di un trattamento mitigato.
- Precauzione operativa: per operazioni infragruppo o con fornitori esteri rispettare immediatamente le formalità del reverse charge (integrazione/autofattura e registrazione) e conservare documentazione che dimostri la tempestiva regolarizzazione per limitare il rischio sanzionatorio.
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