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Sentenza

Sentenza n. 4000/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza n. 550/2025 pubbl. il 07/02/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 10527/2024.

Giustizia amministrativa202601254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui previsto per la carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 febbraio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito per resistere, senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Poiché il termine stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria impedisce che l'inerzia amministrativa renda impossibile o eluda l'adempimento, e l'amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio comportamento omissivo. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando occorra imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le regole processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per due annualità.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio è ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di un'obbligazione fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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