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Sentenza

Sentenza n. 1917/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento 1. della nota n. 0003166 del 22 febbraio 2023 con cui la Soprintendenza BB.CC. di -OMISSIS- ha espresso parere negativo sull'istanza di condono edilizio, presentata dai sig.ri -OMISSIS- ed -OMISSIS- al Comune di -OMISSIS-, ex art. 32 L. 326/03 ed art. 23 L.r. n. 37/85, disponendo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per la sanatoria di talune opere realizzate abusivamente, site in -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché, ove occorra: 2. della Circolare n° 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela – Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, prot. 62212 del 30.12.2022 atto indicato in nota; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di condono edilizio, con disposizione di rimessione in pristino, nonché la circolare regionale richiamata nel parere

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza nell’ambito di un’istanza di condono edilizio relativa a opere abusive, oltre alla circolare regionale richiamata nel provvedimento. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ottemperato alla demolizione delle opere abusive entro il termine assegnato con una successiva determinazione comunale e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in subordine, ha rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ritenendo la rinuncia ritualmente espressa e applicando il combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, comma 3, e 85, comma 9, c.p.a. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché non era intervenuto nel corso del giudizio un provvedimento favorevole dell’amministrazione idoneo a soddisfare in via extragiudiziale la pretesa del ricorrente: la demolizione delle opere abusive eseguita dal ricorrente non equivale infatti a una soddisfazione della pretesa mediante un provvedimento amministrativo favorevole. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., in ragione dell’esito in rito e della limitata attività difensiva dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 326/2003

    Indicato quale base normativa dell’istanza di condono edilizio, senza essere oggetto di esame nel merito a causa dell’estinzione del giudizio.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Indicato quale ulteriore base normativa dell’istanza di condono edilizio, senza essere oggetto di esame nel merito.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudice ha dichiarato l’estinzione per rinuncia e ha compensato le spese ai sensi del comma 2.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 84 c.p.a. per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente espressa dalla parte ricorrente comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., quando non sussistano ragioni per una diversa definizione della controversia.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, sia intervenuto un provvedimento favorevole dell’amministrazione o altra sopravvenienza idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente; il mero comportamento materiale del ricorrente, quale la demolizione delle opere contestate, non integra tale presupposto.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenendo conto dell’esito in rito e della limitata attività difensiva dell’amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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