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Sentenza

Sentenza n. 9079/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: in parte qua dei verbali delle riunioni tenutesi in data 20 aprile 2017 e 13 ottobre 2016 della conferenza di servizi relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi nel territorio del Comune di Aprilia, e delle relative note accompagnatorie della Regione Lazio, rispettivamente prot. 225950 del 5.05.2017 e prot. 571079 del 15.11.2016;. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\12\2017: i) determinazione della Regione Lazio, Direzione valutazioni ambientali e bonifiche 11 ottobre 2017, n. G13756, recante “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto di "Realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi", Comune di Aprilia (LT), località La Ciocca Proponente: PAGURO srl Registro elenco progetti n. 26/2016”, notificata in data 11.10.2017 nonché di ogni altro atto e/oprovvedimento lesivo preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente;

Giustizia amministrativa201705876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali della conferenza di servizi istruttoria relativa alla VIA e determinazione regionale di pronuncia negativa di VIA sul progetto di realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato dapprima i verbali delle riunioni della conferenza di servizi del 13 ottobre 2016 e del 20 aprile 2017, contestando in particolare la rettifica, operata nel secondo verbale, di una dichiarazione riportata nel primo verbale circa l'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti e la prosecuzione del procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale dell'11 ottobre 2017, recante pronuncia negativa di VIA, deducendo plurime violazioni di legge e vizi di eccesso di potere. In particolare, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione della valutazione ambientale, l'omessa considerazione degli effetti positivi e negativi del progetto e del quadro ambientale di riferimento, l'utilizzo in sede di VIA di valutazioni ritenute estranee alla competenza regionale o proprie di procedimenti urbanistici e autorizzatori successivi, il contrasto con la pianificazione regionale e provinciale dei rifiuti, l'erronea individuazione di fattori escludenti con riguardo alla distanza da edifici e centri abitati, l'errata qualificazione urbanistica dell'area, l'omessa considerazione dello stato degradato e potenzialmente contaminato del sito, il mancato aggiornamento rispetto al piano regionale della qualità dell'aria, la violazione della disciplina sulle bonifiche, l'incompetenza e l'illegittimità della motivazione concernente la vicinanza dell'edificato urbano. Ha inoltre dedotto la violazione dei termini procedimentali, la mancata considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e l'illegittimità derivata degli atti successivi rispetto ai verbali della conferenza di servizi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità. Dopo una precedente sentenza dello stesso TAR che aveva dichiarato l'improcedibilità, annullata con rinvio dal Consiglio di Stato perché la mera presentazione di una successiva istanza di PAUR non dimostrava il sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio ha valorizzato nuove sopravvenienze. In particolare, il progetto originario del 2016 era stato superato da una successiva iniziativa progettuale della stessa società, relativa alla medesima area, conclusasi con pronunce negative di VIA e PAUR poi confermate in sede giurisdizionale. Inoltre, sulla stessa area erano state rilasciate a un'altra società una VIA favorevole e un'autorizzazione integrata ambientale per un diverso impianto di deposito definitivo di rifiuti, i cui lavori risultavano già iniziati e con il primo lotto realizzato. Tali circostanze rendevano ormai non realizzabile il progetto originario della ricorrente e facevano venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione di annullamento degli atti impugnati. Il TAR ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società titolare dei sopravvenuti provvedimenti autorizzatori, anche perché la ricorrente non aveva richiesto tale integrazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la pronuncia di valutazione di impatto ambientale oggetto dei motivi aggiunti.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa della conferenza di servizi istruttoria nell'ambito del procedimento di VIA.

  • art. 26 d.lgs. 152/2006

    Richiamato con riguardo alla conclusione del procedimento di VIA e ai termini procedimentali.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale successivamente attivato dalla ricorrente e rilevante ai fini della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal Consiglio di Stato nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, in relazione alla rimessione al giudice di primo grado.

  • art. 142, comma 1, lett. h), d.lgs. 42/2004

    Richiamato nelle vicende successive per il vincolo paesaggistico derivante dalla presenza di usi civici sull'area.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quanto alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità dell'impugnazione quando circostanze di fatto o di diritto successive rendano definitivamente non realizzabile l'intervento cui si riferisce il provvedimento impugnato e privino il ricorrente di un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento.
  • La mera presentazione, da parte del ricorrente, di una successiva istanza autorizzatoria relativa a un progetto diverso non è sufficiente, da sola, a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione del progetto originario; occorre verificare in concreto l'identità o la diversità dei progetti e l'effettiva utilità residua della decisione.
  • La sopravvenuta autorizzazione e concreta realizzazione, sulla medesima area, di un diverso intervento incompatibile con quello oggetto dell'impugnazione può far venir meno l'interesse alla decisione sul progetto originario, rendendo improcedibile il ricorso.
  • Quando l'improcedibilità deriva da sopravvenienze oggettive che escludono l'utilità concreta della decisione, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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