Sentenza n. 579/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento della nota della Provincia di Latina n. 17019 del 27 marzo 2026, recante la diffida alla ricorrente: i) a riconsegnare, nel termine perentorio di 15 giorni, i luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale del 14 gennaio 2014; ii) a rimuovere ogni manufatto, imbarcazione o attrezzatura, con ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla riconsegna dei luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale e alla rimozione dei manufatti, delle imbarcazioni e delle attrezzature con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la diffida provinciale successiva alla scadenza della concessione idrico-fluviale per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto. Ha dedotto di avere presentato tempestivamente, nel 2017, un’istanza di rinnovo, sulla quale si sarebbe sviluppata un’articolata interlocuzione procedimentale, con adempimento degli incombenti richiesti dall’Amministrazione. L’istanza sarebbe stata pubblicata sul BURT senza ricevere offerte concorrenti. La Provincia, tuttavia, non avrebbe concluso il procedimento con un provvedimento espresso e avrebbe adottato direttamente la diffida alla riconsegna e al ripristino dei luoghi. Sono stati dedotti la contraddittorietà della condotta amministrativa, la violazione del legittimo affidamento, l’omissione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di rinnovo e la violazione delle garanzie partecipative. La ricorrente ha inoltre chiesto che l’Amministrazione fosse condannata a pronunciarsi espressamente sull’istanza di rinnovo. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia incide direttamente sul regime delle acque pubbliche, e ha dedotto anche l’inammissibilità del ricorso contro un atto meramente ricognitivo della scadenza della concessione e il mancato esperimento del rito sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il giudice munito di giurisdizione. Secondo il Collegio, la concessione idrico-fluviale e la decisione sul suo rinnovo riguardano direttamente l’occupazione e lo sfruttamento di una porzione di demanio idrico e incidono quindi in modo immediato e non occasionale sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche. La giurisdizione del TSAP ricorre sia quando è impugnato un provvedimento espresso sull’attribuzione, sul diniego o sul rinnovo della concessione, sia quando viene contestata l’inerzia dell’Amministrazione, poiché anche il silenzio sul rinnovo è idoneo a incidere direttamente sul regime delle acque pubbliche. Il rito sul silenzio non attribuisce autonomamente giurisdizione al giudice amministrativo: esso è utilizzabile solo se il giudice amministrativo è munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante. Essendo il difetto di giurisdizione assorbente, il TAR non ha esaminato le censure relative alla diffida, all’affidamento, all’obbligo di provvedere e alla partecipazione procedimentale. Ha indicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il TSAP quale giudice davanti al quale il processo può essere proseguito, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali mediante riproposizione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative all’impugnazione di atti amministrativi in materia di acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla cura degli interessi del settore, quando siano idonei a incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
art. 31 c.p.a.
Il ricorso contro il silenzio è inammissibile quando il giudice amministrativo non abbia giurisdizione sul rapporto giuridico sottostante; la disposizione disciplina il rito e non fonda autonomamente una nuova ipotesi di giurisdizione.
art. 11, comma 1, c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudice deve indicare il giudice munito di giurisdizione, individuato nella specie nel Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate della possibile decisione immediata.
Massime di principio
- Le controversie relative a concessioni di occupazione e sfruttamento di beni del demanio idrico fluviale rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’atto impugnato incide direttamente e non occasionalmente sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche, anche se l’atto è adottato da un’amministrazione priva di competenze istituzionali generali in materia di acque.
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende sia alle controversie concernenti provvedimenti espressi sull’attribuzione, sul diniego o sul rinnovo di una concessione idrico-fluviale, sia a quelle concernenti l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere sul rinnovo, poiché tanto l’atto quanto il silenzio possono incidere direttamente sul regime delle acque pubbliche.
- Il rito avverso il silenzio non attribuisce autonomamente la giurisdizione al giudice amministrativo: esso è esperibile soltanto quando il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale cui si riferisce l’istanza rimasta inevasa.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la parte può proseguire il processo davanti al giudice indicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a., riproponendo la domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.
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