Cassazione Penale, Sentenza n. 14529/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 22/05/2025 che li aveva ritenuti colpevoli dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato e aveva ridotto le pene. Leopardo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento del reato di resistenza (art. 337 c.p.), sostenendo che la fuga in auto non è stata adeguatamente descritta come condotta di guida pericolosa, e impugna il diniego delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.). Calise deduce la nullità del giudizio di primo grado per mancata traduzione al processo dell'imputato detenuto che aveva chiesto il rito abbreviato, sostenendo che la comunicazione inviata non può essere interpretata come rinuncia implicita a comparire.
La decisione
Il ricorso di Leopardo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mera reiterazione di questioni già valutate dalla Corte territoriale; conseguentemente Leopardo è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Calise è stato ritenuto fondato: la Corte ha dichiarato la nullità assoluta del processo svolto in sua assenza senza traduzione nonostante lo stato detentivo, ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado nei suoi confronti e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte di merito ha ritenuto che la fuga in auto possa integrare l'elemento materiale della violenza previsto dall'art. 337 c.p. quando la condotta di guida non si limiti alla mera fuga ma ponga deliberatamente in pericolo l'incolumità degli agenti o di terzi; ciò è valutato concretamente sulla base delle modalità dell'inseguimento.
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
Il giudice di merito può escludere le attenuanti generiche con motivazione congrua basata su ragioni preponderanti; la presenza di modalità particolarmente gravi del fatto e precedenti penali può essere ritenuta idonea a escludere il beneficio, senza che sia necessario esaminare ogni singolo fattore dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
I parametri dell'art. 133 c.p. sono richiamati per la valutazione delle attenuanti generiche, ma il giudice può concentrarsi sull'elemento che ritiene prevalente nella determinazione del riconoscimento o del diniego delle attenuanti.
art. 420, comma 2-ter c.p.p.; art. 421 c.p.p.; art. 441 c.p.p.
In caso di rito abbreviato richiesto dall'imputato detenuto, se l'imputato non può comparire per legittimo impedimento derivante dallo stato detentivo, il giudice deve disporre la traduzione o il rinvio d'ufficio per garantire la partecipazione e il diritto di difesa; la mera richiesta scritta di abbreviato non equivale a rinuncia implicita alla partecipazione.
Sez. U., sent. n. 7635/2021 (Costantino) e giurisprudenza correlata
Le Sezioni Unite hanno stabilito che lo stato detentivo documentato costituisce impedimento legittimo a comparire e impone al giudice l'obbligo di traduzione o rinvio se non sussiste una inequivoca rinuncia da parte dell'imputato; principio applicato dalla Corte per annullare le sentenze relative a Calise.
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)
In caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'istante, la Corte può condannare lo stesso al pagamento delle spese di procedimento e a versare una somma alla cassa delle ammende; applicato al ricorrente Leopardo.
Massime di principio
- La fuga a bordo di un veicolo può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta di guida trascende la mera fuga e costituisce un comportamento obiettivamente pericoloso che mette in pericolo l'incolumità di agenti o terzi; la valutazione è concreta e tiene conto delle modalità dell'inseguimento (velocità, durata, perdita di controllo, rischio di impatto).
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente e congruamente motivato, non è sindacabile in Cassazione; il giudice può basarsi su uno o pochi elementi prevalenti (es. gravità del fatto, precedenti) per escludere le attenuanti.
- La richiesta di rito abbreviato da parte di un imputato detenuto non autorizza il giudice a procedere senza traduzione se lo stato detentivo crea un impedimento legittimo alla partecipazione: è obbligo del giudice disporre la traduzione o rinviare l'udienza, salvo che l'imputato manifesti inequivocabilmente la volontà di rinunciare a comparire.
- I ricorsi alla Corte di Cassazione devono essere autosufficienti e non meramente reiterativi della valutazione di fatto: la genericità o la mera riproposizione di motivi già esaminati dalla Corte territoriale determina l'inammissibilità e può comportare sanzioni economiche.
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