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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/215

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/215 della Commissione, del 1° febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aydın İnciri (DOP)]

Normativa europea32016R0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Aydın İnciri" nel registro UE delle DOP e delle IGP. La Commissione prende atto che la domanda, presentata dalla Turchia, era stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione è quindi iscritta per un prodotto della classe "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" e il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Aydın İnciri" per un prodotto ortofrutticolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Aydın İnciri" richiesta dalla Turchia ai fini della registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con applicazione diretta dopo l'entrata in vigore. Il testo non contiene esclusioni ulteriori, ma richiama la classe di prodotto 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Iscrizione della DOP "Aydın İnciri"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/215 della Commissione registra la denominazione "Aydın İnciri" come denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata su domanda della Turchia.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione poteva essere iscritta senza ulteriori passaggi procedurali.

Ambito del prodotto interessato

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, che detta le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento riguarda quindi un prodotto agroalimentare specificamente protetto tramite il sistema delle DOP.

Effetti giuridici

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione, con conseguente protezione a livello unionale. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Aydın İnciri"

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Aydın İnciri" è registrata come denominazione di origine protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell'articolo 52, paragrafo 2. Il considerando richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Turchia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteagricolturamercato interno

Testo integrale

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