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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2866 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La concessionaria sosteneva di aver dimostrato la regolare notifica della cartella esattoriale mediante la produzione di una copia conforme dell'avviso di ricevimento e riteneva che la prova della notifica dell'avviso di liquidazione spettasse all'Agenzia delle Entrate. Contestava quindi l'affermazione della CTR secondo cui mancava la prova della notifica della cartella e dell'atto presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che l'omessa notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto successivo e che il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente creditore o contro il concessionario, senza necessità di litisconsorzio tra i due. Quanto alla prova della notifica, la relativa verifica costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riesaminata direttamente dalla Cassazione. Inoltre, il motivo era privo di autosufficienza perché Equitalia non aveva trascritto il contenuto della relata di notifica asseritamente prodotta. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro, di cui 200 euro per spese, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Il vizio di motivazione deve essere dedotto rispettando i limiti propri del giudizio di cassazione; non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973

    conservazione, per cinque anni, della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o dell'avviso di ricevimento

    La norma individua modalità alternative di conservazione della documentazione relativa alla notifica della cartella. Tuttavia, la concreta idoneità della documentazione prodotta e la regolarità della notifica sono questioni di fatto da valutare nel merito.

  • Art. 19, comma 3, D.P.R. n. 546 del 1992

    La cartella può essere impugnata anche per la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, consentendo al contribuente di contestare la pretesa quando l'atto precedente non gli sia stato validamente notificato.

  • Principio delle Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 2007, richiamato insieme alla sentenza n. 21220 del 2012

    L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Il contribuente può far valere tale vizio contro l'ente creditore oppure contro il concessionario della riscossione, senza litisconsorzio necessario; il concessionario può eventualmente chiamare in causa l'ente creditore.

Massime di principio

  • Se una cartella o un'intimazione si fonda su un atto precedente non validamente notificato, il contribuente può contestare la nullità dell'atto successivo.
  • La contestazione può essere proposta contro l'ente creditore o contro il concessionario della riscossione; non è necessario citare entrambi, anche se il concessionario può chiamare in causa l'ente creditore.
  • La regolarità della notifica è normalmente una questione di fatto riservata ai giudici di merito; in Cassazione non si può chiedere una nuova verifica diretta degli atti.
  • Chi invoca la regolarità della notifica deve produrre documentazione completa e specifica, inclusa la relata o l'avviso di ricevimento con gli elementi necessari a dimostrare data, modalità e destinatario della notifica.
  • Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare o trascrivere il contenuto essenziale dei documenti sui quali si fonda la censura, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La mancata chiamata in giudizio dell'ente creditore da parte del contribuente non esonera il concessionario dall'onere di difendersi adeguatamente sulla validità della notifica.

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