Cassazione Civile, Ordinanza n. 02341/2026 del 04/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società ospedaliera ha impugnato la sentenza d’appello che, in riforma del primo grado, aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un medico specialista in anestesia e rianimazione e la struttura sanitaria per il periodo gennaio 2016-marzo 2021, qualificando i precedenti incarichi come non autonomi. La Corte d’appello aveva valorizzato l’inserimento stabile del medico nell’organizzazione ospedaliera e l’esercizio, da parte della struttura e del responsabile del servizio, di poteri di conformazione della prestazione su turni, reperibilità, ferie, presenza in sala operatoria e attività in terapia intensiva, ritenendo prevalenti le esigenze organizzative dell’ospedale. La società ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, sostenendo che l’etero-organizzazione non integra subordinazione e comporta solo l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, senza riqualificazione del rapporto; (2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché la Corte territoriale avrebbe prima affermato l’auto-organizzazione dei medici e poi desunto la subordinazione dal potere direttivo/conformativo del responsabile; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la decisione si sarebbe fondata su mere congetture e su una illegittima valutazione delle prove. Il medico ha resistito con controricorso; l’INPS era parte resistente nel giudizio di legittimità e l’ENPAM era intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto alla qualificazione del rapporto, ha affermato che la Corte d’appello si è correttamente attenuta ai criteri giurisprudenziali che impongono di valutare le modalità effettive di svolgimento della prestazione e di accertare la subordinazione attraverso indici sintomatici complessivamente apprezzati, con giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; quanto alla motivazione, ha escluso la nullità perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia, intellegibile e non mancante. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e che, in tema di presunzioni, la scelta dei fatti noti e la loro idoneità inferenziale spettano al giudice di merito, salvo omesso esame di un fatto decisivo, non dedotto in modo corretto. Ha inoltre precisato che non vi era violazione dell’art. 115 c.p.c. né dell’art. 2697 c.c., poiché la doglianza investiva la valutazione delle prove e non l’erronea distribuzione dell’onere probatorio, rimasto a carico del lavoratore e da questi assolto. Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატo.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
norma di riferimento per la nozione di lavoro subordinato, da accertare in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’etero-organizzazione non comporti riqualificazione del rapporto, ma la Corte ribadisce il diverso accertamento di fatto sulla subordinazione sulla base degli indici concreti valorizzati dal merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge, ma non la rivalutazione del materiale probatorio o la contestazione del giudizio di fatto compiuto dal merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ne esclude la ricorrenza perché la motivazione non era mancante né incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi graficamente o sia del tutto incomprensibile; non basta la mera contraddittorietà della ricostruzione di merito.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione, la cui violazione richiede una carenza assoluta o una motivazione obiettivamente inesistente/inintelligibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 2727 e 2729 c.c.
il giudizio presuntivo spetta al giudice di merito, che individua i fatti noti e ne valuta la gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è rivalutabile se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove. Nel caso concreto l’onere gravava sul lavoratore ed è stato ritenuto assolto.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto dell’impugnazione, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, il giudice deve valorizzare le concrete modalità di svolgimento della prestazione e non il nomen iuris attribuito dalle parti; il relativo accertamento, se sorretto da motivazione adeguata, è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione.
- La subordinazione può essere desunta dal complesso di indici sintomatici quali continuità, collaborazione, inserimento nell’organizzazione aziendale e soggezione a poteri conformativi o direttivi, da apprezzarsi unitariamente e non atomisticamente.
- La censura di nullità per difetto di motivazione richiede una motivazione mancante o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta contraddittoria o insufficiente dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo è limitato: spetta al giudice di merito selezionare gli indizi e valutarne la idoneità inferenziale; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte in causa, non quando preferisce alcune risultanze probatorie ad altre.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti l’esito della valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
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